Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 1
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali "de libertate", particolarmente pregnante in ragione dei mezzi di impugnazione previsti, impone al giudice investito della richiesta di proroga della durata della custodia cautelare o del gravame, di strutturare il discorso giustificativo della decisione attraverso la specifica individuazione delle esigenze cautelari dotate del carattere della gravità, e quindi non automaticamente individuabili con quelle poste a base del provvedimento impositivo, pur potendo farsi riferimento alla presunzione sancita per determinati reati dall'art.275, comma 5, cod. proc. pen., e della assoluta necessità di specifici adempimenti di indagine connotati dal carattere della complessità e riferentesi alla posizione processuale dell'indagato nei cui confronti la proroga è richiesta o a quella di altri la cui posizione risulti concretamente influente sulla sua.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1998, n. 5747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5747 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 19.11.1998
1.Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore N. 5747
3. " Anna MABELLINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe DE NARDO Consigliere N. 26575/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CANNAVÒ Santo, n. 24.7.1954 avverso l'ordinanza in data 19.2.1998 del Tribunale di Catania Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Udite le conclusioni del P.M., dott. Gianfranco CIANI, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio Sentito il difensore, Avv. Umberto ROMANO
O S S E R V A:
Con ordinanza del 19.2.1998 il Tribunale di Catania respingeva l'appello di CANNAVÒ Santo avverso il provvedimento di proroga della custodia cautelare in relazione alla necessità di complessi accertamenti, emesso dal G.I.P. in sede il 1.10.1997. Osservava che fra gli accertamenti di particolare complessità ben potevano essere compresi gli adempimenti necessari a consentire l'utilizzazione in dibattimento degli elementi di prova già raccolti. D'altra parte, la valutazione non poteva "oltrepassare la soglia di una mera delibazione", restando esclusa l'esistenza del requisito richiesto dall'art. 305 C.P.P. "solo quando risulti evidente o emerga palesemente dagli atti" l'inutilità o l'inconferenza degli accertamenti prospettati, "giacché la gravità delle esigenze cautelari rende necessario" che essi "vengano svolti permanendo lo status custodiae". Nel caso di specie, le indagini da compiere erano indubbiamente "per la loro natura, per il numero degli indagati e la mole delle imputazioni" particolarmente complesse. La difesa dell'indagato ricorre per cassazione, denunciando violazione dell'art. 305, co. 2, C.P.P. e carenza di motivazione. Il giudice di merito aveva fatto riferimento ad accertamenti che non investivano la personale posizione dell'indagato, non aveva specificato le esigenze cautelari connotate da particolare gravità nè la natura delle indagini ed i per cui dovevano ritenersi in concreto di non semplice esecuzione.
Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato muove da presupposti interpretativi chiaramente incompatibili con la disciplina vigente della proroga dei termini di custodia cautelare e formula conclusioni del tutto sganciate da una concreta disamina della vicenda processuale;
in sostanza, l'esistenza delle esigenze cautelari, già consacrata con il provvedimento impositivo, renderebbe automatica la proroga ogni volta che venga prospettata l'esigenza di ulteriori indagini, a meno che queste non risultino evidentemente superflue o di pronta esecuzione. Al contrario, la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass., Sez. Un., c.c. 21.4.1995, Maccari) ha ripetutamente evidenziato il carattere eccezionale dell'istituto, che comporta il protrarsi della privazione della libertà nel corso delle indagini oltre i termini individuati in via generale in osservanza dei principi costituzionali e delle direttive della delega per l'emanazione del vigente Codice di rito. Ne segue che l'interpretazione del co. 2 dell'art. 305 C.P.P. non può essere che quella più rigorosa consentita dall'enunciato letterale, il quale è d'altra parte privo di ambiguità logico - sintattiche ed evidenzia che la sussistenza di "gravi" esigenze cautelari costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione della proroga, dovendo porsi in relazione all'ulteriore necessità del compimento di accertamenti "particolarmente complessi". Da tale collegamento discende che la proroga trova la sua giustificazione sol quando le esigenze cautelarì gravi rendano, quanto meno, processualmente opportuno che gli accertamenti siano svolti mantenendo fermo lo stato custodiale dell'indagato. Ciò premesso, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali "de libertate", particolarmente pregnante in ragione dei mezzi di impugnazione previsti, impone al giudice investito della richiesta o del gravame di strutturare il discorso giustificativo della decisione attraverso la specifica individuazione delle esigenze cautelari dotate del carattere della gravità - e quindi non automaticamente identificabili con quelle poste a base del provvedimento impositivo, pur potendo farsi riferimento alla presunzione sancita, per determinati delitti, dall'art. 275, co. 3, C.P.P. - e della assoluta necessità di specifici adempimenti di indagine, connotati dal carattere della complessità e riferentisi alla posizione processuale dell'indagato nei cui confronti la proroga è richiesta (o a quella di altri che, in base a ragionevoli argomentazioni, risulti concretamente influente sulla sua: cfr. in proposito Cass., Sez. II, c.c. 17.12.1996, Campanella).
Poiché l'ordinanza impugnata non ha rispettato tali obblighi motivazionali ne va disposto l'annullamento, con rinvio per nuova deliberazione in osservanza dei principi sopra enunciati.
P . Q . M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998