Sentenza 14 marzo 2016
Massime • 1
Qualora una rogatoria dall'estero abbia ad oggetto atti da eseguirsi in più distretti, la Corte d'Appello designata dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 724, comma primo bis, cod. proc. pen., può delegare l'esecuzione di taluno degli atti oggetto di rogatoria ad un giudice per le indagini preliminari di altro distretto, in quanto la scelta del legislatore di accentrare in una sola Corte d' Appello l'espletamento della rogatoria internazionale si risolve nell'affidamento a detto organo giudiziario di una valutazione discrezionale delle modalità più opportune per l'esecuzione del compito affidatole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2016, n. 34744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34744 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2016 |
Testo completo
34 7 4 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 14/03/2016 Sentenza n. 968/2016- Registro generale n. 45702/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Presidente Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI Dott. ANTONIO CAIRO Consigliere ha pronunciato la seguente se SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA nei confronti di: CORTE DI APPELLO DI BARI con l'ordinanza n. 14/2015 GIP TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, del 14/10/2015; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giuseppe Corasaniti, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del conflitto;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 24445 del 28/05/2015 la Corte di cassazione, Sez. 1, a seguito di richie- sta di assistenza giudiziaria internazionale formulata in data 03/02/2015 dalla Procura Regio- nale di Cracovia (Polonia), nell'ambito di un procedimento penale per il reato di truffa ai danni di un cittadino polacco (art. 286 del codice penale polacco), determinava la competenza della Corte di appello di Bari per l'espletamento della rogatoria.
2. Con provvedimento del 15/06/2015, la Corte di appello di Bari delegava distinti G.I.P. del territorio italiano per l'esecuzione di detta rogatoria, tra i quali il G.I.P. del Tribunale di Napoli.
3. Con atto del 17/08/2015, il G.I.P. del Tribunale di Napoli disponeva la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari, rilevando che il soggetto di cui era stata richiesta l'audizione risiedeva nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata.
4. Con provvedimento del 09/09/2015, a parziale modifica del proprio precedente provvedi- mento, la Corte di appello di Bari delegava il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata all'espletamento di detta attività istruttoria.
5. Con atto del 16/09/2015, il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata disponeva la ritra- smissione degli atti alla Corte di appello di Bari, con richiesta di rivalutare la possibilità di essa Corte a disporre la delega nei confronti di G.L.P. non compreso nel distretto di detto organo giudiziario.
6. Con provvedimento del 25/09/2015, la Corte di appello di Bari inviava nuovamente gli atti del fascicolo al G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, rilevando l'assenza di divieto per la Corte di appello di delegare a detta incombenza il G.I.P. di altro distretto, anche alla luce delle esigenze di celerità nell'espletamento della rogatoria.
7. Con provvedimento del 14/10/2015, il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata sollevava conflitto di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 28 ss. cod. proc. pen.. 7.1. In motivazione, il G.I.P. ribadiva la propria precedente valutazione in ordine all'inesistenza del potere della Corte di appello individuata dalla Cassazione ex art. 724 bis, comma 1, cod. proc. pen., di delegare un singolo atto di indagine ad un G.I.P. appartenente ad un diverso distretto;
contrariamente a quanto prospettato nell'ultimo provvedimento della Cor- te di appello di Bari, il G.I.P. sosteneva che l'insussistenza di un espresso divieto legislativo di delega non corrispondeva al riconoscimento di un potere di delega diffuso, extra distretto. Ad avviso del G.I.P., anche in tema di rogatorie dall'estero, occorreva applicare il principio della competenza per territorio, prevedendo espressamente l'art. 724, comma 1, cod. proc. pen. l'attribuzione alla Corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti, identi- ficabile nel solo distretto di competenza.
7.2. Il G.I.P. sosteneva che la delega, di cui all'art. 725, comma 1, cod. proc. pen., era espe- ribile unicamente nei confronti di un G.I.P. del medesimo distretto della Corte d'appello desi- gnata per la rogatoria. D'altra parte, la norma da ultimo citata prevedeva innanzitutto la com- 3 petenza di uno dei componenti della Corte;
tale componente, ovviamente, non poteva che emettere provvedimenti all'interno del distretto di competenza. Il G.I.P. citava quale precedente la sentenza della Corte di cassazione n. 10540/2012, che espressamente si riferiva ad una delega nell'ambito del distretto di competenza;
evidentemen- te, la normativa codicistica non attribuiva alla Corte di appello nessun potere di delega al di fuori del proprio distretto;
un tale potere, infatti, in situazioni analoghe era espressamente previsto (cfr. art. 294, comma 5, cod. proc. pen., in tema di delega dell'espletamento dell'interrogatorio di garanzia da parte di un G.I.P. a G.I.P. appartenente ad un diverso circon- dario).
7.3. Il G.I.P. deduceva che la delega in oggetto non contribuiva affatto alla celerità dell'atto, perchè la competenza della Corte di appello di Bari era stata stabilita dalla Cassazione ai sensi dell'art. 724, comma 1 bis, cod. proc. pen., trattandosi di un caso in cui gli atti della rogatoria dovevano eseguirsi in più distretti. Secondo il G.I.P., la norma citata, dunque, nel ribadire implicitamente il principio della "com- petenza per distretto" disciplinava un'ipotesi di deroga a tale principio, al fine di assicurare una maggiore celerità nel compimento dell'incombenza assegnata. Infatti, seguendo la previsione di cui all'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., più Corti d'appello dovrebbero procedere contem- poraneamente, provocando la conseguenza di inevitabili ripercussioni negative in tema di coordinamento dell'intera attività di indagine oggetto di rogatoria (le varie Corti, infatti, po- trebbero procedere con tempi e modalità assai diversi, non potendo, evidentemente, una sin- gola Corte impartire direttive alle altre). Si trattava, a ben vedere, di una necessaria deroga al generale principio della competenza territoriale per distretto, voluta dal legislatore della novella del 2001, per assicurare una mag- giore celerità ed un maggiore coordinamento;
la Corte di appello individuata dalla Cassazione, infatti, ben potrebbe delegare direttamente atti alla P.G. territorialmente competente, ovvero fissare presso la propria sede gli interrogatori, le escussioni a sommarie informazioni testimo- niali o gli altri adempimenti relativi a soggetti residenti in diverse zone, anche fuori dal distret- to. Così facendo la Corte individuata avrebbe potuto avere in ogni momento contezza piena di tutte le attività in atto, con possibilità di diretto coordinamento delle concrete modalità e dei tempi di esecuzione delle stesse.
7.4. Delegando atti ai G.I.P. di vari tribunali italiani (nello specifico, quelli dei Tribunali di Torre Annunziata, Verona e Vicenza, oltre a quello di Foggia), la Corte di appello di Bari di fatto vanificava la disciplina introdotta dalla L. n. 367 del 2001, "riproponendo" la ordinaria discipli- na di singoli atti compiuti da singole Corti (che possono delegare i rispettivi G.I.P.) nel distretto di competenza (art. 724, comma 1, cod. proc. pen.), con conseguenti inevitabili ripercussioni negative in tema di celerità e coordinamento dei vari atti. La Corte di appello di Bari, infatti, essendo priva di potere gerarchico o ordinamentale su G.I.P. di altri distretti, mai potrebbe di- rettamente coordinare l'operato ed i tempi di questi ultimi nell'esecuzione delle attività delega- te (con l'inevitabile conseguenza che alcuni uffici potrebbero espletare le attività delegate an- che con molto ritardo rispetto ad altri).
7.5. D'altra parte, il G.I.P. riteneva l'interpretazione adottata nella nota di trasmissione emessa dalla Corte di appello di Bari non conforme ai principi informatori della materia, preci- sando che, secondo le disposizioni della Corte, il fascicolo (contenente anche gli esiti dell'attivi- tà delegata) dovrebbe essere restituito direttamente alla Procura Generale della Repubblica di Bari e non alla Corte delegante. In tal modo, dunque, anche il controllo rimesso dalla legge alla stessa Corte in relazione all'esito dell'attività delegata verrebbe di fatto delegato al G.I.P. ed alla P.G.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che sussiste materia di conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., poiché il contrasto radicatosi tra due organi giudiziari costituisce un caso analogo di conflitto: il G.I.P., che, delegato per il compimento di atti processuali in esecuzione di una rogatoria internazionale, si rifiutava di compiere l'attività delegata, contestando i pre- supposti di ammissibilità della rogatoria, e la Corte di appello che, valutata l'ammissibilità della richiesta rogatoriale, delegava al primo alcune delle incombenze indicate dall'autorità giudizia- ria polacca e non condivideva le ragioni del rifiuto;
tale contrasto, infatti, impedisce lo svolgi- mento dell'attività oggetto della rogatoria, cui la Corte di appello dava corso in coerenza con la sua competenza funzionale nel contesto del procedimento giurisdizionale per l'esecuzione della ser rogatoria internazionale dall'estero, e da determinare, per l'effetto, una stasi processuale la cui J. ti risoluzione la mancanza di altri mezzi processuali offerti dalla legge rende indispensabile la pronuncia della S.C. per dirimere il conflitto (conf. Cass., Sez. 1, 17/02/2012 n. 10540, Omer Akan, Rv. 252218). In particolare, la fattispecie in esame rientra nella categoria dei casi analoghi di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., che, in coerenza con la ratio della sua previsione e con la ne- cessaria celerità delle attività di cooperazione giudiziaria, impone razionalmente esigenza del superamento "processuale" della stasi attraverso l'intervento regolatore della S.C.. Ai fini della risoluzione del conflitto, occorre premettere che, in base al contenuto dell'art. 10 della L. n. 367 del 2001, traspare in modo non equivoco che il sistema dell'assistenza giudizia- ria diretta continua a mantenere come indispensabile punto di passaggio la trasmissione della rogatoria alla Corte di appello del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti, tant'è che, se questi devono essere compiuti in più distretti, la stessa autorità straniera ha facoltà di adire di- rettamente la Corte di cassazione affinché sia designata la Corte di appello competente (in termini, Cass., Sez. 1, 18/10/2001 n. 43950, Di Francia, Rv. 220337).
2. Posti tali principi, la questione in oggetto concerne la delegabilità di atti di indagine, da parte della Corte di appello designata dalla Corte di cassazione per l'espletamento di rogatoria 5 internazionale, ad un G.I.P. dislocato al di fuori del distretto di riferimento di detta Corte di ap- pello.
2.1. Dalla disciplina internazionale non discende nessun vincolo per gli Stati in ordine all'individuazione dell'organo competente all'espletamento della rogatoria, trattandosi di scelta rimessa al diritto interno (conf. Corte Cost. 30/09/1996 n. 336).
2.2. La disciplina del codice di procedura penale prevede la competenza della Corte di cassa- sella zione nell'individuazione Corte d'appello competente, qualora gli atti debbano "essere eseguiti in più distretti della Corte d'appello" (art. 724, comma 1-bis, cod. proc. pen.) e che "nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la Corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi" (art. 725, comma 1, cod. proc. pen.). Il dato letterale di tali norme non consente di escludere la delegabilità degli atti di indagine ad un G.I.P. di distretto diverso dalla Corte d'appello designata dalla Cassazione ed, anzi, ap- pare favorirla. di La determinazione un'unica Corte di appello, al fine dell'espletamento di indagini da eseguire in più distretti, deriva dall'esigenza di inquadrare in una competenza funzionale il compimento di atti, aventi la natura più varia o attenenti a fasi o a forme del procedimento estero, non sempre agevolmente riconducibili agli schemi propri dell'ordinamento processuale italiano (cfr. Corte Cost. n. 336 del 1996 cit.). Esclusa la sussistenza di un potere gerarchico della Corte di appello sugli organi giudiziari eventualmente delegati, l'unicità dell'organo giudiziario di riferimento consente allo stesso di tarare e di equilibrare le proprie opzioni, valutando l'ammissibilità della richiesta, il modus pro- cedendi e la completezza delle attività rogatoriali espletate direttamente o tramite delega. Trattandosi della sola autorità giudiziaria con cognizione piena dell'attività di indagine devoluta dalla corrispondente autorità giudiziaria straniera, essa può adeguatamente valutare se e a quale G.I.P. delegare il compimento di singole incombenze nel rispetto dei principi di corretto svolgimento dell'istruttoria, superamento di eventuali difficoltà operative e celerità nell'esecuzione.
2.3. Contrariamente a quanto osservato dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, che sol- levava il conflitto di competenza in oggetto, la disposizione di cui all'art. 294, comma 5, cod. proc. pen., nel prevedere il potere del G.I.P. di delegare l'interrogatorio di garanzia al G.I.P. di altro Tribunale non riveste carattere eccezionale, limitato a tale istituto. Secondo costante orientamento della S.C., nell'ambito di una maggiore collaborazione tra organi giurisdizionali, ispirata ad un più efficace e veloce svolgimento dell'attività istruttoria, si è sempre riconosciuta l'esistenza di un potere di delega del G.I.P. ad altro G.I.P. anche di ulte- riori tipologie di attività quali, ad esempio, l'incidente probatorio (cfr. Cass., Sez. 1, 16/03/2004 n. 22713, Russo, Rv. 228907) o, specificamente, l'incidente probatorio in tema di perizia psichiatrica (in tal senso, Cass., Sez. 1, 21/01/2010 n. 8096, Gucciardo, Rv. 246124). 6 Ovviamente, se si riconosce la delegabilità dell'incidente probatorio (la cui tipologia è parti- colarmente variegata) tra organi giurisdizionali omogenei, sebbene non espressamente dettata da specifiche norme, a maggior ragione tale potere non può che sussistere anche nell'ipotesi in esame, riguardante l'attribuzione di una competenza funzionale ad un giudice di secondo gra- do, che può designare il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono com- piersi" (art. 725, comma 1, cod. proc. pen.), disposizione che non contempla limitazioni terri- toriali.
2.4. La scelta del legislatore di accentramento in un'unica Corte di appello dell'espletamento della rogatoria internazionale si risolve anche in una sorta di affidamento nella valutazione di- screzionale di detto organo giudiziario, affinché prediliga le modalità più opportune per l'esecuzione del compito affidatole (tramite delega ad un magistrato del medesimo ufficio o ad altro G.I.P. dello stesso o di altro distretto), contemperando le esigenze di concentrazione e di speditezza delle indagini. Il G.I.P. eventualmente designato non può sottrarsi all'esecuzione del compito affidatogli, se non richiedendo una modifica del provvedimento di delega alla stessa Corte d'appello, nell'ambito di una leale collaborazione tra uffici (come avvenuto precedentemente nel caso in esame, in cui il G.I.P. del Tribunale di Napoli, originariamente investito della richiesta, segnala- va alla Corte di appello che il soggetto di cui era delegata l'audizione era residente nel circon- dario di riferimento del Tribunale di Torre Annunziata); tuttavia, l'eventuale nuova conferma della pregressa determinazione della Corte di appello rende doveroso celere espletamento dell'incombenza a carico del G.I.P. da essa designato. In base alle considerazioni sopra sviluppate, si evince che la Corte d'appello di Bari esercita- va un potere riconducibile nella sfera della propria competenza funzionale, allorché delegava, a norma dell'art. 725, comma 1, cod. proc. pen., il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata ad eseguire le attività richieste dall'autorità giudiziaria polacca. Pertanto, il conflitto negativo im- proprio, dedotto nel presente procedimento, va risolto dichiarando che il G.I.P. è tenuto a dare esecuzione all'ordinanza emessa in data 25/09/2015 dalla Corte di appello di Bari. La cancelleria provvederà alla restituzione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Torre Annunzia- ta.
P. Q. M.
Dichiara il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata tenuto all'esecuzione dell'atto richiesto dalla Corte di appello di Bari e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. sopra indicato. Così deciso in Roma il 14 marzo 2016. Il Consigliere estens DEPOSITATA Il Presidente IN CANCELLERIA Maria Cristina Siotto Aldo Esposito Aldo wit -9 AGO 2016 A DI CA S M E R P CANCELLIERE S E T R Pietro Di Meo O C