CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2023, n. 40296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40296 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE AE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2023 del TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. MARIAEMANUELA GUERRA per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame, con ordinanza del 20/2/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 31/1/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CE AE in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 651 n. 2 cod. pen. e 10, 12 e 14 L. 497/1974. 2. Il ricorrente è sottoposto a indagini per concorso in omicidio con i fratelli EP e LI e per il porto abusivo dell'arma utilizzata al fine di commettere l'omicidio. Il pubblico ministero ha richiesto nei suoi confronti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per entrambi i reati e il giudice, esclusa allo stato la sussistenza dei gravi indizi per il reato di omicidio, ha applicato la misura degli arresti domiciliari per il reato di porto abusivo dell'arma, misura poi successivamente aggravata con l'applicazione della custodia cautelare in carcere. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 40296 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/06/2023 Avverso tale provvedimento del giudice ha proposto riesame l'indagato che il Tribunale, ritenuta infondata l'impugnazione, ha respinto confermando la misura disposta e, conseguentemente, l'aggravamento della stessa. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di concorso . nel porto abusivo dell'arma evidenziando che la conclusione del Tribunale sarebbe errata. Nell'unico motivo di ricorso si evidenzia che gli elementi emersi, peraltro escluso che il ricorrente abbia concorso nell'omicidio, si riferirebbero al solo fratello EP e da nulla emergerebbe che GA CE abbia avuto anche la sola conoscenza che il fratello era armato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in odine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di concorso nel porto abusivo dell'arma. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, d'altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). 2 Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhounni, Rv. 279495 - 02). 1.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame, con il riferimento allo svolgimento dei fatti e al coinvolgimento negli stessi del ricorrente, in specifico quanto alla piena consapevolezza che il fratello, che ha accompagnato e spalleggiato quanto meno nella fase minatoria della vicenda, avesse una pistola, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso dello stesso nel porto dell'arma. La conoscenza che l'indagato aveva della presenza dell'arma, d'altro canto, risulta dalle dichiarazioni delle persone informate dei fatti e, in particolare, da quelle di NI e SA TT e TO IM, cui l'arma è stata mostrata a fini minatori in presenza dello stesso ricorrente. Elementi questi che, come coerentemente ritenuto, evidenziano che l'indagato ha consapevolmente partecipato alla spedizione punitiva che prevedeva il porto della pistola (cfr. pagine da 19 a 20 del provvedimento impugnato). Sotto tale profilo, infatti, il giudice del riesame si è correttamente conformato alla pacifica giurisprudenza di questa Corte per la quale risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego di un'arma -come nel caso di specie in cui i fratelli CE avevano concordato un'azione in risposta all'intimidazione subita mediante l'esplosione di colpi di pistola- di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità (Sez. 1, n. 1664 del 19/06/2018, dep. 2019, Stefana, Rv. 274797 - 02). 1.3. Per le ragioni esposte, in assenza di lacune logiche, le censure sollevate dalla difesa, anche tese a sollecitare una diversa e non consentita lettura, sono manifestamente infondate. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 3 Il Consigli-re relatore ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. 'proc. pen. Così deciso il 20 giugno 2023
sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. MARIAEMANUELA GUERRA per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame, con ordinanza del 20/2/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 31/1/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CE AE in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 651 n. 2 cod. pen. e 10, 12 e 14 L. 497/1974. 2. Il ricorrente è sottoposto a indagini per concorso in omicidio con i fratelli EP e LI e per il porto abusivo dell'arma utilizzata al fine di commettere l'omicidio. Il pubblico ministero ha richiesto nei suoi confronti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per entrambi i reati e il giudice, esclusa allo stato la sussistenza dei gravi indizi per il reato di omicidio, ha applicato la misura degli arresti domiciliari per il reato di porto abusivo dell'arma, misura poi successivamente aggravata con l'applicazione della custodia cautelare in carcere. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 40296 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/06/2023 Avverso tale provvedimento del giudice ha proposto riesame l'indagato che il Tribunale, ritenuta infondata l'impugnazione, ha respinto confermando la misura disposta e, conseguentemente, l'aggravamento della stessa. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di concorso . nel porto abusivo dell'arma evidenziando che la conclusione del Tribunale sarebbe errata. Nell'unico motivo di ricorso si evidenzia che gli elementi emersi, peraltro escluso che il ricorrente abbia concorso nell'omicidio, si riferirebbero al solo fratello EP e da nulla emergerebbe che GA CE abbia avuto anche la sola conoscenza che il fratello era armato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in odine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di concorso nel porto abusivo dell'arma. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, d'altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). 2 Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhounni, Rv. 279495 - 02). 1.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame, con il riferimento allo svolgimento dei fatti e al coinvolgimento negli stessi del ricorrente, in specifico quanto alla piena consapevolezza che il fratello, che ha accompagnato e spalleggiato quanto meno nella fase minatoria della vicenda, avesse una pistola, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso dello stesso nel porto dell'arma. La conoscenza che l'indagato aveva della presenza dell'arma, d'altro canto, risulta dalle dichiarazioni delle persone informate dei fatti e, in particolare, da quelle di NI e SA TT e TO IM, cui l'arma è stata mostrata a fini minatori in presenza dello stesso ricorrente. Elementi questi che, come coerentemente ritenuto, evidenziano che l'indagato ha consapevolmente partecipato alla spedizione punitiva che prevedeva il porto della pistola (cfr. pagine da 19 a 20 del provvedimento impugnato). Sotto tale profilo, infatti, il giudice del riesame si è correttamente conformato alla pacifica giurisprudenza di questa Corte per la quale risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego di un'arma -come nel caso di specie in cui i fratelli CE avevano concordato un'azione in risposta all'intimidazione subita mediante l'esplosione di colpi di pistola- di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità (Sez. 1, n. 1664 del 19/06/2018, dep. 2019, Stefana, Rv. 274797 - 02). 1.3. Per le ragioni esposte, in assenza di lacune logiche, le censure sollevate dalla difesa, anche tese a sollecitare una diversa e non consentita lettura, sono manifestamente infondate. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 3 Il Consigli-re relatore ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. 'proc. pen. Così deciso il 20 giugno 2023