Sentenza 9 ottobre 2019
Massime • 1
L'omessa notifica al difensore - nella specie, di fiducia - dell'avviso per l'udienza camerale fissata per la discussione dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., integrando una lesione del diritto di difesa, comporta la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Conf. Sez. 1, n.212 del 12/01/1995, Rv. 200487-01; vedi Sez. 1, n. 221 del 17/01/1995, Rv. 201802-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2019, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2019 |
Testo completo
03 874-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 1619Sent. n. sez. MIRELLA CERVADORO - Presidente CC 09/10/2019 - MARCO MARIA ALMA R.G.N. 28358/2019 MARIA DANIELA BORSELLINO Relatore PIERLUIGI CIANFROCCA ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: O' AL TO nato a [...] l'[...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 6 maggio 2019 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Stefano Tocci che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari sezione del riesame, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 16 giugno 2018 del GIP del Tribunale di Foggia, che aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di NA AL TO, in relazione al delitto di ricettazione di un'automobile Fiat Panda per carenza delle esigenze cautelari, ha applicato al predetto la misura degli arresti domiciliari.
2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'imputato tramite atto sottoscritto dal proprio difensore deducendo:
2.1violazione di legge processuale in relazione all'omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale nei confronti del difensore di fiducia, in quanto l'udienza per la trattazione dell'appello proposto nel giugno 2018 veniva fissata il 6 ез maggio 2019 e il relativo avviso non veniva notificato al difensore di fiducia nominato nelle more, ma al difensore di ufficio. Rileva il ricorrente che l'atto di nomina in suo favore quale difensore di fiducia era stato depositato presso l'ufficio ricezione atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia l'11 luglio 2018 e tutti i successivi atti processuali sono stati regolarmente a lui notificati, in tale veste e dunque aveva certamente diritto di essere avvisato della fissazione dell'udienza del 6 maggio 2019. 2.2 Violazione di legge penale poiché il tribunale della libertà accoglieva parzialmente l'appello proposto dal pubblico ministero ex art. 310 cod.proc.pen. ritenendo sussistente l'attuale concreto pericolo di ulteriori condotte e delittuose analoghe a quella per cui si procede, in ragione della gravità dei fatti e dei precedenti penali specifici dell'indagato. Rileva l'indagato che le condotte per cui si procede sono state realizzate il 18 marzo 2018 e il dato temporale inficia il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva necessario per qualsivoglia misura. Inoltre non può considerarsi idoneo a fondare il giudizio di pericolosità dell'indagato il suo arresto intervenuto nel giugno del 2018, trattandosi di procedimento ancora sub iudice;
non assume valenza il richiamo ai precedenti penali dell'indagato che si collocano tra il 2000 e 2011, e quindi oltre sette anni prima del reato per cui si procede. Rileva inoltre il ricorrente che nel caso in esame non sussiste il pericolo concreto di reiterazione del reato inteso come elevata probabilità o addirittura certezza che l'occasione del nuovo delitto si verificherà. Lamenta infine che la misura cautelare degli arresti domiciliari risulta eccessivamente gravosa alla luce del valore oggettivo del bene ricettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame delle altre censure. Dalla documentazione allegata al ricorso e dall'esame degli atti emerge che l'indagato all'epoca della fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame era assistito dall'avvocato Michele Pio Pierno e che l'avviso di udienza è stato inviato al difensore di ufficio. eL'udienza per la trattazione dell'appello è stata fissata dopo diversi mesi l'avviso è stato inviato al difensore di ufficio, mentre l'indagato aveva nominato nel luglio 2018 un difensore di fiducia. Il procedimento è stato celebrato in udienza nell'assenza dell'indagato e del difensore di fiducia. B L'omessa notifica al difensore dell'avviso per l'udienza camerale fissata per la discussione dell'appello ex art: 310 cod. proc. pen., integrando una lesione del diritto di difesa, comporta la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett. c) stesso codice (Sez. 1, n. 212 del 12/01/1995 - dep. 25/03/1995, Presta, Rv. 20048701) Si impone, pertanto, la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Bari per il giudizio. Così deciso il 9/10/2019 Il Consigliere Estensore Il Pre Bosell DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE elliere IL TE DIRET Rosa Grazi Musumeci P P U S D 120° *