Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 5348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5348 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
1 5 34 8 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10961/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere ron. 4529 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. 1923 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 20/11/00 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: CASSA RURALE DI LACES soc.coop.a.r.ill, in persona del й а legale rappresentante pro-tempore, elettivamente д domiciliata in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso 10 CONTE SUP studio dell'avvocato MANZI LUIGI, difesa dall'avvocato Richiesta copia stuary GRUNER MICHAEL, giusta delega in atti;
dal Sig. IL SOLE 24.ORF per diritti 5000 ricorrente 10 APR. 2001
contro
DE IS PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA LIRE 3000 CANCELLERIA studio dell'avvocato VLE TIZIANO 19, presso lo SANTANTONIO GIORGIO, difeso dall'avvocato SANTANTONIO 2000 TOMMASO, giusta delega in atti;
- controricorrente CG508904 1857 IR avverso la sentenza n. 108/98 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO Sezione distaccata di BOLZANO, emessa il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 18/4/1998, depositata il 12/05/98; RG.114/97; Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica causi dal Sig. udienza del 20/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo per diritti LUG. 2001 il SALLUZZO;
IL CANCELLIERE udito l'Avvocato CARLO ALBINI (per delega Avv. Michele CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Gruner); Richiesta copia esecutiva TOMMASO P.M. in persona del Sostituto Procuratoreudito il dal Sig. IO per diritti 1. 2400 +6 Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il 5.SET,200111. 0 IL CANCELLIERE rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso di De NA AL il Presidente del Tribunale di Bolzano emetteva in data 6.12.1995 decreto да ingiuntivo nei confronti della Cassa Rurale di Laces soc.coop. a r.
1. per l'importo di L. 150.000.000 asser- tivamente dovuto in base a fideiussione bancaria rila- LIRE 2000 CANCELLERIA sciata a garanzia del pagamento delle forniture effet- tuate dalla ditta ricorrente in favore della ditta LIR Frunctimport Rizzi Oswald di D-Russelsheim. BE431292 Avverso tale decreto proponeva opposizione l'ingiunta chiedendone la revoca e/o l'annullamento per BE431287 l'assoluta infondatezza della pretesa. IR Con sentenza n. 783/96 l'adito Tribunale accoglieva l'opposizione revocando il decreto dietro il rilievo BE430117 2 BE430116 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE che il diritto alla escussione della fideiussione si Richiesta copia studio dal Sig. AN era estinto per decadenza e condanna il De NA al 3000 per diritti " -7 SET 2001 pagamento delle spese del procedimento. H. CANCELLIERE Avverso tale decisione interponeva gravame il De IR NA al quale resisteva la Cassa Rurale. La Corte d'Appello di Trento, con sentenza in data accoglieva l'impugnazione dichiarando18.4-12.5.1998, che il termine del 30.9.1995 per l'escussione della fi- deiussione, cadendo in giorno di sabato, e quindi in giorno non lavorativo per la banca convenuta, era pro- rogato di diritto al primo giorno feriale successivo e veniva perciò a scadere il successivo lunedì 2.10.1995 (giorno in cui il De NA aveva ritualmente e tempe- stivamente escussO la fideiussione) rigettava quindi l'opposizione e condannava la Cassa Rurale al pagamento delle spese di lite. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Cassa Rurale di Laces affidandone l'accoglimento a due motivi illustrati anche da memoria difensiva. Resiste con controricorso il De NA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deduce la società ricorrente con il primo mezzo "nullità della sentenza per violazione e/o falsa appli- cazione della disposizione di cui all'art. 345 c.p.C. nella formulazione di cui all'art. 90 L. 26.11.1990 n. 3 353. Solo con il foglio delle conclusioni precisate in appello, assume, il De NA aveva formulato la ri- chiesta di "accertare e statuire che il termine del 30.9.1995 per la escussione della fideiussione n. cadendo in giorno di sabato e, quindi, non lavorativo per la banca convenuta, per effetto del disposto di cui all'art. 12 L. 24.11.1962 n. 12, era prorogato di di- ritto al primo giorno feriale successivo" e veniva di conseguenza a scadere il successivo lunedì 2.10.1995 nel quale lui aveva effettuato l'escussione. Ma tale richiesta, integrando a suo dire "domanda ed eccezione nuova", non era proponibile nel giudizio a norma dell'art. 345 c.p.c. come modificato dall'art. 90 L. 353/1990. La censura è infondata. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte può parlarsi di "domanda nuova" solo nell'ipotesi in cui tra quella formulata in primo grado e quella proposta in appello sussistano diversità riguardo alle persone, "al petitum o alla causa petendi e di "eccezione nuova' quando la deduzione svolta in appello non abbia nessuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado sì da introdurre una differente ragione di indagine. Nella specie il De NA, indicando gli estremi 4 della legge che prevedeva l'invocata prorogatio termi- nis, non ha operato alcuna modifica della domanda, né introdotto differenti ragioni di indagine limitandosi a svolgere ulteriori argomentazioni difensive а sostegno del suo assunto. Deve pertanto escludersi che sia potuto in tal modo incorrere nelle denunciate preclusioni.
2. con il secondo mezzo, poi, denunciando "nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1187 e 2963 C.C. e dell'articolo unico della legge 24.1.1963 n. 13 -nulli- tà della sentenza per omessa, insufficiente e/o con- traddittoria motivazione in ordine alla interpretazione della clausola che limita la garanzia bancaria al 30.9.1995″ la ricorrente avanza tutta un'altra serie di censure.
2.1. Rileva così che la Corte d'Appello, nel rite- nere tempestiva la escussione della garanzia da parte del De NA in virtù della norma di cui alla legge 24.1.1962 n. 13, aveva motivato affermando che era in- dubitabile che tra le parti era stato pattiziamente convenuto che la richiesta (di escussione) doveva per- venire alla Cassa Rurale entro il 30.9.1995 ma che su tale pattuizione contrattuale prevaleva la statuizione legislativa di proroga dei termini. 5 Ma con tale decisione, sostiene, la Corte di merito avrebbe innanzitutto violato il disposto di cui all'art. 1187 C.C. che dopo aver stabilito che il ter- mine fissato per l'adempimento delle obbligazioni computato secondo le disposizioni di cui all'art. 2963 C.C. fa salvi, per quanto concerne la proroga del ter- mine che scade in giorno festivo, gli usi diversi e, in ogni caso, la diversa pattuizione. L'esposto rilievo è privo di fondamento. Ed invero, premesso in primo luogo che del tutto е erroneamente la Cassa Rurale invoca il disposto д dell'art. 1187 c.C. in quanto nella specie non si versa in tema di "adempimento di obbligazione" ma bensì di "escussione di una garanzia" deve comunque osservarsi che la stessa ricorrente non ha mai dedotto -ed a ben vedere non deduce nemmeno in questa sede- che tra le parti esistesse una precisa pattuizione derogativa del- la disciplina legislativa sulla proroga dei termini.
2.2. Inoltre, sempre a dire della ricorrente, Co- stituendo l'escussione non "adempimento" ma "esercizio di un diritto potestativo" e quindi "manifestazione di volontà" non poteva ad essa applicarsi l'istituto della proroga legale del termine prevista dall'indicata nor- mativa onde la comunicazione alla Banca doveva improro- gabilmente pervenire entro il 30.9.1995. 6 Ma anche tale rilievo non ha pregio. A parte la evidente contraddizione con quanto in dalla stessa ricorrente non può precedenza sostenuto infatti farsi a meno dal rilevare che la lettera della legge 13/1962 che testualmente dispone "sono prorogati di diritto tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento" sia talmente chiara da non lasciare adito а dubbi di sorta.
2.3. Quanto poi all'ulteriore argomentazione svolta dalla Cassa Rurale secondo cui la proroga in questione dovrebbe applicarsi solo a quegli adempimenti che si devono fare presso Istituti di credito "terzi" e non, come nella specie, “parti" del rapporto, non può non rilevarsene l'assoluta novità e quindi inammissibilità in questa sede. Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in £ 173000 + Votre gli onorari liquidati in Lire tremilionicinque- centomila. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della 7 Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 20.11.2000. IL CONSIGLIERE PRESIDENTE Molucas Depositato In Cancelleria IL CANCELLIERE 01CANCE '10 APR 2001 Concetta Ammendolathe OGGI, IL COLLAZONATORS CANCELLERIA (Concetta fincendola) hoooo 290000 456T 40000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 aRegistrato in 26 GIU 2001 4 at 20684 330-000 (lire trecento lentanile versata al p. Il Dirigente Area Servizi (C.ssa Maria Grazia DI FILIP? Responsabile Servizio Atu Gunziari (Dr. M. BACCICHINTEL 8