Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2018, n. 5933
CASS
Sentenza 12 settembre 2018

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La condizione di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, prevista nell'ambito dei reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo o occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l'ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell'adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all'adulto da un altro adulto per specifiche ragioni. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto sussistente la condizione di affidamento in capo al responsabile della comunità cui la minore era affidata per ragioni di cura).

In tema di reati sessuali ai danni di minorenni, l'abuso di poteri connessi alla posizione del soggetto agente rispetto alla vittima, previsto dall'art. 609 quater, comma primo, n. 2, cod. pen., deve costituire il mezzo per compiere gli atti sessuali approfittando dello stato di soggezione che deriva dall'affidamento, e cioè il mezzo per costringere il minore al rapporto sessuale o, almeno, per influenzarne la volontà, in modo che il suo eventuale consenso risulti viziato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2018, n. 5933
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5933
Data del deposito : 12 settembre 2018

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