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Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2023, n. 27896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27896 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Antonio FOTI, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissible l'appello proposto avverso la sentenza pronunciata in data 5 ottobre 2022 dal Tribunale della stessa città nei confronti di AL IA che veniva condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 61n. 2 e art. 648 cod. pen. art. 116 Cds). Penale Sent. Sez. 2 Num. 27896 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 30/05/2023 necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha congiuntamente dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 581, lett. d) e 591 comma 1, lett. c) e comma 2, cod. proc. pen.; nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 601 cod. proc. pen. per omessa celebrazione del giudizio di appello, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
la motivazione è ampiamente contraddittoria laddove afferma che non vi sia stato un confronto con le argomentazioni del primo giudice e poi di fatto va ad argomentare con disamina critica le singole censure proposte in merito dalla difesa. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Già la formulazione del motivo si caratterizza per la sua genericità, atteso che nell'ambito dello stesso motivo si deduce la ricorrenza di violazione di legge e la presenza di vizio della motivazione in tutte le sue forme congiuntamente, con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; nello stesso senso Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). Inoltre, il motivo di ricorso non si confronta con l'ampia motivazione dell'ordinanza della Corte di appello di Torino, che ha puntualmente chiarito, dopo aver enunciato in maniera specifica i principi di diritto applicabili nel caso di ricorso inammissibile, perché l'appello proposto sia del tutto generico, specificando perché lo stesso ometta il confronto con la sentenza di primo grado e in tal senso richiamando il punto decisorio oggetto di generica contestazione. Nel motivare adeguatamente sul punto, la Corte di appello ha applicato principi di diritto più volte affermati di questa Corte. Difatti, l'atto di appello non può limitarsi ad una generica contestazione dell'attribuibilità del fatto all'imputato (Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373-01), ma si deve caratterizzare in relazione ad una serie di elementi probatori, specificamente esposti, non a mezzo di mera contestazione del punto della decisione (nel caso di specie elemento soggettivo), ma indicando le ragioni di fatto e di diritto per cui non ne condivide la 2 valutazione (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841-01). In altri termini l'atto di appello non può limitarsi ad una generica contestazione del tutto scollegata dal merito della decisione, come invece avvenuto nel caso in esame e correttamente evidenziato dalla Corte di appello, con motivazione che non si presta censure. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Antonio FOTI, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissible l'appello proposto avverso la sentenza pronunciata in data 5 ottobre 2022 dal Tribunale della stessa città nei confronti di AL IA che veniva condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 61n. 2 e art. 648 cod. pen. art. 116 Cds). Penale Sent. Sez. 2 Num. 27896 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 30/05/2023 necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha congiuntamente dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 581, lett. d) e 591 comma 1, lett. c) e comma 2, cod. proc. pen.; nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 601 cod. proc. pen. per omessa celebrazione del giudizio di appello, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
la motivazione è ampiamente contraddittoria laddove afferma che non vi sia stato un confronto con le argomentazioni del primo giudice e poi di fatto va ad argomentare con disamina critica le singole censure proposte in merito dalla difesa. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Già la formulazione del motivo si caratterizza per la sua genericità, atteso che nell'ambito dello stesso motivo si deduce la ricorrenza di violazione di legge e la presenza di vizio della motivazione in tutte le sue forme congiuntamente, con una generica deduzione, contrastante con il principio secondo il quale i vizi della motivazione si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; nello stesso senso Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329-01; Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). Inoltre, il motivo di ricorso non si confronta con l'ampia motivazione dell'ordinanza della Corte di appello di Torino, che ha puntualmente chiarito, dopo aver enunciato in maniera specifica i principi di diritto applicabili nel caso di ricorso inammissibile, perché l'appello proposto sia del tutto generico, specificando perché lo stesso ometta il confronto con la sentenza di primo grado e in tal senso richiamando il punto decisorio oggetto di generica contestazione. Nel motivare adeguatamente sul punto, la Corte di appello ha applicato principi di diritto più volte affermati di questa Corte. Difatti, l'atto di appello non può limitarsi ad una generica contestazione dell'attribuibilità del fatto all'imputato (Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373-01), ma si deve caratterizzare in relazione ad una serie di elementi probatori, specificamente esposti, non a mezzo di mera contestazione del punto della decisione (nel caso di specie elemento soggettivo), ma indicando le ragioni di fatto e di diritto per cui non ne condivide la 2 valutazione (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841-01). In altri termini l'atto di appello non può limitarsi ad una generica contestazione del tutto scollegata dal merito della decisione, come invece avvenuto nel caso in esame e correttamente evidenziato dalla Corte di appello, con motivazione che non si presta censure. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 maggio 2023.