Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5663 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
B E N W E WIL BBLICA ITALIANA NO T E TO a IN NOME DEL POPOLO ITALIANO w a n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LEGGE PINTO SEZIONE PRIMA CIVILE0 566 3 /03 PERSONE GIURIDICHE PROVA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Composta dagli R.G.N. 12718/02 SAGGIODott. Antonio CRISCUOLO Consigliere Dott. Alessandro Cron. 12582 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Rep.1545 Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 04/02/2003 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere 1 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: BONALZOO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso l'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 2003 che lo rappresenta e difende ope legis;
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- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, depositato il 08/01/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Scarnati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso o l'inammissibilità; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO - - che, con ricorso illustrato anche con memoria, la società LZ srl ha impugnato per cassazione il de- creto della Corte di Appello di Venezia in epigrafe in- dicato che ha respinto la sua domanda di equa ripara- zione per l'eccessiva durata di un processo civile nel B quale era stata parte in asserita violazione dell'art. 1, §6, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 2 della 1. n. 89/001; - che, in questa sede, si è costituito il Ministero Giustizia, per resistere con controricorso della all'avversa impugnazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO - - che, con il decreto avverso cui è ricorso, la Cor- te territoriale ha negato accoglimento alla proposta domanda di equa riparazione in ragione del rilievo 1 che la società istante non aveva dimo- assorbente strato e neppure allegato, di avere subito alcun dan- no patrimoniale dalla durata (asseritamene eccessiva) ' né aveva del pari dimostrato o dedotto del processo alcun danno non patrimoniale (all'immagine , alla cer- tezza delle scelte decisionali...) nei limiti in cui que- sto è reputato riferibile anche al soggetto giuridico privo della fisicità (non suscettibile per definizione di ricevere anche il danno cd. morale, per stress о psicologica) casualmente riconducibile al sofferenza tempo non ragionevole di durata" della procedura;
11 -che, con i due connessi motivi dell'odierna impu- gnazione, la ricorrente censura, appunto, siffatta sta- tuizione, sostenendo (con limitato riferimento al pro- filo della esclusa sussistenza di un danno non patrimo- niale) che i giudici a quibus abbiano errato nell'escludere ciò che a suo avviso essi avrebbero dovuto invece desumere da una corretta lettura dell'art. 6, § 1, della CEDU e cioè che il danno non patrimoniale è anche per la persona giuridica "in re t ipsa" , una volta accertata la effettiva violazione del termine ragionevole di durata del processo;
-che, al riguardo, questa Corte ha viceversa, in ' sede di prima esegesi della normativa di riferimento, già avuto occasione di escludere che, pure limitatamen- te al profilo del danno morale o non patrimoniale la legge 89/01 contenga alcun riconoscimento del preteso 'danno "in re ipsa" (cfr. sentenze 11987/02 punto 7.2 motivazione;
13422/02 punto5 ; 15449/02 e 11573/02, con riguardo in particolare alla persona giuridica ed alla tipologia di danni "non patrimoniali" a questa riferi- bili); - che tale soluzione, con cui anche questo Collegio pienamente concorda è coonestata dai seguenti rilievi : - l'equa riparazione così come risulta delineata ' dal sistema introdotto con la legge 89/2001, non costi- tuisce una mera sanzione pecuniaria, multa o pena pri- vata, dovuta nei confronti dell'apparato per il solo fatto oggettivo del danno irragionevole;
-l'opzione del legislatore nazionale è segnatamen- te, infatti, identificabile nelle parole "per effetto" contenute nel primo comma dell'art. 2 della legge n. 89/2001. Con le quali l'indennizzo, lungi dall'essere collegato direttamente alla protrazione del giudizio シ oltre il termine ragionevole di durata, si incardina invece sul rapporto eziologico tra quest'ultima e il 4 .c danno (patrimoniale o non patrimoniale) che si pretende venga indennizzato, onde tale danno rappresenta un evento diverso ed ulteriore rispetto al fatto lesivo. Mentre la necessaria relazione causale tra violazione e pregiudizio trova altresì la propria espressione nella regola secondo cui ex art. 2, terzo comma, della legge n. 89/2001, ai fini della liquidazione, rileva soltanto il periodo eccedente la durata ragionevole del giudi- zio;
- il terzo comma dell'art.2, ad ulteriore conferma, richiama espressamente l'art. 2056 c.c., che a propria volta rimanda alle disposizioni contenute negli artt. 1223, 1226, 1227 c.C., ovvero fa espresso riferimento a criteri i quali, sebbene riferiti principalmente al danno patrimoniale, richiedono una prova precisa del danno non patrimoniale ancorché attenuata dalla possi- bilità di una liquidazione equitativa, secondo quanto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di af- fermare, anche recentemente ed al suo massimo livello (Cass. Sezioni Unite 21 febbraio 2002 n. 2515); -che non varrebbe, d'altra parte in contrario ri- chiamare le recenti pronunzie di questa Corte (Cass. 7 giugno 2000, n. 7713; nonché Cass. 10 maggio 2001 n. 6507) con le quali, con riguardo a pregiudizi (non pa- trimoniali) conseguenti alla lesione di diritti fonda- 5 mentali della persona (diversi dal diritto alla salute) collocati al vertice della gerarchia dei valori costi- tuzionalmente garantiti, è stato affermato che la vio- lazione di siffatti diritti costituisca di per sé sia il fatto causam dans dell'evento sia l'evento in sé di danno (cd. danno evento); -che dette pronunce si riferiscono ben, vero, ed unicamente ad ipotesi di "diritti fondamentali della persona" la cui inviolabilità sia garantita da norme costituzionali immediatamente precettive e la cui vio- lazione "non può rimanere senza la sanzione minima ri- costituendo, perciò, danno evento per sé sarcitoria, risarcibile" (così Corte Cost. n. 184 del 1986, a pro- posito del diritto alla salute e del c.d. danno biolo- gico); -che, tale non è, però, il caso del diritto alla ragionevole durata del processo atteso che l'art. 111 della Costituzione nell'assumere la ragionevole dura- ta come connotato del giusto processo prefigura un canone oggettivo di disciplina della funzione giurisdi- zionale che rileva come parametro di controllo della h legge, che sia in tesi in contrasto con gli obiettivi della ragionevole durata dei processi, ed una garanzia soggettiva solo in termini di diritto socialmente con- dizionato (all'intervento, appunto, del legislatore or- 6 dinario), analogamente alla strutturazione che assume lo stesso diritto alla salute del suo aspetto (non op- positivo nei confronti dei singoli che attentino alla sua integrità ma) pretensivo, nei confronti dello Sta- to, di dati livelli di tutela;
- che neppure è infine sostenibile che la soluzione così accolta non sia coerente con il quadro di tutela apprestato dalla Convenzione Europea, cui innegabilmen- te il nostro legislatore ha inteso uniformarsi;
che infatti 1 ancorché in talune pronunzie della Corte di Strasburgo il danno non patrimoniale sia stato di fatto riconosciuto anche in difetto di una sua spe- cifica allegazione e dimostrazione vero che, in linea di principio, anche la Convenzione non prevede un ristoro automatico, per il mero fatto della durata ec- cessiva del processo, ma, a sua volta, fa riferimento alle "conseguenze" della violazione del termine ragio- nevole, rimettendo al diritto interno di "rimuovere" quelle ( eventuali) conseguenze (art 41) e prevedendo , in via sussidiaria, che la stessa Corte Europea accor- di, "se del caso", un equa soddisfazione alla parte le- sa ove il diritto nazionale sia manchevole;
- che la sentenza impugnata si sottrae pure alla subordinata censura della società ricorrente, per cui dalla accertata violazione del termine ragionevole di 7 durata del processo, anche in difetto di prova di un A danno patito dalla parte, dovrebbe comunque conseguire la condanna del Ministero convenuto "a dare pubblicità alla violazione," con il corollario della Sua soccom- benza agli effetti di regolamento delle spese di lite;
- che invero l'art. 2 della ln.89/01, all'uopo invo- cato, prevede bensì il ricorso ad adeguate forme di " pubblicità della violazione, ma solo come mezzo sussi- di riparazione del danno non patrimoniale diario e quindi sempre in presenza e non prescindendo come si -pretende dall'esistenza di un siffatto danno;
che il ricorso va integralmente, pertanto, respin- toi che attesa anche la relativa novità delle questio- ni trattate, possono compensarsi tra le parti le spese di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese Roma 4 febbraio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensors (Antonio Saggio)AntonioThis (Mario Rosario More 109 کہا you " CORTE SURREMANI CASAZIONE Prima Sezione Githin Oppositate in Consellari IL CANCELLE Miner Luisa Passinetti 10 APR. 2003 M ILCANCELLIERE