Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10979
CASS
Sentenza 9 agosto 2001

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Massime5

Con riguardo alle decisioni rese dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di impugnazione delle sentenze dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche, la proponibilità del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non è limitata ai soli casi in cui siano fatti valere motivi attinenti alla giurisdizione, con esclusione della censura di violazione di legge, atteso che tale limitazione opera, a norma dell'art. 111 Cost., unicamente per le pronunzie del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche deve essere proposto ai sensi del'art. 202, ultimo comma, del R.D. n. 1775 del 1933 (che richiama, dimezzandolo, il termine di novanta giorni di cui all'art. 518 del codice di rito del 1865) entro quarantacinque giorni dalla notifica del dispositivo.

Il giudicato sulla giurisdizione può formarsi, oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, solo per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento , sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito, restando peraltro esclusa la equiparabilità a tale sentenza della decisione che abbia semplicemente statuito sulla competenza per materia.

La domanda di risarcimento del danno proposta da un privato nei confronti della p.a., se non attribuita (anche "ratione temporis") alla cognizione di altro giudice dotato, nella materia " de qua", di giurisdizione esclusiva, estesa alla cognizione dei diritti patrimoniali consequenziali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; attiene al merito, e non alla giurisdizione, la questione della riconducibilità della fattispecie di responsabilità della p.a. al paradigma dell'art. 2043 cod. civ. (Nella specie,i proprietari di un fondo agricolo avevano ottenuto la condanna della regione siciliana al risarcimento dei danni dovuti alle frequenti inondazioni del fondo asseritamente causate dallo spostamento della foce di un fiume, disposta a seguito della istituzione di una zona di riserva naturale, e dalla cattiva esecuzione dei lavori di sistemazione della vecchia foce, nonché dall'assenza di manutenzione da parte degli enti preposti; in sede di ricorso per cassazione, era stato denunziato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e, per esso, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, alla stregua del rilievo che i danni in questione erano dovuti ad omissioni giustificate della normativa regionale sui parchi e sulle riserve, che vieta determinate attività ed interventi atti ad alterare il paesaggio, gli ambienti naturali e la vegetazione, con conseguente esclusione del requisito dell'assenza di cause di giustificazione, previsto ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2043 cod. civ. La S.C.,affermando il principio di cui alla massima, ha rigettato il ricorso, escludendo che si versi in alcuna delle materie o submaterie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avuto anche riguardo alla inapplicabilità, "ratione temporis", dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000).

Nella normativa regionale siciliana posteriore alla legge statale n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, non vi è alcuna disposizione che attribuisca direttamente al sindaco il potere di agire e resistere in giudizio per conto del comune, o che, comunque, preveda la possibilità che tale potere sia attribuito dallo statuto comunale al sindaco medesimo, o ad un assessore, poiché, al contrario, l'art. 1 della legge regionale siciliana n. 48 del 1991 recepisce senza alcuna modifica gli artt. 35 e 36 della predetta legge statale n. 142 del 1990, mentre l'art. 41 della successiva legge regionale n. 26 del 1993, pur conferendo al sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, non gli conferisce alcun potere di autonoma valutazione degli interessi sottesi all'agire in giudizio non valendo in contrario, il rilievo che il legislatore siciliano, a differenza di quello statale, individua espressamente, ed in maniera tassativa, le competenze del consiglio e della giunta, e solo in via residuale quella del sindaco, sicché l'autorizzazione a stare in giudizio, non essendo annoverata tra le prime, non potrebbe che ascriversi alla competenza residuale del sindaco, poiché tale rilievo, oltre a non tenere conto del già rilevato recepimento degli artt. 35 e 36 della legge statale n. 142 del 1990 ad opera della legge regionale siciliana n. 48 del 1991, postula, al di fuori di precisi referenti normativi, una singolare coincidenza in capo al sindaco dei poteri di autorizzare l'ente a stare in giudizio e di rappresentarlo nel medesimo.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10979
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10979
Data del deposito : 9 agosto 2001

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