Sentenza 9 agosto 2001
Massime • 5
Con riguardo alle decisioni rese dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di impugnazione delle sentenze dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche, la proponibilità del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non è limitata ai soli casi in cui siano fatti valere motivi attinenti alla giurisdizione, con esclusione della censura di violazione di legge, atteso che tale limitazione opera, a norma dell'art. 111 Cost., unicamente per le pronunzie del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche deve essere proposto ai sensi del'art. 202, ultimo comma, del R.D. n. 1775 del 1933 (che richiama, dimezzandolo, il termine di novanta giorni di cui all'art. 518 del codice di rito del 1865) entro quarantacinque giorni dalla notifica del dispositivo.
Il giudicato sulla giurisdizione può formarsi, oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, solo per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento , sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito, restando peraltro esclusa la equiparabilità a tale sentenza della decisione che abbia semplicemente statuito sulla competenza per materia.
La domanda di risarcimento del danno proposta da un privato nei confronti della p.a., se non attribuita (anche "ratione temporis") alla cognizione di altro giudice dotato, nella materia " de qua", di giurisdizione esclusiva, estesa alla cognizione dei diritti patrimoniali consequenziali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; attiene al merito, e non alla giurisdizione, la questione della riconducibilità della fattispecie di responsabilità della p.a. al paradigma dell'art. 2043 cod. civ. (Nella specie,i proprietari di un fondo agricolo avevano ottenuto la condanna della regione siciliana al risarcimento dei danni dovuti alle frequenti inondazioni del fondo asseritamente causate dallo spostamento della foce di un fiume, disposta a seguito della istituzione di una zona di riserva naturale, e dalla cattiva esecuzione dei lavori di sistemazione della vecchia foce, nonché dall'assenza di manutenzione da parte degli enti preposti; in sede di ricorso per cassazione, era stato denunziato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e, per esso, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, alla stregua del rilievo che i danni in questione erano dovuti ad omissioni giustificate della normativa regionale sui parchi e sulle riserve, che vieta determinate attività ed interventi atti ad alterare il paesaggio, gli ambienti naturali e la vegetazione, con conseguente esclusione del requisito dell'assenza di cause di giustificazione, previsto ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2043 cod. civ. La S.C.,affermando il principio di cui alla massima, ha rigettato il ricorso, escludendo che si versi in alcuna delle materie o submaterie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avuto anche riguardo alla inapplicabilità, "ratione temporis", dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000).
Nella normativa regionale siciliana posteriore alla legge statale n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, non vi è alcuna disposizione che attribuisca direttamente al sindaco il potere di agire e resistere in giudizio per conto del comune, o che, comunque, preveda la possibilità che tale potere sia attribuito dallo statuto comunale al sindaco medesimo, o ad un assessore, poiché, al contrario, l'art. 1 della legge regionale siciliana n. 48 del 1991 recepisce senza alcuna modifica gli artt. 35 e 36 della predetta legge statale n. 142 del 1990, mentre l'art. 41 della successiva legge regionale n. 26 del 1993, pur conferendo al sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, non gli conferisce alcun potere di autonoma valutazione degli interessi sottesi all'agire in giudizio non valendo in contrario, il rilievo che il legislatore siciliano, a differenza di quello statale, individua espressamente, ed in maniera tassativa, le competenze del consiglio e della giunta, e solo in via residuale quella del sindaco, sicché l'autorizzazione a stare in giudizio, non essendo annoverata tra le prime, non potrebbe che ascriversi alla competenza residuale del sindaco, poiché tale rilievo, oltre a non tenere conto del già rilevato recepimento degli artt. 35 e 36 della legge statale n. 142 del 1990 ad opera della legge regionale siciliana n. 48 del 1991, postula, al di fuori di precisi referenti normativi, una singolare coincidenza in capo al sindaco dei poteri di autorizzare l'ente a stare in giudizio e di rappresentarlo nel medesimo.
Commentario • 1
- 1. Imprenditoria giovanile e revoca delle sovvenzioni: decide il giudice amministrativoAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 6 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10979 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. SC AMIRANTE -Presidente di sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. SC CRISTARELLA ORESTANO -Rel.Consigliere-
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. SC SABATINI - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto iscritto al n. 23630/99 proposto da:
ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'assessore pro tempore On. Carmelo Lo Monte, e ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'assessore pro tempore On. Vincenzo Lo Giudice, elettivamente domiciliati in Roma, Via Marghera n. 36, presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana, difesi dagli Avv. SC Castaldi in virtù di priocura speciale a margine del ricorso;
contro
DI NO SC, DI NO AL RI, DI NO AN, in proprio e quali eredi di DI NO LV, e SO RI, tutti quali eredi di DI NO SE, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Galilei 45, presso lo studio dell'avvocato Giovanni MAGNANO, difesi dagli avvocati Luigi TAFURI e Gaetano TAFURI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
nonché contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro in carica;
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CATANIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore;
- intimati -
Sul ricorso incidentale iscritto al n. 787/2000 R.G. proposto da:
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CATANIA, in persona del Presidente pro-tempore Dott. SC Pitanza, autorizzato con deliberazione del Comitato Direttivo n. 224 del 2.2.1999, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Tibullo 10, presso lo studio dell'avvocato Marcello FURITANO, difeso dall'avvocato Alessandro ALGOZINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente incidentale -
contro
DI NO SC, DI NO AL RI, DI NO AN, in proprio e quali eredi di DI NO LV, e SO RI, tutti quali eredi di DI NO SE, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Galilei 45, presso lo studio dell'avvocato Giovanni MAGNANO, difesi dagli avvocati Luigi TAFURI e Gaetano TAFURI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore;
ASSESSORATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore;
COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore;
- intimati -
nonché contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro in carica, domiciliato e difeso come appresso;
- controricorrente -
Sul ricorso incidentale iscritto al n. 1454/200 R.G. proposto da:
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro in carica, difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CATANIA, in persona del suo Presidente pro tempore, domiciliato e difeso come sopra;
- intimato -
DI NO SC, DI NO AL RI, DI NO AN, in proprio e quali eredi di DI NO LV, e SO RI, tutti quali eredi di DI NO SE, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Galilei 45, presso lo studio dell'avvocato Giovanni MAGNANO, difesi dagli avvocati Luigi TAFURI e Gaetano TAFURI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
nonché contro
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'Assessore in carica;
ASSESSORATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore in carica;
- intimati -
sul ricorso incidentale iscritto al n. 2199/00 R.G. proposto da:
COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato con delibera di Giunta del 20.1.2000, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, difeso dagli avvocati Mario ARENA, SC MINEO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente incidentale -
contro
DI NO SC, DI NO AL RI, DI NO AN, in proprio e quali eredi di DI NO LV, e SO RI, tutti quali eredi di DI NO SE, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Galilei 45, presso lo studio dell'avvocato Giovanni MAGNANO, difesi dagli avvocati Luigi TAFURI e Gaetano TAFURI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
nonché contro
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CATANIA, in persona del Presidente Dott. SC Pitanza, autorizzato con delibera del Comitato Direttivo in data 10.2.2000 n. 77, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Tibullo 10, presso lo studio dell'avvocato Marcello FURITANO, che con l'avvocato Alessandro ALGOZINI lo difende in virtù di procura speciale rilasciata in forma pubblica amministrativa il 24.2.2000, n. 28 Rep.;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro in carica;
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore in carica;
ASSESSORATO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore in carica;
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI CATANIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
per la cassazione della sentenza 15 febbraio - 19 maggio 1999 n. 73/99 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2001 dal Consigliere Dott. CRISTARELLA ORESTANO;
Sentiti, per i ricorrenti principali, gli Avvocati SC TORRE, SC CASTALDI, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
Sentito, per i controricorrenti Di FA, l'Avvocato Gaetano TAFURI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentito il P.M. in persona del Proc. Gen. Dott. Domenico IANNELLI che ha così concluso: previa riunione dei ricorsi 787/2000, 1454/2000 e 2199/2000 al ricorso 23630/99, rigettarsi il ricorso 23630/99, dichiararsi inammissibile il ricorso 1454/2000 nei confronti dei Di FA e rigettarlo nei confronti degli altri intimati, rigettarsi gli altri ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel gennaio del 1986 LV Di FA, SC Di FA, AL RI Di FA, AN Di FA e RI US, proprietari, per averlo ereditato da SE Di FA, di un fondo agricolo di circa duecento ettari compreso nella zona di pre-riserva della riserva naturale dell'Oasi del Simeto e perciò sottoposto a vincoli idrogeologici, convennero in giudizio, avanti il Tribunale di CA, il Ministero dei Lavori Pubblici, l'Assessorato ai Lavori Pubblici e l'Assessorato per il Territorio e l'Ambiente della Regione IC, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di CA, il Consorzio di Bonifica della Piana di CA ed il Comune di CA, esponendo che, in seguito al progettato spostamento della foce del fiume Simeto e a causa della cattiva esecuzione dei lavori di sistemazione della vecchia foce nonché dell'assenza di manutenzione da parte degli enti preposti, il fondo suddetto era spesso soggetto ad inondazioni e chiedendo, pertanto, la condanna dei convenuti all'adozione dei necessari provvedimenti e al risarcimento dei danni. Intervenuta declaratoria di incompetenza del giudice adito a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Palermo e riassunta la causa davanti a questo, i convenuti, ad eccezione del Comune di CA, rimasto contumace, contestarono la fondatezza delle pretese avversarie, giustificando il proprio comportamento con i vincoli gravanti sul territorio e con la denuncia di un'associazione ambientalista che aveva portato al sequestro dei luoghi ad opera dei VV.UU. di CA ed aveva impedito, quindi, i pur avviati interventi di trasformazione urbanistica sulle spiagge.
All'esito di istruttoria documentale e tecnica, il Tribunale Regionale, con sentenza 8.7.1995, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per quanto connesso all'attività propriamente autoritativa della P.A., condannò i convenuti in solido, fatta eccezione per il Consorzio di Bonifica della Piana di CA (del quale escluse la responsabilità per difetto di nesso causale tra la sua condotta e l'evento) al risarcimento dei danni a favore degli attori nella misura di L 1.080.433.000, oltre interessi di legge, così condividendo l'opinione dei consulenti tecnici secondo cui il progressivo impaludamento della zona, con conseguente inondazione del fondo Di FA, era dovuto essenzialmente alla omessa manutenzione della foce dismessa del Simeto, dove si erano formate delle dune che davano luogo a fenomeni di rigurgito, alla incompleta ed erronea sistemazione del canale ET da parte del Consorzio di Sviluppo della Piana di CA, all'uso fognario improprio a cielo aperto dello stesso canale e di altri, quali il BI, da parte del Comune di CA e di detto Consorzio, e alla omessa manutenzione dei corsi d'acqua, i cui alvei si erano innalzati riducendo il "franco di coltivazione".
Avverso la suddetta sentenza proposero distinti gravami, davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, da una parte i due Assessorati Regionali e dall'altra il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di CA.
In entrambi i procedimenti si costituirono per resistere SC, AL RI, AN Di FA (anche quali eredi dell'altro attore LV Di FA, nel frattempo deceduto) e RI US. Si costituirono, inoltre, proponendo a loro volta gravami incidentali, nel primo di detti procedimenti il Ministero dei LL.PP., il Consorzio A.S.I. di CA ed il Comune di CA, e nel secondo il Consorzio di Bonifica della Piana di CA, il Comune di CA e il Ministero dei LL.PP..
Riuniti i due procedimenti, il T.S.A.P., con la sentenza precisata in epigrafe, ha dichiarato inammissibili la costituzione e l'appello incidentale del Comune di CA, ha respinto tutti gli altri gravami ed ha rilevato l'intervenuto giudicato sul rigetto della domanda nei confronti del Consorzio di Bonifica della Piana di CA, confermando, così, integralmente la decisione impugnata. Quanto alla prima di dette statuizioni il giudice a quo ha osservato che l'appello del Comune era sottoscritto da avvocato al quale la procura era stata rilasciata dall'assessore al contenzioso su delega del Sindaco in difetto di autorizzazione da parte della Giunta, come richiesta dall'art. 35 della L.
8.6.1990 n. 142, pur nel testo modificato dall'art. 17 della L. 25.3.1993 n. 81, aggiungendo che tali disposizioni sono applicabili anche nelle controversie nelle quali è parte un Comune siciliano, poiché manca una specifica disciplina regionale successiva alla legge sulle autonomie locali. Nel merito, dopo aver rilevato che dagli scritti difensivi delle altre parti appellanti non emergevano elementi che potessero indurre ad un diverso giudizio e a una diversa distribuzione delle responsabilità e dopo aver riportato testualmente alcuni passi salienti della relazione di consulenza tecnica, con relativo supplemento, redatta dall'Ing. Pumo, il Tribunale Superiore ha detto di condividere e di far proprie, anche in relazione alla propria competenza tecnica, le "lucide ed esaurienti" descrizioni degli elaborati peritali, e ciò sia in ordine all'accertamento della concorrente, seppure non precisamente graduabile responsabilità dei vari soggetti, sia in ordine alla quantificazione dei danni, la cui misura era stata contestata, per altro genericamente, soltanto dal Consorzio A.S.I. di CA.
Contro questa sentenza hanno proposto per primi ricorso per cassazione i due Assessorati Regionali della IC, affidandosi a quattro motivi ai quali hanno replicato con controricorso i Di FA-US.
Un secondo ricorso, affidato a tre motivi, è stato proposto dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di CA e ad esso hanno replicato con distinti controricorsi i Di FA-US e il Ministero dei Lavori Pubblici il quale ultimo ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di un solo motivo al quale il suddetto Consorzio e i Di FA-US hanno resistito con controricorsi.
Un ulteriore ricorso, affidato a due motivi, è stato proposto dal Comune di CA e ad esso hanno replicato con controricorsi i Di FA-US e il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di CA.
I ricorrenti principali Assessorati Regionali della IC, il ricorrente incidentale Consorzio A.S.I. di CA e i controricorrenti Di FA-US hanno depositato memorie. In tutti i loro controricorsi i Di FA-US hanno contestato l'ammissibilità dei ricorsi avversari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei quattro ricorsi, tutti riguardanti la stessa sentenza, considerandosi principale, in quanto proposto per primo, quello dei due Assessorati Regionali della IC e incidentali tutti gli altri.
Pregiudizialmente occorre darsi carico di alcune eccezioni di inammissibilità dei ricorsi sollevate dai controricorrenti Di FA-US.
Tali eccezioni vanno disattese.
La prima, di tardività per decorso del termine breve di impugnazione, è basata sul presupposto che tale termine, ridotto alla metà a norma dell'art. 202, u. c., del T.U. n. 1775 del 1933, sia di trenta giorni dalla conoscenza, comunque acquisita, del dispositivo della sentenza, nel che si annida un duplice errore:
quello sulla misura del termine, poiché questo, stante il carattere recettizio del rinvio fatto dalla citata norma all'art. 518 dell'allora vigente codice di rito civile che fissava in novanta giorni il termine per il ricorso in cassazione, è di quarantacinque giorni, e non di trenta, conformemente all'incontrastato insegnamento di queste Sezioni Unite (v. sent. 11095/91, 10245/94, 3471/98); quello sul dies a quo, poiché la norma in questione fa decorrere il termine dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183 dello stesso T.U., senza che possano ammettersi equipollenti, atteso che solo con tale notificazione - la quale presuppone la restituzione della sentenza e degli atti dall'Ufficio del Registro - la parte che intende impugnare è messa in grado di apprestare compiutamente le proprie difese (v. la già citata sent. 11095/91 e la 394/99), per cui è del tutto irrilevante l'allegata circostanza che i ricorrenti o alcuni di essi avessero ricevuto comunicazione della sentenza del Tribunale Superiore a loro sfavorevole in occasione di un'udienza del Tribunale Regionale delle AA.PP. di Palermo del 28.6.1999. Altra eccezione attiene ai limiti della sindacabilità in Cassazione delle sentenze del T.S.A.P., sostenendosi potersi proporre contro di esse soltanto motivi concernenti la giurisdizione, tesi, questa, destituita di ogni fondamento giuridico per la radicale ragione che una limitazione del genere - ipotizzata in passato per le pronunce di detto Tribunale quale organo di giustizia amministrativa in unico grado ex art. 143 T.U. 1775/1933, assimilabile al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti, ma ormai definitivamente esclusa per il ritenuto carattere eccezionale e, quindi, tassativo della previsione contenuta nell'art. 111, ult. comma, della Costituzione (v. sent. 4987/95, 7402/96) - non è in alcun modo concepibile in relazione alle sentenze, come quella oggi impugnata, emesse in sede di impugnazione contro le sentenze dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche.
Ulteriore eccezione, condivisa dal P.G. nelle sue conclusioni, riguarda il ricorso incidentale tardivo (n. 1454/2000) del Ministero dei LL.PP., sostenendosi che lo si sarebbe dovuto proporre nell'ordinario termine breve di 45 gg. decorrente dalla notifica della sentenza ex art. 183 T.U. 1775/1933, poiché il ricorso principale del Consorzio A.S.I. di CA non era rivolto contro esso Ministero, bensì contro i Di FA-US a favore dei quali i giudici di merito avevano emesso la condanna solidale al risarcimento dei danni.
Anche tale eccezione, però, va respinta, data la particolarità della concreta fattispecie, nella quale ciascuno dei soggetti chiamati a rispondere dei danni subiti dal fondo Di FA, mirava sì a contestare l'an ed il quantum della pretesa risarcitoria, ma anche , e soprattutto, ad escludere o a limitare la propria responsabilità per addossarla agli altri, sicché ognuno, anche se disposto ad acquietarsi ad una sentenza di condanna solidale accettata da tutti i condannati, ben poteva veder risvegliato il proprio interesse di fronte alle altrui impugnazioni e al conseguente pericolo, in caso di loro accoglimento sul punto della colpa o dell'apporto causale, di un peggioramento della propria posizione debitoria a causa del restringimento del numero degli obbligati.
Si può dunque passare all'esame dei ricorsi.
Con il primo motivo di quello principale, proposto dai due Assessorati Regionali, si denunzia difetto di giurisdizione ex art. 360 n. 1 cod. proc. civ., sostenendosi che, come rilevato sin dagli scritti difensivi in primo grado, i danni assertivamente cagionati al fondo Di FA dal comportamento della Regione siciliana erano ascrivibili, secondo l'assunto attoreo, "al mantenimento della duna fociale in corrispondenza dello sbocco a mare del Simeto, alla mancanza di manutenzione della vecchia ansa fociale del Simeto e all'avere impedito, per via della costituzione dell'Oasi, qualsiasi intervento di manutenzione dei canali, favorendo in tal modo il progressivo impaludamento dei terreni dei ricorrenti", ossia ad omissioni giustificate, indipendentemente dalla competenza alla manutenzione, dalla normativa regionale sui parchi e sulle riserve che vieta determinate attività ed interventi atti ad alterare il paesaggio, gli ambienti naturali e la vegetazione, con conseguente esclusione dell'obbligo di indennizzo ex art. 42, comma 2°, Cost. e, tanto più del risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.. Aggiungono i ricorrenti che non osta a tale prospettazione il recente superamento, con la sentenza n. 500/99 di queste Sezioni Unite, del tradizionale sistema di riparto della giurisdizione tra A.G.O. e giudice amministrativo imperniato sulla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo, dato che la nuova definizione di "danno ingiusto" come "danno inferto in difetto di una causa di giustificazione (non jure) che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento" non si attaglia alla fattispecie per la mancanza in essa dell'estremo dell'antigiuridicità del danno stesso.
Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa motivazione in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione, lamentandosi che il T.S.A.P. si sia limitato, in proposito, alla laconica considerazione che "l'iniziativa paesaggistica sottesa alla creazione dell'Oasi del Simeto ... sulla base degli atti a disposizione di questo Ufficio, appare piuttosto una mera esercitazione normativa non operativa".
In ordine a questi motivi deve innanzitutto osservarsi, in risposta all'espressa eccezione avanzata con il controricorso dei Di FA-US, che nessun giudicato interno può ritenersi formato sulla giurisdizione per effetto della sentenza, non impugnata, con la quale il Tribunale civile ordinario di CA, inizialmente adito dai predetti, ebbe a declinare la propria competenza a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Palermo, ovviamente senza emettere nessuna decisione nel merito, essendo evidente che la mancata impugnazione di quella pronuncia, con l'unico rimedio possibile rappresentato dal regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., valeva soltanto a rendere incontestabile la dichiarata competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ma non interferiva in alcun modo sulla diversa questione, solo successivamente sollevata, del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. È ius receptum, infatti, che il giudicato sulla giurisdizione, al di fuori del caso di statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento preventivo o di ricorso ordinario ex artt. 360 n. 1 e 362 cod. proc. civ., può formarsi solo per effetto del passaggio in cosa giudicata di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure per implicito, della giurisdizione del giudice adito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi di sentenza che abbia semplicemente statuito sulla competenza per materia (v. sent. 7433/91, 1007/93, 9124/94, 95/99). Tanto premesso, va detto che il secondo motivo è inammissibile in quanto l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su questioni, come quelle in argomento, in ordine alle quali queste Sezioni Unite sono giudice anche del fatto - dovendo e potendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo e indipendentemente dalle deduzioni delle parti - è del tutto irrilevante (v. sent. 79/99). Il primo motivo è infondato.
Accertato, infatti, che i Di FA-US, nel chiedere, con l'atto di citazione iniziale, il ristoro dei gravi danni arrecati alle colture dalle frequenti inondazioni che si verificavano nel loro fondo da quando era stata istituita l'Oasi del Simeto ed era stata spostata la foce di tale fiume, attribuirono tutto questo, come riferiscono gli stessi ricorrenti, alla cattiva esecuzione dei lavori di sistemazione della vecchia foce e all'assenza di manutenzione da parte degli Enti preposti, deve rimarcarsi che quelle prospettate col motivo in esame sono, in sostanza, delle semplici questioni di merito attinenti alla fondatezza o meno dell'azione proposta sotto il profilo della riconducibilità dei lamentati pregiudizi alla condotta degli organismi regionali, della liceità di tale condotta e dell'elemento psicologico caratterizzante la stessa.
È chiaro, però, che siffatte questioni non incidono in nessun modo sulla astratta consistenza della posizione soggettiva fatta valere in giudizio dai proprietari del fondo, posizione che è comunque di diritto perfetto in quanto ancorata al principio del neminem laedere di cui costituisce espressione l'art. 2043 cod. civ. il quale obbliga l'autore del fatto doloso o colposo, chiunque esso sia, a risarcire il danno cagionato non iure, cioè in assenza di cause di giustificazione, dal fatto medesimo. Ed è altrettanto chiaro che si risolve in una mera petizione di principio l'assunto, anch'esso attinente al merito, circa la mancanza di quest'ultimo requisito. Ciò senza dire che nel caso di specie non occorre neppure richiamarsi alla nota sentenza n. 500/99 di queste Sezioni Unite sulla c.d. risarcibilità degli interessi legittimi, trattandosi di danno che si assume causato, non da un atto amministrativo illegittimo o dalla mancata emanazione di un atto amministrativo dovuto, bensì da un comportamento materiale negligente ed imperito tenuto dalla P.A., sia pure nell'ambito di una situazione caratterizzata dall'affievolimento del diritto soggettivo di proprietà per effetto della realizzazione di opere di interesse pubblico come quelle connesse all'istituzione di una riserva naturale.
Deve concludersi che, non vertendosi in nessuna delle materie o submaterie nelle quali della questione del risarcimento del danno causato dal comportamento lesivo della P. A. debba conoscere il giudice amministrativo in sede esclusiva, stante anche l'inapplicabilità, per ragioni temporali, dell'art. 34 del D. Lgsl. n. 80/98, come sostituito dall'art. 7 della L. n. 205/2000, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e, per esso, ai Tribunali delle Acque Pubbliche.
Con il terzo motivo si denunzia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa motivazione in ordine al difetto di legittimazione dei due Assessorati regionali ricorrenti, difetto eccepito in primo grado e ribadito col ricorso in appello sotto il riflesso che il fiume Simeto non era stato trasferito alla Regione e che i canali artificiali ET, BI e NO appartenevano al Consorzio A.S.I. di CA e al Consorzio di Bonifica della Piana di CA, tematica sulla quale il giudice a quo non si era minimamente soffermato.
Con il quarto motivo si denunzia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa motivazione in ordine all'esosità del risarcimento e all'arbitrarietà della condanna in solido, lamentandosi che sul primo punto la sentenza impugnata non abbia speso una sola parola e che sul secondo si sia limitata ad addurre "la difficoltà di discernere...il grado di responsabilità di ciascuna Amministrazione".
Anche questi motivi sono immeritevoli di accoglimento. Al riguardo occorre ricordare che avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tanto se emesse in unico grado nelle materie contemplate dall'art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933, quanto se emesse in grado di appello, il ricorso per cassazione, come si desume dal coordinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli artt. 200 e 201 del citato decreto, è ammesso solo per violazione di legge (oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione), sicché non è consentito con esso denunciare vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., potendosi far valere esclusivamente quelli che si traducano in mancanza o in mera apparenza della motivazione per l'assenza di un iter argomentativo atto a palesare le ragioni della decisione, così da incidere sul modello della sentenza come descritto dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e da determinare la nullità prevista come motivo di ricorso dall'art. 360 n. 4 dello stesso codice (v., in tal senso, sent. 1484/97, 8597/98, 11355/98, 401/99). Orbene, anche a voler prescindere dal rilievo che in entrambi i motivi in esame, invece, si fa esplicito richiamo proprio all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deve senz'altro escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa nei vizi di totale mancanza di motivazione che le vengono addebitati.
Invero, quanto a quella che i ricorrenti impropriamente chiamano legittimazione passiva, ma che, in realtà, è soltanto la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, attenendo alla concreta individuazione degli organismi regionali come responsabili dei danni lamentati ex adverso, il T.S.A.P. ha dato ragione del proprio convincimento in ordine a tale responsabilità, osservando, in adesione agli accertamenti ed argomentazioni, definiti "lucidi ed esaurienti", del c. t. u., che il torrente Buttaceto, costituente una delle cause dell'impaludamento della zona e della riduzione del "franco di coltivazione", era di pertinenza della Regione IC (affermazione, questa, neppure contestata col ricorso) e che esso si riversava nella foce abbandonata del Simeto senza alcun intervento operativo, da parte della Regione stessa, che, pur nel rispetto dell'iniziativa paesaggistica sottesa alla creazione dell'Oasi del Simeto, ne favorisse il normale deflusso (pagine 18-19 della sentenza).
Neppure sull'ammontare del danno può dirsi che manchi la motivazione, leggendosi a pag. 19-20 dell'impugnata sentenza, non solo che le critiche sul punto alla c.t.u., per altro non provenienti dagli Assessorati ma solo dal Consorzio A.S.I., erano state avanzate, oltre tutto genericamente, soltanto in appello, ma anche che la quantificazione operata dal consulente era logica ed immune da vizi per i criteri e metodi adottati nella determinazione del valore della produzione per ettaro (L 18.000.000 per il seminativo e L 6.000.000 per il pascolo), essendo essa basata sulla media dei valori correnti di mercato opportunamente maggiorati o ridotti a seconda delle circostanze più o meno favorevoli. Quanto, infine, alla conferma della concorrente ed uguale responsabilità solidale di tutte le parti appellanti, sono le stesse ricorrenti a dare atto che il T.S.A.P. ha addotto, al riguardo, "la difficoltà di discernere...il grado di responsabilità di ciascuna Amministrazione", anche se si sono astenute maliziosamente dal dire che la causa di tale difficoltà è stata da esso ravvisata nella "totale latitanza di iniziative" e nel "pervicace palleggiamento di confacenti interventi", il che basta ad escludere qualunque vizio di mancanza assoluta di motivazione, tenuto anche presente che, a norma dell'art. 2055 cod. civ., "se il fatto dannoso è imputato a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno" (1° comma) e "nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali" (3° comma).
Con il primo motivo del ricorso incidentale del Consorzio A.S.I. di CA si denunziano, ex art. 360 n. 1 cod. proc. civ.: violazione dell'art. 2043 cod. civ. e dei principi che regolano la responsabilità aquiliana;
violazione dell'art. 2697 cod. civ.;
violazione della L.R.
4.1.1984 n. 1, della L.R.
6.5.1981 n. 98 e del regolamento della riserva Oasi del Simeto approvato con D.A. 30.5.1987; violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.. Previa puntualizzazione di alcune circostanze, assertivamente incontroverse, riguardanti gli ambiti di competenza e i comportamenti dei vari soggetti coinvolti nella vicenda e, in particolare, del fatto che, secondo le conclusioni del C.T.U., la responsabilità maggiore era da ravvisarsi nella mancanza di manutenzione della vecchia ansa fociale del Simeto, nel mantenimento della duna fociale di sabbia formatasi in corrispondenza dello sbocco in mare del Simeto e nell'aver impedito, per via della costituzione dell'Oasi, qualsiasi intervento di manutenzione ai canali, si lamenta che il T.S.A.P., dopo aver condiviso tali conclusioni ed aver dato atto che l'allargamento degli altri tratti del canale ET, programmato dal Consorzio A.S.I. ricorrente, si era reso impossibile a causa dell'istituzione di detta Oasi, abbia imputato al Consorzio stesso di avere iniziato la sistemazione di quel canale a partire da un tronco intermedio, posto tra la parte iniziale dello stesso ed il vecchio alveo del fiume, ed abbia, poi, contraddittoriamente sposato, violando anche il principio di causalità di cui all'art. 2043 cod. civ., la tesi del consulente secondo cui il Consorzio di Bonifica della Piana di CA (che era tenuto alla manutenzione del canale BI ma non l'aveva eseguita) andava invece assolto da ogni responsabilità in quanto "qualsiasi intervento di manutenzione ...sarebbe stato inefficace...senza la preventiva rimozione dei sedimenti nella vecchia ansa del Simeto". Ed infatti, se era vero che il canale BI sfociava nel canale ET e quest'ultimo, a sua volta, nella vecchia ansa fociale del Simeto, se era vero, altresì, che lo Stato e la Regione non avevano provveduto a sistemare tale ansa ed avevano impedito il deflusso in mare delle acque provenienti dai due canali, era anche vero che la mancata manutenzione del canale ET (al pari di quella del BI) non aveva di per sè prodotto il ristagno delle acque, poiché queste, non potendo defluire verso il mare, non potevano che ristagnare nella parte terminale del canale.
Si lamenta, ancora, che, nonostante la riconosciuta sopravvenuta impossibilità dei pur progettati interventi a causa dell'istituzione dell'Oasi, si sia ravvisato il requisito della colpa nel comportamento del Consorzio ricorrente, senza per altro por mente al fatto che esso è un ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza e alla tutela della Regione e che non dispone di mezzi propri per eseguire opere infrastrutturali quali quelle in argomento.
Con il secondo motivo del ricorso in esame - denunziandosi nuova violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. e dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 1 stesso codice - si censura la sentenza impugnata per avere incomprensibilmente confermato la concorrente ed uguale responsabilità solidale di tutti i soggetti (escluso il Consorzio di Bonifica) sebbene il consulente, appositamente incaricato di un supplemento di indagine tecnica dal Tribunale Regionale, avesse attribuito precise percentuali di incidenza alle condotte dei vari Enti ed Amministrazioni, determinando solo nel 25% quella del Consorzio ASI ricorrente.
Con il terzo motivo - denunziandosi violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 61 e segg., 116 e 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 1 stesso codice - si rimprovera al T.S.A.P. di aver recepito apoditticamente le conclusioni peritali circa l'entità dei danni subiti dal fondo Di FA e circa i criteri seguiti per determinarli, nonostante le critiche mosse a tali conclusioni.
Si lamenta, inoltre, che a fronte della eccepita infondatezza dell'addebito di avere scaricato acque reflue nel canale ET, eccezione comportante la necessità che fossero gli attori a dimostrare la circostanza, il giudice d'appello abbia affermato, con evidente inversione dell'onere della prova, che incombeva all'appellante dimostrare i propri poteri d'iniziativa e di polizia. I su esposti motivi non meritano accoglimento.
Va innanzitutto rimarcata l'incongruità del richiamo fatto in tutti e tre all'art. 360 n. 1 cod. proc. civ., visto che con nessuno di essi si censura la sentenza impugnata per difetto di giurisdizione, profilo, del resto, già esaminato e disatteso con riguardo al ricorso degli Assessorati Regionali.
Del tutto generiche e comunque infondate, quando non nuove, sono, poi, le varie denunzie di violazione di legge, non specificandosi da parte del Consorzio ricorrente in che cosa si siano esattamente concretati gli errori di diritto della gravata sentenza nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme e dei principi in materia di responsabilità aquiliana (artt. 2043 e segg. cod. civ.), di onere della prova (art. 2697 cod. civ.) e di responsabilità solidale (art. 2055 cod. civ.) ed in che cosa sia consistita la violazione della legge regionale 98/1981 istitutiva dell'Oasi del Simeto e del relativo regolamento, la qual cosa rende evidente che si tratta di censure miranti ad aggirare l'ostacolo costituito dalla non sindacabilità in questa sede delle scelte probatorie, delle valutazioni e degli apprezzamenti di fatto operati dal giudice del merito, nonché dall'impossibilità di denunziare vizi della motivazione che non si risolvano in assoluta carenza della stessa.
Sta di fatto che il Tribunale Superiore, ravvisando la responsabilità del Consorzio A.S.I. di CA nel non essersi coordinato con le altre Autorità nella realizzazione dello stralcio di lavori di sua pertinenza su un segmento del canale ET, nel non essersi doverosamente avvalso dei propri poteri di iniziativa e, lato sensu, di polizia per regolamentare gli scarichi in detto canale da parte delle industrie consorziate e nell'aver permesso, assieme agli altri organismi preposti, che la preesistente sezione dello stesso canale si ampliasse a dismisura sino a triplicarsi - determinando, così, il rallentamento del deflusso delle acque e favorendo la sedimentazione delle fogne e delle acque reflue, non sottoposte a preventivi interventi di depurazione, dal che il progressivo impaludamento della foce dismessa del Simeto, con correlativa inondazione del fondo Di FA -, non è incorso in nessuna delle lamentate violazioni, avendo mostrato di tenere ben presenti sia la necessità di una condotta, commissiva od omissiva, connotata quanto meno dalla colpa, sia la necessità di un nesso causale fra tale condotta e l'evento dannoso, sia il principio della solidarietà dell'obbligazione risarcitoria (con presunzione, nel dubbio, di uguaglianza delle colpe) nel caso di concorrenti condotte causative del danno, sia i vincoli e i divieti connessi alla creazione dell'Oasi, tali da impedire soltanto l'esecuzione di opere di trasformazione urbanistica senza il consenso del competente Assessorato al Territorio, ma non, certo, interventi di manutenzione e di verifica e regolamentazione degli scarichi fognari dei consorziati. Ed è appena il caso di aggiungere, allora, che di nessun rilievo, ai fini della responsabilità del Consorzio, è la deduzione circa la sua sottoposizione alla vigilanza e alla tutela della Regione e circa la indisponibilità, da parte sua, degli ingenti mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione di opere infrastrutturali.
Quanto alla lamentata esclusione della responsabilità concorrente del Consorzio di Bonifica della Piana di CA, è decisivo il rilievo che a pag. 5 della gravata sentenza si afferma che nessuna particolare contestazione gli appellanti avevano mosso contro la decisione del Tribunale Regionale relativamente all'assoluzione di detto Consorzio dalla domanda risarcitoria e che sul punto, quindi, si era formato il giudicato (interno), come esplicitamente statuito nel dispositivo.
Tale statuizione, non fatta oggetto di alcuna censura in questa sede, è ormai intangibile, per cui la doglianza in parola, avanzata sotto profili diversi, come se il T.S.A.P. avesse affrontato nel merito la questione, deve ritenersi inammissibile. Nessuna consistenza, infine, ha la denunzia di violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., sia pure prospettata sotto il profilo della motivazione apparente, poiché da quanto detto innanzi si desume agevolmente che il giudice a quo, lungi dall'incorrere nel vizio di assoluta mancanza di motivazione, ha dato sufficiente ragione del proprio convincimento in ordine a tutti i punti decisivi prospettati dal Consorzio ASI di CA il quale, per altro, si astiene dal fornire precise indicazioni, come gli imponeva il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, circa le critiche mosse ai pareri e alle conclusioni del c.t.u.. Con il proprio ricorso incidentale il Ministero dei Lavori Pubblici, dopo essersi rimesso alla decisione di queste Sezioni Unite quanto ai due motivi degli Assessorati regionali attinenti alla giurisdizione, denunzia difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., formulando le seguenti doglianze:
1) Non essersi spesa alcuna parola sulle argomentazioni dell'appellante incidentale tese a dimostrare che la vecchia ansa fociale del Simeto, pur continuando ad essere demaniale, non apparteneva più al demanio statale bensì a quello regionale, per cui sarebbe spettato alla Regione provvedere alla relativa manutenzione e rispondere di eventuali danni;
2) Non essersi data alcuna risposta alla subordinata richiesta del Ministero, contenuta nella comparsa di risposta con appello incidentale, di rivalerlo di quanto esso fosse stato costretto a pagare agli attori, dato che la vecchia foce, anche se la si fosse ritenuta ancora appartenente al demanio statale, veniva utilizzata dagli altri Enti, sicché ad essi doveva farsi risalire, almeno in maniera preponderante, la responsabilità nella causazione dei danni. Anche le censure di questo ricorso sono immeritevoli di accoglimento.
Quanto alla prima, non risponde al vero che il T.S.A.P. abbia taciuto sulle difese ed argomentazioni del Ministero riguardanti la pretesa appartenenza alla Regione, e non più allo Stato, della vecchia foce del Simeto, poiché la sentenza impugnata, dopo aver dato puntualmente atto, a pag. 13, della tesi avanzata in tal senso dall'Amministrazione statale, vi ha dato altrettanto puntuale, pur se concisa, risposta, osservando, a pag. 18, che quella foce non risultava sdemanializzata, il che non viene neppure smentito col ricorso in esame col quale si adombra soltanto, come già si era fatto in appello, un automatico ma indimostrato trasferimento della foce stessa dal demanio statale a quello regionale per effetto della nuova sistemazione dell'alveo.
L'altra censura è del pari infondata, poiché il Tribunale Superiore, una volta accertato e statuito, al pari del primo giudice, che l'Amministrazione dello Stato era direttamente responsabile, sia pure in concorso paritario con la Regione, con il Comune e con il Consorzio ASI di CA, dei danni subiti dal fondo Di FA non aveva ovviamente ragione di prendere in esame una domanda di rivalsa che, come riferisce lo stesso ricorso, si risolveva sostanzialmente o nella inopinata pretesa dell'Amministrazione suddetta di riversare sugli altri corresponsabili anche le conseguenze della propria parte di responsabilità solidale o nell'esercizio di un'azione di regresso che presupponeva, ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 cod. civ., la dimostrazione di avere risarcito ai Di FA il danno nella sua interezza o, comunque, in misura eccedente la percentuale di propria pertinenza.
Con il ricorso del Comune di CA, infine, si denunzia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione della normativa riguardante il riparto delle competenze degli organi istituzionali degli enti locali della Regione ICna, lamentandosi l'erroneità della sentenza impugnata là dove ha dichiarato inammissibile l'appello di detto Comune (contumace in primo grado) per difetto di autorizzazione da parte della Giunta Municipale ed ha ritenuto, all'uopo, che le disposizioni dell'art. 35 L.
8.6.90 n. 142, pur con le modifiche di cui all'art. 17 della L. 81/93, sono applicabili anche nelle controversie delle quali sia parte un Comune siciliano, in mancanza di una specifica disciplina regionale successiva alla legge sulle autonomie locali. Si deduce innanzitutto al riguardo che tale disciplina è stata invece introdotta in ambito regionale con le leggi 48/91, 7/92 e 26/93 e che, come riconosce lo stesso T.S.A.P., la competenza legislativa della Regione siciliana in materia di enti locali è esclusiva, sicché la normativa nazionale in tale materia trova efficacia in IC solo se vi sia un'apposita legge regionale che espressamente la recepisca oppure in caso di vuoto normativo. Si lamenta, quindi, che il giudice a quo abbia applicato la normativa nazionale pur in presenza di quella regionale che non lascia spazio ad alcuna interferenza statale e senza tener conto delle differenze esistenti tra i sistemi tracciati da ciascuna di esse.
Infatti - prosegue il motivo - in campo nazionale le competenze degli organi comunali vengono delineate dalla legge 142/90 dove quelle del Sindaco e del Consiglio sono espressamente individuate, mentre quelle della Giunta hanno carattere residuale (artt. 32, 35 e 36); la legislazione regionale siciliana, invece, individua in maniera tassativa le competenze del Consiglio (art. 1, lett. e) L.R. 48/91 e successive modifiche) e della Giunta (art. 41 L.R. 26/93) e riserva al Sindaco le residuali attribuzioni, per cui, non essendovi, tra le competenze espressamente previste, alcun riferimento all'autorizzazione a stare in giudizio, tale provvedimento non può che ascriversi alla competenza residuale del Sindaco;
vero è che per gli enti territoriali la proposizione dell'azione deve essere, di solito, preventivamente autorizzata da un atto formale emanato dall'organo competente, ma questo generale principio trova il suo presupposto nello sdoppiamento di posizione tra la legitimatio ad processum, che si ritrova in capo al Sindaco, e la legitimatio ad causam, che si ritrova in capo alla Giunta, sdoppiamento che, invece, non è presente nell'ambito della Regione siciliana dove il potere di rappresentare l'ente in giudizio e il potere di autorizzare tale ente a stare in giudizio coincidono nel Sindaco, con conseguente venir meno della necessità di un'autorizzazione preventiva che è assorbita dall'unico atto di determinazione volitiva del Sindaco che si manifesta nella personale costituzione nel procedimento o nel rilascio del mandato al legale, potere che risulta altresì delegabile ai sensi dell'art. 12, comma 8°, della L. R. 7/92; e appunto tale delega, all'assessore al contenzioso, vi fu nella concreta fattispecie con atto 01/004/sind. del 13.1.1995.
La censura è infondata.
Nessuna delle obiezioni che con essa si muovono alla sentenza impugnata vale a scalfire la validità degli argomenti posti a sostegno della dichiarata inammissibilità dell'appello del Comune per mancanza dell'autorizzazione della Giunta a proporlo, argomenti che si sintetizzano nell'affermazione che le disposizioni di cui all'art. 35 della L.
8.6.1990 n. 142, pur nel testo modificato dall'art. 17 della L. 25.3.1993 n. 81, sono applicabili anche nelle controversie nelle quali è parte un Comune siciliano, in assenza di una specifica disciplina regionale successiva alla legge sulle autonomie locali.
In tal modo, del resto, il T.S.A.P. non ha fatto che uniformarsi all'insegnamento impartito da questa Suprema Corte con le sentenze n. 5585 e 13137 del 1997 le quali, proprio con riferimento al Comune di CA e ad un periodo di tempo in cui era già in vigore la normativa regionale siciliana invocata nell'odierno ricorso, ebbero ad affermare che in tale normativa, posteriore alla legge statale sull'ordinamento delle autonomie locali, non vi è alcuna disposizione che attribuisca direttamente al sindaco il potere di agire e resistere in giudizio per conto del Comune o, comunque, preveda la possibilità che esso sia attribuito dallo statuto comunale al sindaco medesimo o ad un assessore, poiché, al contrario, l'art. 1 della L.R. siciliana 11.12.1991 n. 48 recepisce senza alcuna modifica gli artt. 35 e 36 della L.S. 142/90 e l'art. 41 della successiva L.R.
1.9.93 n. 26, pur conferendo al sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, non gli conferisce alcun potere di autonoma valutazione degli interessi sottesi all'agire in giudizio.
Tutto ciò non è contestato dall'attuale ricorrente, nel senso che non si nega, da parte del Comune catanese, ne' il recepimento degli artt. 35-36 L. 142/90 da parte della L.R. 48/91 ne' l'assenza, in quest'ultima e nella successiva L.R. 26/93, di specifiche previsioni derogative della normativa statale in materia, sostenendosi soltanto che la deroga sarebbe implicita nel fatto che il legislatore siciliano, a differenza di quello statale, individua espressamente ed in maniera tassativa le competenze del Consiglio e della Giunta e solo in via residuale quella del Sindaco, sicché, non essendo annoverata tra le prime l'autorizzazione a stare in giudizio, questa non può che ascriversi alla competenza residuale del Sindaco, ragionamento, in verità, alquanto tortuoso e giuridicamente inaccettabile poiché non tiene conto del già rilevato recepimento degli artt. 35 e 36 della legge statale 142/1990 ad opera della legislazione regionale (art. 1 L.R. 11.12.1991 n. 48) e postula, al di fuori di precisi referenti normativi, una singolare coincidenza in capo al Sindaco dei poteri di autorizzare l'Ente a stare in giudizio e di rappresentarlo nel medesimo, ossia la possibilità per il rappresentante di valutare lui stesso in piena autonomia la necessità e la convenienza per l'Ente rappresentato di intraprendere un'azione giudiziaria o di resistervi.
L'infondatezza del motivo testè esaminato esime dal prendere in considerazione il secondo motivo con il quale il Comune di CA denunzia genericamente ed incomprensibilmente, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione del principio del doppio grado di giurisdizione in riferimento all'art. 339 e segg. cod. proc. civ. e all'art. 111, secondo comma, Cost.. Alla stregua delle considerazioni che precedono tutti i ricorsi, come sopra riuniti, devono essere rigettati.
Le spese, liquidate unitariamente, come in dispositivo, a favore dei resistenti Di FA-US, seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente a carico di tutti i ricorrenti.
P.Q.M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE Riunisce al ricorso n. 23630/99 i ricorsi nn. 787/2000, 1454/2000 e 2199/2000. Rigetta tutti i ricorsi predetti e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese a favore dei resistenti Di FA SC, Di FA AL RI, Di FA AN e US RI, spese che liquida in L. 21.500.000, ivi comprese L. 20.000.000 (venti milioni) per onorari. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 AGOSTO 2001.