Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ CIVILE IMMOBILIARE TOSCO EMILIANA - S.C.I.T.E. SPA, corr. in persona del legale rappresentante "pro tempore" AN LA NI, rappresentata e difesa dagli avv.ti GIANLUCA GIOVANNELLI e ARTURO ANTONUCCI per delega a margine del ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso il secondo, via dei Villini 4;
- ricorrente -
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
- intimato controricorrente -
avverso la sentenza n. 979 in data 18.6.99 della Corte di Appello di Firenze, depositata in data 26.7.99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dal Consigliere Dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. VINCENZO GAMBARDELLA, il quale ha chiesto il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento degli altri tre motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 21.9.94 Società Civile Immobiliare Tosco Emiliana - SCITE spa - presentava ricorso al Presidente del Tribunale di Firenze per ottenere decreto ingiuntivo di condanna, nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, alla restituzione di lit. 66 milioni per tasse di concessione governativa sulle società, indebitamente pagate dal 1985 al 1991. La ricorrente sosteneva che la norma impositiva interna era in contrasto col diritto comunitario. Il Presidente del Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo richiesto. Proponeva opposizione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, formulando diverse eccezioni preliminari (incompetenza territoriale, tarditivà ed improponibilità della domanda) e sostenendo, nel merito, la legittimità della tassa in questione. Il Tribunale respingeva l'opposizione.
2. Proponeva appello l'Amministrazione e ribadiva tutte le proprie eccezioni. La Corte di Appello, respinte le pregiudiziali, così statuiva nel merito:
- il diritto a rimborso è soggetto a decadenza triennale;
- tale decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale e dall'istanza in via amministrativa, pervenuta all'Amministrazione Finanziaria dello Stato il 5.7.91;
- la domanda è pertanto accoglibile nei limiti di tre annualità;
- vanno detratte le tasse annuali previste dalla Legge n. 448.98;
- spettano, a partire dalla domanda di rimborso, gli interessi nella misura del 3% semestrale stabilita dalla Legge n. 29.1961, in virtù del principio di equivalenza;
- l'appello viene pertanto parzialmente accolto, con riduzione del capitale a lit. 33.750.000, ferma la misura degli interessi e con decorrenza degli stessi dalla notifica del decreto ingiuntivo, "non essendo stata smentita la buona fede dell'accipiens".
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la SCITE spa, deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 13 del D.P.R. n. 641.72: non è applicabile la decadenza triennale perche non si è trattato di errore nel pagamento, ma di versamento eseguito in base ad obbligo di legge successivamente dichiarata illegittima ed abrogata.
5. Il motivo è infondato. Con riguardo alla decadenza triennale sancita dall'art. 13 del D.P.R. n. 641.72, la Corte di Giustizia della CE, con sentenza in data 15.9.98 nelle cause C 279,280,281 / 96 - e più recentemente con la sentenza 10.9.2002 nei proc. C 216 e C 222/99 - ha stabilito che il diritto comunitario non vieta ad uno stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di indebito tributario un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento. Ne deriva che, a far tempo dalla data dei singoli pagamenti annuali, il contribuente è soggetto ad un termine di decadenza per la richiesta di restituzione. Tale termine viene interrotto dalla domanda giudiziale, ovvero dall'istanza di rimborso presentata in via amministrativa. Vedi, "ex multis", Cass. 20.5.03 n. 7910.
6. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art 13 del D.P.R. n. 641.72, sotto il profilo che la Corte di Appello, avendo fatto riferimento alla data di ricezione (e non di spedizione) della richiesta di rimborso per l'anno 1988, ha ritenuto preclusa la domanda giudiziale relativa a tale anno.
7. Il motivo è fondato e va accolto. Con sentenza n. 11973 in data 25.10.99, questa Corte ha ritenuto che gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione essenzialmente a favore del titolare del diritto il quale deve essere esercitato entro un certo termine. Non appare quindi congruo subordinare la salvezza del diritto alla ricezione dell'atto da parte del destinatario: tale circostanza non implica che l'atto interruttivo del termine di decadenza sia ricettizio, essendo tale qualificazione correlata ad un'esigenza di tutela del destinatario, che nel caso di specie non si pone, in quanto gli effetti vengono ad incidere essenzialmente sul titolare del diritto.
La giurisprudenza di questa Corte sul punto può dirsi ormai costante nel senso che, ai fini della tempestività della domanda amministrativa di rimborso, vale la data di spedizione della raccomandata e non quella della ricezione, sempreché la ricezione sia avvenuta. Vedi Cass.
6.9.2001 n. 11463, 4.9.2001 n. 11362, 20.5.03 n. 7920.
8. Tale principio ha ricevuto definitiva sanzione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 477 in data 20-26 novembre 2002, in virtù della quale in caso di notifica di un atto processuale a mezzo posta, gli effetti dell'atto per il notificante decorrono dalla data di consegna all'ufficiale giudiziario e non dalla data della ricezione.
9. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 11 R.D. 16.3.42 n. 262 - Disposizioni sulla Legge in generale - perché
la Corte di Appello ha detratto dall'importo da rimborsare la tassa forfetaria annuale nella misura introdotta dalla Legge n. 448.98, norma questa anch'essa contrastante col Diritto Comunitario e quindi da disapplicare.
10. Il motivo è fondato e va accolto. Questa Corte ha infatti ritenuto, con precedenti sentenze in termini, che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo a quello di prima iscrizione è illegittima, ponendosi in contrasto con la Direttiva CE n. 335.69; tale incompatibilità non è venuta meno con l'art. 11 della Legge n. 448.98: vedi in tal senso Cass.
9.7.99 n. 7176. Infatti, pur con la riduzione degli importi stabiliti, anche in relazione alla norma sopravvenuta si pone il problema della sua conformità alla normativa comunitaria, posto che la tassa è prevista non già a fronte di un servizio reso in concreto, ma per il semplice mantenimento dell'iscrizione, a prescindere dalla circostanza che il contribuente usufruisca del servizio. Per conseguenza, stante il persistente contrasto con la fonte comunitaria indicata, la norma interna va disapplicata. Con la sentenza in data 10.9.2002 nelle cause C 216 e C 222/99, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha confermato che "le tasse di concessione forfetarie annuali retroattive" sono illegittime, sia che la società possa ripetere altre imposte pagate per l'iscrizione di atti diversi da quello costitutivo, sia che non possa ottenere tale ripetizione, in quanto non siano calcolate in base al solo costo delle formalità e le spese generate da operazioni minori. Ove il costo sia stato coperto dai diritti di cancelleria, tali tasse non possono considerarsi remunerative. "A fortiori" le tasse di concessione forfetarie annuali non possono avere carattere remunerativo qualora si riferiscano ad anni un cui non si è proceduto all'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo. Vedi, tra le altre, Cass. 12.5.2003 n. 7207. 11. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 11 della Legge n. 448.98 in relazione agli artt. 10 e 12 della Direttiva CE 17.7.69 n. 335.
12. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente e valgono le considerazioni formulate al par. 10 che precede.
13. In ordine alla misura ed alla decorrenza degli interessi, non vi è impugnazione.
14. La sentenza impugnata va pertanto cassata nei limiti delle considerazioni che precedono, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello, la quale provvedere anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il primo motivo;
accoglie per il resto il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004