Sentenza 19 aprile 2000
Massime • 1
Le Federazioni sportive nonché i relativi Comitati regionali sono di norma soggetti di diritto privato, legati al C.O.N.I. da un rapporto intersoggettivo esterno, nel senso che gli enti restano autonomi l'uno dall'altro e non vi è confluenza degli interessi e delle funzioni. La Federazione sportiva assume connotazione pubblicistica solo allorché agisce come organo del C.O.N.I., e il rapporto intersoggettivo lascia spazio a quello di compenetrazione organica, il che si verifica, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 530 del 1974, solo in relazione "all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza". Non integra, pertanto, il reato peculato, ma quello di appropriazione indebita aggravata, a norma degli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen., il fatto dell'amministratore di un Comitato regionale di una Federazione sportiva (nella specie, la Federazione Motociclistica Italiana) che si appropria del denaro versato dai tesserati, difettando una formale e specifica destinazione di tali fondi all'esercizio della pratica sportiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2000, n. 8727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8727 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 19/04/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI " N. 871
3. Dott. LUCIANO DERIU " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - rel. " N. 03539/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RD RI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 28/09/1999 della Corte d'Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso;
per la parte civile, l'avv. G. Caprotti non è comparso;
udito il difensore avv. F. Stazzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 28/09/1999, confermava quella in data 28/11/1995 del tribunale della stessa città, che aveva dichiarato RI RD colpevole del delitto di cui agli art 81 c.p.v. e 314 c.p. e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In particolare, al ER si era addebitato di essersi appropriato, nella qualità di vice presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Motociclistica Italiana e, quindi, di pubblico ufficiale, la somma di L. 265.865.000, della quale aveva la disponibilità in ragione della sua carica.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato: 1) erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta qualità di pubblico ufficiale da lui rivestita nella gestione del denaro riveniente dai versamenti dei privati tesserati, considerato che tale attività, in quanto non strettamente funzionale agli scopi istituzionali del C.O.N.I., aveva natura privatistica, con l'effetto che il reato configurabile era quello di cui agli art. 646/1^ - 3^ e 61 n. 11 c.p.; 2) difetto di motivazione sulla configurabilità del peculato, atteso che si era semplicemente affermato, ma non dimostrato, che le somme oggetto di appropriazione erano destinate al perseguimento della finalità istituzionale del C.O.N.I. (diffusione della pratica sportiva); 3) difetto di motivazione circa la destinazione delle somme e l'esatta data di consumazione del reato (contestazione "fino al 3/1/90; in realtà, la data finale doveva essere fissata al 10/10/89, con conseguente possibilità di usufruire del condono di cui al D.P.R. n.394/89). Il ricorrente ha, poi, presentato istanza per la correzione di alcuni errori materiali presenti per nel testo della sentenza impugnata, nonché motivi nuovi, con i quali ha insistito per la qualificazione del fatto come appropriazione indebita aggravata e per la conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto, è pacifico che il RD, nella qualità di vice presidente del Comitato regionale Lombardo della F.M.I., prelevò dalle casse del medesimo comitato la complessiva somma di oltre 265 milioni versata dai vari tesserati, per destinarla al soddisfacimento di esigenze di carattere personale;
tanto fece in più riprese e fino alla fine dell'anno 1989. Tali dati fattuali sono stati acclarati in sede di merito e non sono oggetto di contestazione neppure da parte del ricorrente.
Punto nodale della presente vicenda è stabilire se il RD, per il solo fatto di essere vice presidente del Comitato Regionale, rivestisse comunque la qualità di pubblico ufficiale nell'espletamento di ogni suo atto gestionale, con le intuitive conseguenze sul piano della responsabilità penale connessa all'appropriazione di somme di denaro delle quali, in forza della carica ricoperta, aveva la disponibilità.
Il problema è stato affrontato confusamente dalla Corte territoriale e, prima ancora, dal Tribunale ed è stato risolto, in maniera superficiale e non condivisibile, nel senso che l'attività di raccolta e di gestione delle ordinarie fonti di finanziamento della F.M.I. e dei relativi Comitati Regionali è attività pubblica, perché comunque strumentale alla diffusione della pratica sportiva, fine istituzionale del C.O.N.I., al quale le varie Federazioni sportive sono legate da un rapporto interorganico. Tale conclusione ha il torto di semplificare il problema e di non tenere conto delle difficoltà interpretative insite nella normativa in materia, difficoltà che, invece, devono trovare il loro superamento in una attenta esegesi delle fonti normative, che conclamano la natura complessa dell'attività svolta dalle Federazioni sportive, che non possono "tout court" essere qualificate come organi del C.O.N.I.. Le federazioni sportive sorgono come soggetti privati (associazioni non riconosciute) e conservano questa impronta che rendono esplicita in una innumerevole serie di manifestazioni;
tuttavia, in presenza di certi presupposti, assumono la qualifica di "organi del C.O.N.I." (art. 5 della legge n. 426/42, art. 2 D.P.R. n.530/74, art. 2 D.P.R. n. 157/86 e partecipano quindi necessariamente alla natura pubblica di questo.
La Corte di legittimità in sede civile ha, da tempo, chiarito (cfr. sentenza n. 2028 del 1968) che il termine "organi" deve ritenersi usato dal legislatore in senso tecnico, e cioè per designare un vero e proprio rapporto di compenetrazione tra i due organismi (C.O.N.I. e federazione), fino a giungere, poi, all'esplicita affermazione che la federazione, "in quanto organi del C.O.N.I, partecipano della natura pubblica di questo" (cfr. S.U. civili sent. n. 2725 del 1979). Organi periferici delle Federazioni sportive sono i Comitati Regionali (art. 11 regolamento F.M.I., approvato dal C.O.N.I. il 20/12/86), che partecipano della natura complessiva (privata e pubblica) delle stesse Federazioni.
Il rapporto di compenetrazione organica tra C.O.N.I. e Federazione è stato opportunamente delimitato nei suoi confronti dall'intervento del legislatore, che, con l'art. 2 D.P.R. n. 530/74, a modifica di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 426 del 1942, ha precisato che le federazioni sportive sono "organi" del
C.O.N.I. "relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza", il che significa che il rapporto di compenetrazione non va inteso in termini di assolutezza. Il concetto di relatività della qualità di "organo" del C.O.N.I., successivamente ribadito dal D.P.R. n. 157/86 (art. 2/2^), è espressione dell'inserimento della persona giuridica privata nell'assetto pubblico del settore, inserimento non incondizionato, bensì contenuto nei limiti disegnati dalla norma e rappresentati dall'esercizio dell'attività sportiva di competenza, intesa in senso stretto quale pratica di una disciplina ginnico- atleta a fini meramente ludici ovvero ai fini ludico-agonistici. Ciò posto, è di intuitiva evidenza, quindi, che il recepimento dell'ordinamento sportivo originario nell'ordinamento giuridico dello Stato non vale ad assorbire del tutto, fino a totalmente dissolverli, gli elementi genetici di natura volontaristica e quindi privatistica del primo, posto che l'assunzione di esso nella sfera pubblicistica opera solo in funzione, e nei limiti, della coincidenza di scopi dei due ordinamenti (privato e pubblico). Dal che deriva che le Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I., pur essendo "organi" di questo nel senso relativo innanzi chiarito e ritraendo, pertanto, da esso natura pubblicistica, conservano anche la natura di soggetti privati, in relazione allo svolgimento di quelle numerosissime (e, in certo senso, prevalenti) attività che, in quanto non si concretano nell'esercizio della pratica sportiva, non tendono direttamente allo scopo la cui attuazione ha determinato il loro inserimento nella struttura pubblica del C.O.N.I..
Va tenuto conto del chiaro disposto normativo di cui all'art. 14 della legge n. 91/81, che ha espressamente riconosciuto alle
Federazioni Sportive nazionali "l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.", autonomia che, in verità non si è posta mai in discussione neppure prima della legge n. 91, proprio perché - come già precisato - l'essere "organi del C.O.N.I." non esclude affatto la natura privata dei soggetti in questione. ne' la "vigilanza" che il C.O.N.I. esercita vale ad attrarre nell'orbita del "pubblico" il soggetto che la subisce. Tale attrazione si verifica solo nell'ambito del rapporto interorganico, circoscritto all'esercizio della pratica sportiva. In relazione a tutte le altre attività, diverse dall'esercizio di tale pratica, deve ritenersi che le Federazioni sportive siano legate al C.O.N.I. da un rapporto intersoggettivo, per cui la vigilanza da parte dell'ente controllante (anche sul bilancio e sulla gestione) non può che ritenersi diretta allo scopo di assicurare che, il conseguimento dei fini dell'ente controllato si concili con i distinti fini di interessi generali di cui è portatore il controllante medesimo. L'attività attraverso la quale una Federazione sportiva si procura i mezzi finanziari, ricevendosi i contributi dei propri soci (privati, club e società sportive), e gestisce tali mezzi è estranea all'esercizio dell'attività sportiva e conseguentemente, è espressione del dinamismo privatistico della Federazione, che, in tale settore, non opera come organo del C.O.N.I., ma come persona giuridica privata e i suoi amministratori non rivestono la qualità di pubblici ufficiali, nel momento in cui non esercitano una pubblica funzione, ma gestiscono interessi meramente privatistici dell'ente. Conclusivamente, le Federazioni sportive e, quindi, anche la F.M.I., nonché il relativo Comitato regionale sono, di norma, soggetti di diritto privato, legati al C.O.N.I. da un rapporto intersoggettivo esterno, nel senso che gli enti restano autonomi l'uno dall'altro e non v'è confluenza degli interessi e delle funzioni. La Federazione sportiva assume connotazione publicistica solo allorché agisce come "organo" del C.O.N.I. e il rapporto intersoggettivo lascia spazio a quello di compenetrazione organica, il che - come si è ripetutamente detto - si verifica solo in relazione "all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza".
Il ruolo di amministratore della Federazione o del relativo Comitato regionale (il RD rivestiva la carica di vece presidente del Comitato) non implica l'assunzione automatica della qualità di pubblico ufficiale, perché - di norma - l'amministratore opera nell'interesse di un soggetto privato (che ha una sua autonomia rispetto al C.O.N.I.) e non esercita, pertanto, una pubblica funzione. Questa viene esercitata solo nel caso in cui la federazione (o il Comitato Regionale) opera, per il tramite dei propri amministratori, come "organo" del C.O.N.I..
Nè la gestione dei fondi finanziari, accumulati attraverso le contribuzioni dei tesserati e finalizzati anche - in via indistinta - "all'esercizio della pratica sportiva", è di per sè attività publicistica, in difetto di una formale e specifica destinazione di tale denaro. Perché ciò si verifichi, è necessaria la sussistenza di un rapporto di strumentabilità tra la provvista di fondi e l'affidamento di una pubblica funzione, vale a dire la prima deve essere specificamente funzionale al secondo, nel senso che deve esservi la necessaria investitura di potestà e di compiti pubblicistici per la gestione "orientata" dei fondi stessi o di una loro parte. In mancanza di tali condizioni, le contribuzioni di denaro sono da annoverarsi tra quelle genericamente destinate ad aiutare l'ente beneficiario - soggetto giuridico privato - nel raggiungimento dei propri scopi. con l'effetto che errori ed abusi degli amministratori dell'ente nella spendita di tale denaro sfuggono alla disciplina regolatrice della condotta dei pubblici ufficiali. Le esposte argomentazioni inducono a ravvisare nella pacifica condotta appropriativa posta in essere dal RD, quale vice presidente del Comitato Regionale della F.M.I., che operava - però - al di fuori del rapporto interorganico col C.O.N.I., gli estremi del delitto di appropriazione indebita aggravata (artt. 646/1^ - 3^ e 61 n. 11 c.p.). Tale illecito, avuto riguardo all'epoca cui risale la sua consumazione (fine 1989) e alla pena edittale prevista, si è estinto per prescrizione, essendo interamente decorso il relativo termine massimo di anni sette e mesi sei previsto dagli artt. 157/1^ n. 4 e 160, u. co. c.p..
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, nella parte relativa all'affermata responsabilità penale, con la formula corrispondente.
Ex art. 578 c.p.p., vanno confermate le statuizioni della sentenza che concernono gli interessi civili.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata ai sensi degli art. 646/1^ - 3^ e 61 n. 11 c.p., annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2000.
Depositato in cancelleria il 2 agosto 2000