Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 2
Il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, come previsto dall'art. 6, commi primo e secondo, L. 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. "amichevoli", fermo restando che l'eventuale violazione di detto obbligo in tanto potrà assumere rilievo penale in quanto detti incontri risultino essere stati preventivamente pubblicizzati in modo tale da far sì che l'interessato potesse averne avuto conoscenza. (conf., Cass. III, 29 novembre 2006 - 8 marzo 2007 n. 9798, Canale, non mass.).
Il reato di cui all'art. 2, comma secondo, D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in legge 25 giugno 1993 n. 205, sussiste per il solo fatto che taluno acceda ai luoghi di svolgimento di manifestazioni agonistiche recando con sè emblemi o simboli di associazioni o gruppi razzisti e simili, nulla rilevando che a tali gruppi o associazioni egli non sia iscritto.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2006, n. 9793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9793 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 29/11/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1212
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 12568/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AN, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 12.2.2006 dal g.i.p. del tribunale di Roma;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 12.2.2006 il g.i.p. del tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento emesso dal questore romano in data 6.2.2006, nella parte in cui, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 imponeva a AN CA di comparire personalmente innanzi al Commissariato PS di Tivoli trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo, trenta minuti dopo l'inizio del secondo tempo e venti minuti dopo il termine di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra della Roma per la durata di tre anni (così ridotta la durata di cinque anni stabilita nel provvedimento questorile). In particolare, il giudice ha osservato che - secondo gli atti trasmessi al suo ufficio - il CA era stato denunciato nel corso degli ultimi cinque anni (e precisamente il 3.2.2006) per il reato di cui alla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 5 (uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di caschi protettivi e di qualsiasi altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona) e per quello di cui alla L. 25 giugno 1993, n. 205, art. 2, comma 2, (uso di simboli propri delle organizzazioni razziste o nazionaliste), perché aveva assistito alla partita di calcio disputata il 29.1.2006 tra le squadre di Roma e Livorno, parzialmente travisato ed esponendo una bandiera con l'effige di EN IN e col fascio littorio.
2 - Il difensore di CA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi a sostegno.
In particolare, lamenta:
2.1 - violazione del diritto di difesa, giacché l'interessato aveva avuto a disposizione un lasso di tempo troppo ristretto per poterlo esercitare.
Infatti, il provvedimento questorile gli era stato notificato il giorno 10.2.2006 alle ore 11,30, il pubblico ministero ne aveva chiesto la convalida il giorno 11.2.2006 e il g.i.p. aveva provveduto il giorno 12.2.2006 (domenica), senza far certificare l'ora del deposito, che peraltro era anteriore alle 15,26 (ora in cui era stato spedito alla questura il fax per la notifica del provvedimento stesso);
2.2 - violazione e falsa applicazione della L. 25 giugno 1993, n. 205, art. 2, comma 2, perché il reato previsto in questa norma -
secondo la giurisprudenza - presuppone che chi fa uso degli emblemi e simboli vietati appartenga concretamente a un'organizzazione dedita allo incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali. Poiché questo presupposto non emergeva dal fascicolo, il giudice non poteva convalidare la misura di prevenzione;
2.3 - violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 1 e 2. Sostiene il difensore che l'obbligo di presentarsi all'autorità di PS:
a) è illegittimo perché, facendo riferimento anche alle partite amichevoli giocate dalla Roma, manca del necessario requisito di specificità, posto che non esiste un calendario ufficiale delle partite amichevoli;
b) è inoltre eccessivamente vessatorio laddove impone un "triplo" obbligo di firma (cioè durante il primo tempo, durante il secondo e dopo la fine della partita) anche per le partite giocate dalla Roma fuori sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - In ordine alla prima censura (n. 2.1), va osservato che il provvedimento questorile era stato effettivamente notificato alle ore 11, 30 del 10.2.2006 e che l'ordinanza di convalida è stata emessa verosimilmente nelle ore antimeridiane del 12.2.2006, comunque molto oltre il termine di 24 ore, che la costante giurisprudenza di questa corte ritiene ormai sufficiente per consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa.
La censura è quindi infondata.
4 - Neppure la seconda doglianza (n. 2.2) può essere accolta. Premesso che un presupposto della misura di prevenzione di cui trattasi è la denuncia o la condanna per uno dei reati elencati nella L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1, tra i quali è compreso sia il reato previsto dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 5 sia il reato previsto dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, art. 2, comma 2, è evidente che basta la denuncia o la condanna per uno di questi ultimi reati per giustificare la misura stessa.
Orbene, neppure il difensore ricorrente contesta che il CA sia stata denunciato per il reato di uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di caschi protettivi e di qualsiasi altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (L. n. 152 del 1975, art. 5 cit.). Sotto questo profilo, quindi, la misura prevenzionale è indubbiamente legittima. Si può però aggiungere che, secondo una interpretazione corretta della L. n. 205 del 1993, art. 2 cit., comma 2, il reato ivi previsto sussiste quando chi accede ai luoghi dove si svolgono manifestazione agonistiche reca con se emblemi o simboli di gruppi o associazioni razziste, nazionaliste e simili, anche se non è iscritto a tali gruppi o associazioni, perché anche in quest'ultimo caso ricorre evidentemente la lesione del bene penalmente tutelato.
5 - Va infine disatteso l'ultimo motivo di ricorso (n. 2.3). Citando una pronuncia di questa corte (Sez. 3^, n. 680 del 18.5.2005, Sernicoli) il ricorrente sostiene che quando il questore vieta l'accesso alle partite di calcio e prescrive l'obbligo di presentarsi all'autorità di P.S. in concomitanza con dette partite, queste devono essere specificamente indicate (L. n. 401 del 1989, ex art. 6, comma 1, ultimo periodo,), ma non sono specificate se il questore fa riferimento a tutte le partite amichevoli, posto che in tal caso esse sono decise dalle stesse società calcistiche e non dalla F.I.G.C.. Conviene quindi tener presente l'argomentazione adottata sul punto dalla sentenza Sernicoli, la quale ha osservato quanto segue:
"Al riguardo, occorre premettere che quando la norma di legge fa riferimento alle manifestazioni sportive "specificamente indicate" intende richiedere che queste siano non tanto individuate nominatim (cosa normalmente impossibile) quanto piuttosto determinabili dal destinatario in modo certo sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento e di elementi di fatto esterni al provvedimento ma generalmente noti, quali ad esempio i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei.
In tal modo infatti è ugualmente garantito lo scopo del legislatore, che è quello di rendere determinato il divieto comportamentale per non esporre il destinatario a divieti indeterminati che non sarebbe in grado di rispettare.
Alla luce di questo principio, si deve concludere che nel provvedimento questorile de quo è legittimamente specificata l'indicazione delle manifestazioni sportive laddove queste sono individuate negli incontri di calcio disputate (in Italia o all'estero) dalle squadre della Roma e della Lazio nell'ambito dei campionati e tornei nazionali e internazionali.
Manca invece una idonea specificazione laddove il provvedimento richiama anche gli incontri di calcio amichevoli delle due squadre, giacché in tal caso i destinatari dell'obbligo, pur essendo "tifosi" appassionati e informati, possono non essere a conoscenza di tutti gli incontri amichevoli disputati dalla squadra del cuore. Sottolinea sintomaticamente il ricorrente che "il tribunale di Roma è intasato di sentenze di assoluzione perché i sottoposti all'obbligo non si presentano a firmare in occasione delle competizioni estive, organizzate all'ultimo istante contro sconosciute rappresentative di categoria".
Insomma, per gli incontri amichevoli, genericamente indicati, manca il requisito della sicura determinabilità da parte del destinatario dell'obbligo; come anche fa difetto quella esigibilità dell'obbligo, che la menzionata sentenza n. 512/2002 della Corte Costituzionale impone al giudice di controllare in sede di convalida del provvedimento questorile".
Orbene, re melius perpensa, osserva il collegio che:
a) va sicuramente confermato il principio secondo cui la specifica indicazione delle manifestazioni sportive deve essere intesa come sicura determinabilità della stesse;
b) il requisito della determinabilità delle manifestazioni vietate, tuttavia, va verificato in concreto, caso per caso, e non può essere valutato aprioristicamente in astratto.
Ciò significa che il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, e soprattutto l'obbligo strumentale (che interessa in questa sede) di presentarsi a un ufficio di pubblica sicurezza in concomitanza con tali manifestazioni, resta valido anche per le manifestazioni sportive amichevoli, quando queste siano preventivamente e adeguatamente pubblicizzate, ferma sempre la possibilità che nel processo di merito per la violazione dell'obbligo, prevista come delitto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 6, risulti che la manifestazione sportiva amichevole non era concretamente conosciuta e conoscibile dall'interessato, con la conseguente mancanza di responsabilità per difetto di dolo. In questo senso, il controllo sulla "esigibilità" dell'obbligo di presentazione, menzionato dalla Consulta nelle sentenze 136/1998 e 512/2002, e affidato al giudice della convalida, si traduce in un controllo sulla "conoscibilità" dell'obbligo, in relazione alla concreta manifestazione sportiva amichevole, affidato al giudice del merito.
In conclusione, anche le manifestazioni amichevoli sono predeterminabili, a meno che si effettuino senza adeguata pubblicità e restino perciò ignote alla sfera della tifoseria locale alla quale generalmente appartiene il destinatario della misura di prevenzione. Per conseguenza, il provvedimento restrittivo della libertà emesso nei confronti del CA deve ritenersi legittimo anche sotto questo profilo.
6 - La ulteriore doglianza circa il carattere eccessivamente vessatorio del triplo obbligo di presentazione e di firma per ogni partita di calcio, attiene alla cennata esigibilità dell'obbligo. Ma deve essere disattesa, giacché è la stessa legge, con il citato art.
6. Comma 2, a prevedere l'obbligo di comparire personalmente "una o più volte negli orari indicati" in relazione allo svolgimento della manifestazione sportiva. Evidentemente il legislatore ha avuto presente la necessità di evitare facili elusioni del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, dove si può esprimere la pericolosità del destinatario della misura, prevenendo la possibilità che l'obbligo di presentazione, che è strumentale a quel divieto, possa essere plurimo al fine di assicurare il raggiungimento del suo scopo.
7 - In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare la sanzione pecuniaria che detta norma consente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2007