Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2003, n. 5683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5683 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 05683 / 03 Risarcimento danni Composta dagli R.G.N. 21507/99 GIULIANO Presidente Dott. AN LIMONGELLI Consigliere Dott. Antonio Cron.12612 Consigliere Dott. Roberto PREDEN FINOCCHIARO Consigliere Rep.155P Dott. Mario Ud. 22/10/02 -Rel. Consigliere - CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA AMBROSIANO VENETO SPA, con sede in Vicenza, in persona dei procuratori speciali dott. Michele Chiesura Corona e Dott. Giuseppe Primiceri, nonchè BANCA INTESA SPA, con sede in Milano, in persona dei procuratori speciali Dott. Nevio Balasso e Giovanni Modolo, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE G ROSSINI 9, presso lo studio dell'avvocato NATALINO IRTI, che le difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE SBISA', giusta delega in atti;
ricorrenti 2002 contro 1985 AU RU, AU NC, AU SC, 1 domiciliati in ROMA AU GIUSEPPINA, elettivamente VIA SANTA MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, difesi dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 432/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione II Civile, emessa il 06/11/98 e depositata il 18/02/99 (R.G. 1951/91); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Natalino IRTI;
udito l'Avvocato Ernesto PROCACCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO वैन Con sentenza del 16.12.1983 il Tribunale di Bene- vento, in parziale accoglimento della domanda 3.8.1976 di AU AN contro la AN CE UD SP (suc- ceduta in corso di giudizio alla AN di Calabria SP, a sua volta succeduta alla AN Credito Sannite SP, originaria convenuta), condannava la AN al risarci- mento dei danni, nella misura di L. 250.000.000 oltre interessi, per avere essa chiesto, con ricorso 2 17.7.1975, il fallimento del AU, cui aveva conces- so anticipazioni su c/c, e proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso: tutto ciò, vio- lando - la creditrice la normale prudenza, essendo parzialmente insussistente il credito azionato e, SO- prattutto, essendo questa ampiamente garantito. Su appello principale del 13.4.1984 della BA CE UD e incidentale del 26.4.1984 del AU, la Corte d'appello di Napoli con sentenza dell'8.11.1985, per quanto ivi devoluto, rigettava, in riforma della decisione di prime cure, la domanda risarcitoria del AU. Proposto da quest'ultimo ricorso, la Corte di Cas- sazione con sentenza del 12.2.1991 n. 1445 annullava la decisione impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Napoli, altra Sezione, per nuovo esame. Con atto del 18.6.1991 AU TT, SC, IU e UN, quali eredi di AU AN, nel frattempo deceduto, riassumevano il giudizio nei con- fronti della AN IT SP intanto succeduta chiedendo il rigetto alla AN CE UD dell'appello spiegando impugnazione incidentale perché l'importo dei danni subitt fosse determinato, all'attualità, nella misura almeno di lire un miliardo, oltre interessi e rivalutazione. 3 Resisteva l'appellata proponendo le conclusioni del suo appello 13.4.1984 e chiedendo il rigetto del grava- me incidentale, comunque la riduzione della somma pre- tesa dai AU. Con comparsa del 23.6.1994 si costituiva il Banco Ambrosiano Veneto SP, succeduto nelle more alla Citi- bank IT. Con sentenza del 18.2.1999 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribuna- le di Benevento 16.12.1983, condannava il banco Ambro- siano Veneto al risarcimento dei danni in favore dei predetti AU, liquidandoli nella complessiva somma 1.000.000.000, oltre gli interessi legali daldi L. P 3.8.1976 al saldo, come precisato in motivazione, non- ché alle spese dell'intero procedimento, come da rela- tivo dispositivo. Avverso tale sentenza hanno proposto congiunto ri- corso per cassazione il Banco Ambrosiano Veneto SP e la AN Intesa SP, affidato a sei motivi. Hanno resi- stito con controricorso AU TT, SC, IU e UN. Le parti hanno depositato memoria;
controricorrenti hanno presentato, inoltre, notei d'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando la violazione e 4 falsa applicazione degli artt. 96, 115 c.p.c. e 2043 C.C. e omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), le Banche ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la responsabilità della AN convenuta, appare gravemente viziata sotto due profili: l'uno concernente la quali- ficazione della fattispecie, avendo il giudice d'appello omesso di indicare la norma sulla base della quale andrebbe accertata la responsabilità della AN, nonostante che questa avesse sempre contestato l'applicabilità dell'art. 2043 c.C., sostenendo che la fattispecie andava valutata ai sensi dell'art. 96 M c.p.c. (comparsa conclusionale Trib. 20.9.1983; compar- sa conclusionale 16.9.1985), e l'altro concernente presupposti di fatto dell'accertamento della responsa- bilità, poiché gli accenni al profilo soggettivo del comportamento della AN si rivelano completamente sforniti di adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto che li dovrebbe giustificare. Il motivo non è suscettibile di accoglimento. Si legge nella sentenza della Corte di Cassazione 12.2.1991 n. 1445 - esaminata direttamente in conside- razione del tipo di vizio denunciato che la Corte d'appello di Napoli con la precedente sentenza dell'8.11.1985 "riteneva.... che pur inquadrandosi l'addebito mosso alla AN nella discplina del risar- cimento per fatto illecito ex art. 2043 c.c., in quanto la presentazione di una istanza per la dichiarazione di fallimento nei confronti di un imprenditore commerciale può, allorchè non accolta perché infondata, cagionare allo stesso un danno ingiusto, non sussisteva specifica colpa in tal senso da parte della AN...". Risulta, poi, dalla sentenza di legittimità, come del resto riferiscono anche la banche, che contro la sentenza della corte d'appello predetta il AU pro- pose ricorso lamentando la "violazione e falsa applica- zione dell'art. 2043 C.C., degli artt. 5 e 6 R.D. 16.3.1942 n. 267; omesso esame di punti decisivi ed omessa pronuncia sugli stessi, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5". Risulta, infine, che con la richiamata sentenza la nella detta denunciata prospetti- Corte di Cassazione, ritenne fondata la doglianza in relazione ad alcuni va, punti decisivi e cassò la sentenza della Corte d'appello di Napoli 8.111985 "per come riferisce la sentenza ora impugnata avere omesso di motivare suf- ficientemente in modo congruo perché si fosse esclusa la responsabilità della BA nel chiedere il fallimen- to del AU, benchè il valore della merce data in pegno superasse 'di gran lunga il saldo residuo' da lui dovuto e perché si fosse ritenuto inidoneo quello a garantire la creditrice, per la dura e l'aleatorietà, solo affermate, delle operazioni di 'liquidazione' del- la merce così costituita". E' dunque di palese evidenza, in base a questi in- come la fattispecie all'esame siaprocessuali, dici consideratastata sempre nella prospettiva dell'art. 2043 C.C. ed accertata e ritenuta la responsabilità della BA convenuta ai sensi dello stesso articolo, divenendo cosa giudicata a seguito della precedente pronuncia di questa Corte n. 1445/91. Sotto il profilo soggettivo, a sua volta, i giudici d'appello hanno congruamente motivato il proprio con- vincimento, rilevando che all'atto della presentazione del ricorso per fallimento non solo non sussisteva la insolvenza della ditta AU, ma che la situazione di questa, assolutamente fisiologica, era quella di un'impresa in momentanee difficoltà nella disponibilità di “liquidità" per la necessità di vendere nei modi op- portuni merce lavorata su anticipazioni BArie, sic- chè il Credito Sannite agi consapevolmente per "forzare" indebitamente il rapporto in suo favore, di- storcendo la corretta gestione che dovrebbe essere pro- 7 pria di un'azienda di credito in simili fattispecie. Concludendo al riguardo, previ alcuni rilievi sull'importanza del credito per un'impresa, che, nel caso in esame, il detto istituto BArio imprudente- mente determinò una grave crisi della ditta AU, ben oltre le ragionevoli esigenze del "recupero" del suo credito. La diversa valutazione dei fatti e la deduzione di contrarie circostanze da parte delle ricorrenti si ri- solvono, pertanto, involgendo la valutazione di merito dei giudici d'appello, nella sottesa sollecitazione ad un nuovo inammissibile esame in questa sede. M Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. e vizi della motivazione, le ricorrenti deducono la inadegua- tezza e contraddittorietà dell'indagine compiuta dalla Corte territoriale sul nesso di causalità tra fatto e danno. Lamentano al riguardo, individuando in ciò un difetto di motivazione, l'omesso esame di testimonianze che avrebbero ricondotto le difficoltà economiche del AU alle iniziative di altri suoi creditori. La doglianza va disattesa. Quale causa dell'evento dannoso del quale si discu- te, l'antecedente, nell' 'impianto logico argomentativo della sentenza impugnata, è costituito dalla attività, 8 ritenuta illegittima, posta in essere dal Credito San- nite proponendo il ricorso di fallimento e quindi il reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso stesso, risultando, così, la predetta illegittima atti- vità posta in essere dalla AN istante di per se stessa idonea a giustificare da sola la pronuncia impu- gnata, con la conseguenza che il convincimento dei giu- dici d'appello fondato su tale attività e non inficiato da vizi logici e giuridici non può essere infirmato da qualsivoglia valutazione di punti o di altri elementi di eguale contenuto che la Corte d'appello, secondo quanto sostenuto dalle Banche ricorrenti, non avrebbe де esaminato. La Corte, del resto, ha (fermo restando che il giu- dice del merito non è tenuto ad esaminare e riferire il contenuto di tutte le deposizioni raccolte, come pure è libero di scegliere tra le varie risultanze probatorie quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione, purchè svolga un corretto ragionamento) esaminato la situazione di fatto esistente nella specie, evidenzian- do, con incensurabile apprezzamento, come da tali depo- sizioni testimoniali emergesse che i banchieri, da un lato, errarono nel non confidare in una garanzia pur voluta, che non era un pegno irregolare, e, dall'altro, trasformarono un contrasto con 1'imprenditore 9 sull'opinabile valutazione dei tempi più opportuni per la vendita della merce in "sfiducia" nella di lui "tenuta" finanziaria. Con il terzo mezzo impostato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1226 e 2697 C.C. nonché sulla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione le Banche censurano la sentenza in ordine alla valutazione del danno equitativamente effettuata da parte del giudice del merito, non sussistendei rela- presupposti e costituendo un dato pacificotivi l'esistenza di una situazione di crisi dell'impresa Te- M sauro. Il motivo non può essere condiviso, poiché la Corte territoriale ha dato sufficiente ragione del processo logico attraverso il quale è pervenuto alla liquidazio- ne equitativa del danno, affermando (affermazione che non viene censurata) essere la stessa invero fondata sul documentato accertamento del volume di affari della ditta AU, nel suo decrescere, fino alla sostanzia- le 'stasi dell'attività produttiva, negli anni in que- stione, e calcolando, con insindacabile apprezzamento, il danno in misura non superiore al 20% del ricavo com- plessivo dell'azienda, di contro alla pretesa degli at- tori di un danno corrispondente, invece, al ricavo com- plessivo dell'azienda. 10 -Da disattendere è pure il quarto motivo incentra- sulla violazione e falsa applicazione degli artt. to 2056 e 1227 C.C. e vizi della motivazione col quale le Banche ricorrenti si dolgono per avere la Corte d'appello escluso che fosse configurabile un concorso di colpa del AU nella crisi della sua azienda. La Corte napoletana, con valutazione di merito ade- guatamente esplicitata, ha in modo assorbente conside- rato, infatti, priva di fondamento logico la presunzio- ne che deliberatamente l'imprenditore av e concorso a cagionare il suo dissesto per avere informato clienti circa il suo dissesto per avere informato i- clienti circa il ricorso proposto dal Credito Sannite, dal momento che nessuno insinuava che la corrispondenza documentale in att e le deposizioni testimoniali fos- sero compiacenti verso l'attore, pertanto ricollegando il grave pregiudizio derivato al Tesaro, in base alle testimonianze escusse, corroboranti le risultanze docu- mentali, unicamente all'illecita condotta della AN convenuta. Con il quinto motivo - sotto il profilo della vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226 e 2956 c.c. e di vizi della motivazione - si cen- sura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte napoletana ha rivalutato la somma capitale dovuta a ti- 11 tolo di risarcimento del danno (determinata in L. 160.000.000), senza però dare alcuna indicazione né sul coefficiente applicato per la rivalutazione né sui cri- teri seguiti nel calcolo della stessa. Si assume anche che la Corte ha inoltre errato nel ritenere applicabili gli interessi legali, a decorrere dalla domanda giudi- ziale, sulle somme già rivalutate, senza che da parte dell'attore fosse stato allegato alcune pregiudizio ul- teriore. वैध Il motivo è parimenti insuscettibile di accoglimen- to, giacchè la Corte d'appello ha espressamente motiva- to la propria pronuncia anche in ordine al criterio di rivalutazione del credito adottato nel caso concreto, affermando di stimare di fissare la liquidazione del danno all'attualità di lire un miliardo stante come ha rilevato che la svalutazione monetaria nel periodo 1976/1998 è superiore a sei volte il pregio originario della moneta, gli analitici prospetti degli appellanti evidenziano una perdita di ricavi superiore al miliardo di lire, la somma da risarcire al di dell'illecito (te- nuto conto dell'intervenuto deprezzamento della moneta dall'evento (luglio 1976) al dicembre 1983 (data della pronunzia di primo grado) in ragione, per i soli indici ISTAT sui prezzi al consumo per medio consumatore noto- riamente inferiore a quelli ricavabili da altri parame- 12 tri commerciali o di mercato, di circa tre volte) è pa- ri a lire centosessantamilioni. E posto che gli interessi legali sulla somma li- quidata a titolo di risarcimento da illecito extracon- trattuale (e, quindi, in generale del danno ex art. 2043 c.C., come nel caso in esame), avendo natura com- pensativa del mancato godimento della somma liquidata, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito, e devono essere calcolati an per anno sul valore della somma dey via via rivalutata nell'arco di tempo compreso fra l'evento dannoso e la liquidazione, legittimamente, dunque, i giudici d'appello hanno disposto il pagamento degli interessi legali sull'importo del "debito", cal- colati con riferimento alle progressive rivalutazioni di tale importo, dalla data della domanda giudiziale, in quanto "assai prossima alla più risalente data di possibile incidenza del pregiudizio", a quella della pronuncia impugnata. Da disattendere è, infine, il sesto motivo, col quale, sotto il profilo della violazione e falsa appli- cazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e di vizi della mo- tivazione, le ricorrenti si dolgono del carico delle spese dei giudizi di merito. 13 La parziale soccombenza dell'attore nel giudizio di primo grado (che peraltro non viene specificata nei suoi reali termini) non precludeva invero al tribunale di porre le relative spese a carico della convenuta, rientrando nel discrezionale potere del detto giudice di merito l'apprezzamento di pervenire ad un provvedi- mento di compensazione, anche parziale, delle spese del giudizio e dallo stesso giudice in concreto esercitato negativamente. al Quanto poi fatto che nel giudizio di rinvio la Cor- te d'appello, con la sentenza all'esame, abbia posto interamente а carico della BA anche le spese del M primo giudizio d'appello, che si era concluso con l'accoglimento del gravame della stessa AN, la sta- tuizione è di certo da mettere in relazione con l'esito finale del giudizio di rinvio, senza che rilevino [a meno di compensazione] né l'esito delle varie fasi del procedimento, se vi sono stati più gradi di giudizio, né la eventuale pronuncia emessa su singolo oggetti di domanda. Vale, poi, quanto sopra osservato in ordine al dedotto fatto che "l'accoglimento delle domande dell'attore era stato comunque soltanto parziale”. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico solidale delle soccom- 14 benti Banche ricorrenti.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di Cassazione, liqui- date in euro228,31- oltre onorari liquidati in euro 15.000/00. Così deciso, il 22.10.2002. IL CONSIGLI EST. IL PRESIDENTE fonato Callanese Potes Maria Aisti Depositata in Cancelleria 10 APR 22 IN CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 15