Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2002, n. 5689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5689 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA IT0 56 8 9 / 0 2 M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 16129/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 16927 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS -Rel. Consigliere Ud. 21/01/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
PUT ricorrente
contro
IN LI, OT AO;
2002 - intimati la sentenza n. 93/99 del Tribunale di PARMA, 278 avversO -1- depositata il 06/05/99 R.G. N. 129/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 7.10.1998 n. 1104 il Pretore di MA, giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da IN IL e OT LA, quali eredi di OT EL, ha condannato 1'Inps a pagare loro la pensione sociale, sostitutiva di quella di invalidità civile, spettante al loro dante causa, ritenendo che la rendita Inail di cui questi era titolare non andava computata nel reddito del medesimo rilevante ai fini della pensione sociale. Con sentenza 22 aprile/6 maggio 1999 n. 13, il Tribunale Axy di MA ha respinto l'appello dell'Inps. Avverso tale sentenza, non notificata, l'Inps ha proposto con unico ricorso per Cassazione notificato il 16.8.1999, motivo. Le intimate, ritualmente citate, non si sono costituite. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto, dell'art. 26deducendo violazione e falsa applicazione Legge 30 aprile 1969, n. 153, (art. 360, n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per contrarietà all'insegnamento di questa Corte, secondo cui "Ai fini della verifica del requisito reddituale per la concessione della pensione sociale, vanno computati anche gli importi erogati dall'I.N.A.I.L. a titolo di rendita per invalidità, nonostante il loro carattere risarcitorio e la loro non 3 assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche, perché la pensione sociale costituisce una assistenziale, corrisposta inprestazione meramente adempimento del precetto di cui all'art. 38, primo comma, Cost., rispetto alla quale assumono rilievo ostativo anche i mezzi di sostentamento forniti da provvidenze quali le infortunistiche e le pensioni di guerra, comerendite chiaramente desumibile anche dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974 n. 114, e dall'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, che escludono la corresponsione dei benefici previsti a favore dei mutilati e invalidi civili, nonché Az della pensione sociale, a favore di soggetti quali gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, i ciechi civili e i sordomuti, perché a tutela di questi ultimi provvedono speciali normative (Cass. 18-07-1995 n. 7792; Cass. 3-2-1998 n. 1082). Il motivo non è fondato. ricorrente Istituto è corretta, ma La citazione del orientamento minoritario di questa Corte, riferita ad un definitivamente sconfessato dalle Sezioni Unite con sentenza 9 agosto 2001 n. 10972. Esso era basato sui seguenti argomenti: 1) le rendite Inail, pur non essendo soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche, atteso il loro carattere 4 risarcitorio, ostano alla concessione della pensione sociale, a norma dell'art. 26, 2° comma, n. 1, Legge 30 marzo 1971, n. 118, per il quale non hanno diritto alla pensione sociale coloro che hanno titolo a rendite prestazioni economiche previdenziale ed assistenziali;
2) ciò posto, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che ricevono direttamente la pensione sociale, assoggettati al più gravoso onere reddituale in regione del computo in esso di ogni rendita o prestazione previdenziale (compresa quindi la rendita Inail), e coloro che transitano alla stessa pensione sociale per effetto della conversione di quella di ག༥༥ invalidità civile, nei cui confronti vigono più favorevoli soglie di accesso reddituali, con palese effetto sperequativo. effettuata la ricognizione delLe Sezioni Unite, differenziato livello reddituale richiesto per ogni tipo di prestazione assistenziale, e rilevato che allo stato della normativa, e nonostante i moniti della Corte Costituzionale sulla esigenza perequativa, le condizioni reddituali richieste permangono più favorevoli per la concessione della pensione di invalidità, ha assegnato valore interpretativo assorbente alla disposizione dell'art. 19 della stessa Legge 30 marzo 1971, n. 118, che sancisce la permanenza della somma corrispondente al trattamento 5 economico d'invalidità, se superiore alla pensione sociale, con onere di pagamento della differenza a carico del Ministero volontàdell'Interno; ne ha dedotto la legislativa di evitare in concreto una diversa entità dei trattamenti pensionistici e assistenziali, nei confronti di una stessa persona, per il solo fatto del compimento di una certa età anagrafica. Poiché è pacifico in causa che il dante causa godeve legittimamente di una prestazione di invalidità civile e di una rendita Inail, prima del 65° anno di età, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che egli aveva diritto automatica di tale prestazione nellaalla conversione pensione sociale, conservando la più favorevole condizione reddituale. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese processuali del presente giudizio, non essendosi le intimate costituite né avendo svolto attività defensionale all'udienza.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 21 gennaio 2002. Il Presidente Valin mui Qvar. Il Consigliere Estensore Aldo be Mat IL CANCELLIERE Ass\pensione sociale-rendita inail- RG 16129/1999 Depositato in Cancelleria 19 APR 2002 oggi, Fanelle✓ CANCELLIERE 6 N E O еле