Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2006, n. 9793
CASS
Sentenza 29 novembre 2006

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Il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, come previsto dall'art. 6, commi primo e secondo, L. 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. "amichevoli", fermo restando che l'eventuale violazione di detto obbligo in tanto potrà assumere rilievo penale in quanto detti incontri risultino essere stati preventivamente pubblicizzati in modo tale da far sì che l'interessato potesse averne avuto conoscenza. (conf., Cass. III, 29 novembre 2006 - 8 marzo 2007 n. 9798, Canale, non mass.).

Il reato di cui all'art. 2, comma secondo, D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in legge 25 giugno 1993 n. 205, sussiste per il solo fatto che taluno acceda ai luoghi di svolgimento di manifestazioni agonistiche recando con sè emblemi o simboli di associazioni o gruppi razzisti e simili, nulla rilevando che a tali gruppi o associazioni egli non sia iscritto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2006, n. 9793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9793
Data del deposito : 29 novembre 2006

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