Sentenza 13 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5350 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA 5 0/ 02 ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. PE IANNIRUBERTO R.G.N. 13316/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere 16401/99 Rel. Consigliere Cron...16245 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 12/12/01 ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: UNICREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI RIZZO 41, presso lo studio VITTORIO OLIVIERI, rappresentato e dell'avvocato dall'avvocato GIANNITTO NINO, giusta delega in difeso atti;
ricorrente
contro
PELLEGRINO GIUSEPPE;
intimato e sul 2° ricorso n° 16401/99 proposto da: 2001 PELLEGRINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA 4950 -1- VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO MOTTA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
ITALIANO SPA, in persona del legale UNICREDITO pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA LUIGI RIZZO 41, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO OLIVIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato NINO GIANNITTO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 411/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 15/02/99 R.G.N. 1905/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato GIANNITTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso in data 24 maggio 1994, il sig. PE EG ricorreva al Pretore di Catania chiedendo, nei confronti del Credito Italiano, che fosse affermato il proprio diritto al riconoscimento del grado di funzionario o, in subordine, di quadro, con decorrenza dal 1° novembre 1992, con condanna dell'Istituto a corrispondergli le differenze retributive. Deduceva che, sin dall'agosto 1982, era stato inserito nell'ufficio legale, ricompreso nell'ambito dell'ufficio di segreteria, avente il compito, tra l'altro, di gestire i rapporti con i clienti affidatari;
in particolare, si era occupato della gestione del contenzioso e del recupero crediti;
dal 1° settembre 1986 al 22 febbraio 1987, aveva prestato la propria attività presso il servizio legale della Direzione Centrale del Credito (cui era preposto un dirigente coadiuvato da vice direttori e funzionari) operando nel settore contenzioso e studi, con poteri dispositivi, di sorveglianza e di amministrazione sulle pratiche legali di diverse filiali e dipendenze. Con sentenza in data 4 marzo 1997, il Pretore rigettava la domanda e compensava le spese. Su appello del EG nei confronti dell'UniCredito Italiano s.p.a. (nuova denominazione del Credito Italiano s.p.a.), il Tribunale della stessa sede, con sentenza in data 19 gennaio 1999, dichiarava che l'appellante aveva diritto alla qualifica di quadro sin dal 1° ottobre 1987 e condannava la società al pagamento delle differenze retributive, con decorrenza dal 1° luglio 1987. Compensava per la metà le spese dei due gradi e poneva la metà residua a carico della appellata. 1331699.doc 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'UniCredito Italiano sp.a. con due motivi. Resiste il EG con controricorso contenente, altresì, ricorso incidentale affidato, esso pure, a due motivi, per resistere al quale la Società ha depositato a sua volta controricorso e ha eccepito la inammissibilità dell'impugnazione incidentale in quanto la formulazione della procura non consentiva di stabilire se essa si estendesse anche a tale atto;
inoltre essa era priva di data. Il ricorso incidentale riproponeva inoltre questioni di fatto attinenti alla valutazione delle prove. MOTIVI DELLA DECISIONE. I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, vengono riuniti (art.335 c.p.c.). Col primo motivo di ricorso, la Società, ricorrente principale deduce violazione del c.c.n.l. con riferimento al'art.360, n.3 e 5 c.p.c., e rileva che la norma contrattuale prevede, per la qualifica di quadro, che il dipendente operi in posizione superiore agli impiegati con il grado di capo - ufficio. Il Tribunale non aveva sotto tale profilo motivato;
in particolare, non aveva spiegato come fosse risultato provato che il EG avesse operato in tale posizione. In realtà il EG non aveva subalterni, tanto meno con il grado di capo - ufficio. Mancava altresì la stabilità nelle presunte mansioni superiori rispetto ad impiegati subalterni con il grado di capo - ufficio. Il EG, unico dipendente con tale grado, seguiva le direttive del quadro e del funzionario che dirigeva l'ufficio di segreteria cui era addetto. Egli び 1331699.doc 4 neppure svolgeva funzioni superiori a quelle tipiche del suo grado di capo. ufficio che potessero giustificare una superiore qualifica ai sensi dell'art. 2103 c.civ. Il motivo è fondato. Ha ritenuto il giudice di appello, alla luce delle deposizioni testimoniali, che a partire dalla metà del 1987 fino, quanto meno, al 1992, la parte legale delle pratiche della filiale era stata gestita effettivamente dal EG, senza controllo del funzionario preposto, con contatti diretti con il direttore di filiale e con i legali esterni cui dava anche direttive immediate in ordine alla rinuncia a crediti di importo modesto, sino, cioè, a circa sette milioni di lire, mentre per importi superiori si rivolgeva al direttore. Dal 1982, con l'avvento di altro funzionario responsabile dell'ufficio di segreteria, il EG aveva ripreso le mansioni che secondo i regolamenti interni erano propri della figura da lui rivestita, con sottoposizione al funzionario responsabile e controllo da parte dello stesso. Non avevano avuto particolare rilievo, invece, né la partecipazione a riunioni interbancarie, nelle quali non era provato un ruolo decisivo del EG (che secondo la Banca si sarebbe limitato ad ascoltare quanto veniva detto e a riferirne agli organi direttivi della filiale), né il periodo in cui frequentò un corso di 'integrazione professionale in vista di una eventuale progressione in carriera, ma con esito sfavorevole. Secondo il Tribunale, il EG nel periodo sopra detto aveva esercitato le mansioni affidategli con facoltà decisionale, sia pure nell'ambito di direttive ricevute, utilizzando la preparazione professionale propria della laurea in giurisprudenza e della notevole esperienza acquisita negli anni, in un settore ampio, quale quello della parte legale dei rapporti con la clientela, in una filiale 1331699.doc 5 importante come quella di Catania, con estensione anche ad altre filiali minori di comuni vicini. Pertanto, riteneva il giudice di appello che dovesse essere riconosciuta la qualifica di quadro in relazione alla gestione delle pratiche legali, in piena autonomia rispetto al funzionario, per il periodo dal 1987 al 1992. Infatti, l'art. 7 del c.c.n.l. di settore statuisce che la categoria dei quadri .. è costituita dal personale che sia stabilmente incaricato di svolgere mansioni che comportino particolari responsabilità gerarchiche e/o funzionali, ovvero elevata preparazione professionale, con facoltà decisionale nell'ambito delle direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Infine, mentre il diritto alle differenze retributive era maturato sin dall'inizio di espletamento della mansioni superiori (1° luglio 1987), ha stabilito il giudice di appello che il diritto alla corrispondente qualifica di quadro era maturato con il decorso dei tre mesi successivi (quindi, dal 1° ottobre 1987). Rileva la Corte che il Tribunale, nell'operare secondo il procedimento logico che la costante giurisprudenza di legittimità impone quando occorra stabilire quale sia la qualifica spettante alla lavoratore che reclami un superiore inquadramento procedimento consistente in tre fasi successive e cioè nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine editesti della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr., per tutte, Cass. 27 maggio 1987, n.4766; 15 maggio 1989, n.2328; 11 gennaio 1990, n.54; 24 maggio 1991, n.5899) ha preso a parametro una lettura parziale della declaratoria di cui - all'art.7 del c.c.n.l. del 30 aprile 1987 concernente la categoria dei quadri, 1331699.doc 6 riportata in sentenza per stralci, avendo omesso di considerare l'inciso (sostituito nella trascrizione letterale della clausola da puntini di sospensione), sottolineato nella parte seguente di questo periodo, secondo cui per l'inquadramento in quella categoria era previsto che si trattasse di personale che in posizione superiore agli impiegati con il grado di capo ufficio_sia stabilmente incaricato di svolgere mansioni che comportino particolari responsabilità gerarchiche e/o funzionali, ovvero elevata preparazione professionale, con facoltà decisionale nell'ambito delle direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali. E' mancata, cioè, da parte del giudice di appello, la valutazione della sussistenza o meno della preposizione ad impiegati con il grado di capo-ufficio e del rapporto tra tale posizione, le particolari mansioni e responsabilità previste dalla stessa norma contrattuale, e le pur necessarie e connesse facoltà decisionali del quadro (pur nell'ambito di direttive), sulle quali soltanto, e sulla preparazione professionale e autonomia decisionale attribuita dalla datrice di lavoro, ha fondato il Tribunale l'attribuzione della qualifica di quadro. La parte pretermessa (come emerge, del resto, dall'inserimento di puntini di sospensione) del testo contrattuale risulta dalla trascrizione di esso fattane dalla società ricorrente e non contestata dal lavoratore con il controricorso. Ed è certo, come è dato rilevare dal riepilogo della sentenza fatto nell'esposizione dello svolgimento del processo, che il Tribunale non si è dato minimamente carico di considerare in concreto se il EG, nell'ambito dell'ufficio di segreteria della filiale di Catania o presso la Direzione Centrale del Credito di Catania settore contenzioso e studi - fosse stato preposto ad impiegati con il grado di capoufficio. 1331699.doc 7 Col secondo motivo, la Società deduce violazione dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art.360, n.5 c.p.c. e si duole che il Tribunale non abbia considerato l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal Credito Italiano in prime cure e non considerata dal Pretore che aveva rigettato in toto il ricorso (per ragioni diverse). Per le differenze retributive conseguenti all'attribuzione della qualifica di quadro, il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dal ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 17 giugno 1994, mentre la precedente richiesta avanzata dal EG con lettera del 7 gennaio 1992 atteneva solo alla qualifica di funzionario. Il motivo non può essere accolto. Rileva la Corte - prima ancora di esaminare l'assunto del controricorrente secondo il quale nella domanda di riconoscimento della qualifica superiore avrebbe dovuto ritenersi compresa anche la domanda per la qualifica inferiore, ma superiore a quella riconosciuta che il motivo presenta anche profili di - inammissibilità non avendo il ricorrente dedotto di avere riproposto l'eccezione di prescrizione nel giudizio di appello con la memoria difensiva. Infatti, nel processo del lavoro, così come nel processo ordinario, la parte vittoriosa in primo grado, al fine di evitare la decadenza dalle domande o eccezioni rigettate, ritenute assorbite o comunque non esaminate nella sentenza impugnata dalla controparte con l'appello, non ha l'onere di proporre appello incidentale, ma può (e deve) riproporre espressamente le sue domande ed eccezioni nella memoria difensiva, a norma dell'art.346 c.p.c. (cfr. Cass. 5 agosto 1978, n.3845; 25 maggio 1978, n.2655). 1331699.doc 8 Passando, all'esame del ricorso incidentale, deve essere, anzitutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società. Le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 17 dicembre 1998, n.12625; cfr. anche Cass.13 agosto 1998, n.7995) hanno, infatti, stabilito che la necessaria specialità della procura per il ricorso per cassazione comporta che essa deve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e in data anteriore o contemporanea alla sottoscrizione del ricorso, e la mancanza di data non rileva ai fini della validità della procura quando sussiste la certezza, desumibile dalla riproduzione della procura stessa nella copia notificata del ricorso (la cui conformità è rilevabile dalla relata dell'ufficiale giudiziario), dell'anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notificazione dell'impugnazione. La stessa collocazione fisica della procura a margine del controricorso contenente il ricorso incidentale rende certi, poi, che la procura si estendeva anche a tale atto. Infatti, ai sensi dell'art.366, comma primo, n.5 e 369, secondo comma, n.3 c.p.c., è richiesta come necessaria l'indicazione della procura speciale a ricorrere per cassazione solo quando essa è conferita con atto separato, da depositarsi a pena di improcedibilità del ricorso. Quando, invece, la procura non è rilasciata con atto separato, bensì a margine o in calce del ricorso così - costituendo un corpus inscindibile con il ricorso medesimo cui inerisce -, essa non richiede l'indicazione espressa della sua specialità, né il conferimento esplicito dei poteri di rappresentanza processuale che derivano direttamente dalla legge. Nel caso in esame, appare, dunque, sufficiente la procura a margine del controricorso contenente il ricorso incidentale formulata come segue: mi rappr. e dif. con ogni facoltà di legge l'avv.to Bruno Motta. 1331699.doc 9 Col primo motivo di ricorso incidentale, il EG lamenta violazione degli artt. 1362 1364 1365 - 1371 c.c. con riferimento al c.c.n.l. per il personale direttivo delle aziende di credito e funzionari del 27.10.1987 e al c.c.n.l. per i quadri del 30.4.1987 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.. Col secondo motivo, il ricorrente incidentale deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.. Violazione dell'art.360 n.5 c.p.c. omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. - Violazione dell'art.2103 c.c. in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c.. Sostiene il lavoratore che il c.c.n.l. per il personale direttivo delle aziende di credito e funzionari, del 27 ottobre 1987, prevede il grado di funzionario anche per 4) Coloro che, anche se non hanno facoltà di firma sono preposti a filiali, comunque denominate, il cui personale, oltre al capo, è costituito da almeno tre elementi, senza tenere conto del personale ausiliario. Riporta, quindi, l'art.7 del c.c.n.l. per quadri, impiegati e commessi e gli ausiliari del 30 aprile 1987, nel testo trascritto nella sentenza del Tribunale e cita la sentenza della Suprema corte (Cass. n.2049/1982) secondo cui in situazioni nelle quali la specifica posizione di lavoro non trovi un inquadramento tipico, in tutto o in parte, il giudice di merito, nell'ipotesi in cui le mansioni esercitate siano parzialmente ricomprese in due categorie dovrà attribuire la superiore e la inferiore a seconda del rilievo delle mansioni espletate dal lavoratore. In particolare, il EG si duole che A) il Tribunale abbia trascurato il riferimento alla particolare organizzazione della direzione di Milano e del servizio legale ivi esistente, in relazione alla organizzazione dell'ufficio legale di Catania, inserito nella più ampia struttura del servizio di segreteria;
in particolare, il Tribunale non avrebbe considerato né l'organigramma dell'ufficio di Catania e le 1331699.doc 10 rispettive competenze di funzionari e impiegati, né la struttura e l'articolazione dell'ufficio legale di Milano. Sottolinea, poi, il ricorrente che, B) secondo quanto riferito dal teste AM, la presenza del EG alle riunioni interbancarie era sicuramente rappresentativa in quanto egli esprimeva le proprie tesi anche se in quella sede non seguivano decisioni finali. C) Il periodo di attività svolto a Milano non avrebbe potuto considerarsi di prova come riconosciuto dallo stesso Istituto e come riferito dal teste IN e documentazione prodotta, in particolarecome emergente da varia dall'organigramma del servizio legale. Infatti, come risulterebbe pure dall'ordine di servizio, al EG come ad altri funzionari erano assegnati compiti concreti da espletare direttamente e senza ausilio di istruttori o docenti e tali compiti erano analoghi a quelli di altri funzionari, sicché si sarebbe pienamente maturato il diritto alla promozione automatica a tale qualifica. D) Il Tribunale aveva anche omesso di considerare che dalle circolari del Credito Italiano risultava l'esistenza di funzionari sia con firma, si senza firma e tra essi anche di funzionari e procuratori assegnati al servizio legale della direzione centrale nel periodo di permanenza del EG a Milano. teste Il . AR aveva fatto riferimento ad attività del EG, anche anteriori alla presenza del primo a Catania, e il teste VA aveva fatto riferimento ad istruzioni, ricevute dai vari direttori pro tempore della filiale di Catania, di rivolgersi al EG per ogni questione attinente al contenzioso. Erano state trascurate dal Tribunale anche le deposizioni di ulteriori testi. Conclusivamente, il ricorrente incidentale riconosce di avere svolto mansioni non tipicamente comprese nelle specifiche declaratorie contrattuali 1331699.doc 11 collettive del funzionario e del quadro, mansioni da assimilarsi, tuttavia, con assoluta prevalenza, a quelle del funzionario, anziché a quelle del quadro. I due motivi che, per la stretta connessione delle censure è opportuno trattare unitariamente, sono infondati. Il Tribunale ha considerato che il c.c.n.l. delinea in modo tassativo e non esemplificativo i vari profili professionali del funzionario, elencando i soggetti cui tale qualifica spetta, tra i quali non rientrava il EG;
pertanto, ha ritenuto che non potesse essere riconosciuto l'inquadramento in tale qualifica richiesto, in via principale, dal lavoratore. Tale considerazione non può ritenersi scalfita dalle censure, pur diffusamente svolte, del ricorrente incidentale. Già l'ammissione del dipendente che le mansioni da lui svolte non potevano essere esattamente definite nelle linee tracciate dalla declaratoria del funzionario (ma neppure in quella del quadro) avrebbe imposto al EG di riportare nel ricorso nel loro preciso contenuto testuale, le risultanze documentali e testimoniali dalle quali avrebbero dovuto emergere con esattezza le funzioni concretamente svolte per il periodo utile per la promozione automatica alla categoria di funzionario. E', infatti, inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il motivo di ricorso proposto ai sensi dell'art.360, n.5 c.p.c., per pretesa omessa valutazione da parte del giudice di merito di risultanze probatorie emergenti dai documenti prodotti o dalle testimonianze assunte, qualora il ricorrente, nel riferirsi a dette prove, non ne abbia indicato il contenuto testuale, in quanto la Corte di cassazione non può provvedere alla ricerca delle stesse negli incarti processuali e, d'altro lato, deve essere posta in condizione di 1331699.doc 12 valutare la decisività della prova di cui si lamenta l'omessa o inadeguata valutazione (cfr. Cass. 10 novembre 2001, n.13963; 1° agosto 2001, n.10493; 13 luglio 2001, n.9554;12 giugno 2001, n.7938). Per contro, rileva la Corte come il EG non abbia indicato da quale fonte probatoria derivi che egli, pur se non dotato di facoltà di firma, fosse stato preposto a filiali il cui personale fosse costituito, oltre al capo da almeno tre elementi. Inoltre, in ordine alle censure sopra riepilogate sotto la lett. A), il ricorrente non ha riportato il contenuto dei documenti B/B1/B2 dai quali avrebbe dovuto risultare delineata la particolare struttura del servizio legale presso la direzione centrale di Milano;
del pari, non ha riprodotto nel ricorso i documenti Al e A2 dai quali avrebbero dovuti risultare i compiti dell'ufficio legale, inserito nell'ufficio segreteria e retto da un funzionario-procuratore, con assegnazione questi, eventuale di altro funzionario all'ufficio segreteria, dotati di piena autonomia di gestione, particolarmente nelle possibili transazioni con i clienti, entro un certo limite di valore capitale. Né indica la fonte probatoria circa l'attività concretamente svolta da tali funzionari. In relazione all'attività svolta in Milano dal ricorrente, non è trascritta in ricorso la deposizione del teste AM, genericamente richiamata nella censura sub B) in ordine al ruolo rappresentativo svolto dal EG nelle riunioni interbancarie cui partecipava in Milano. Parimenti, le censure sub lett.C) pretendono di fondarsi su dichiarazioni del teste IN, peraltro riportate per stralci non decisivi per poter giungere alla affermazione che il EG aveva svolto in Milano attività quanto meno strettamente assimilabile a quella di funzionario, così come non ha trascritto il contenuto dell'organigramma (doc.H) cui il teste (peraltro indicato come 1331699.doc 13 compiacente dal ricorrente incidentale) si sarebbe riferito. Sicché non risulta sminuita sul piano della ricostruzione logica l'affermazione del Tribunale secondo cui il EG svolse a Milano un periodo di prova attitudinale (peraltro senza successo) non tale da consentire di ritenere che egli avesse esercitato pienamente e in autonomia le mansioni proprie del funzionario. Le censure sub D), oltre ad incorrere nel difetto di autosufficienza, non portano a ritenere che, ove esistessero in organigramma anche funzionari senza firma, pure al EG spettasse tale qualifica, perché, stando agli accertamenti del giudice di merito, essa spettava, tra l'altro, secondo il c.c.n.l., a colui al quale fosse stata specificamente conferita, di talché - ove non fossero state ravvisabili le ulteriori ipotesi in cui la qualifica di funzionario era stabilita dal contratto collettivo in ragione di altri criteri (firma sociale, preposizione a filiale o ad agenzia di città) non poteva desumersi dalla sola attribuzione particolare da parte datoriale della qualifica a taluni dipendenti che essa dovesse estendersi automaticamente ad altri in posizione in qualche modo assimilabile. Infine, del tutto generiche appaiono le critiche svolte sub lett.E) del ricorso. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, mentre devono essere rigettati il secondo motivo dello stesso ricorso e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, indicato in dispositivo, al quale è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P. T. M. 1331699.doc 14 La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale;
rigetta il secondo motivo, nonché il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENS حدة Philli 13 APR 2002 Selle 1331699.doc 15