Sentenza 15 novembre 2017
Massime • 1
In tema di ammissibilità dell'impugnazione, a fronte di una pronuncia di primo grado che affermi la responsabilità dell'imputato in relazione a più capi di imputazione sulla base di considerazioni separatamente svolte per ciascuno dei fatti contestati e in ragione della valutazione di elementi probatori differenti specificamente esposti per ciascuna imputazione, l'atto di appello non può limitarsi ad una generica contestazione della attribuibilità dei fatti all'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2017, n. 53482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53482 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2017 |
Testo completo
53482-17 ВИНКА ЛАША REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/11/2017 SENTENZA 2656 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: FRANCO FIANDANESE - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI REGISTRO GENERALE N.23979/2017 IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - VITTORIO PAZIENZA GIUSEPPE COSCIONI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AR SC nato il [...] avverso la sentenza del 07/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO MURA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1.1 La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 07/11/2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 06/07/2015, nei confronti di AR SC in relazione a diverse ipotesi del reato di cui all'art. 629 CP aggravato ex art. 7 L.203/91, tentato e consumato nella sua qualità di esponente di spicco del c.d. clan dei Casalesi, ed al delitto di concorso in detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma da sparo.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa del TO deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 lett. c) ed e), per essere la motivazione della Corte di appello di rigetto della richiesta di assoluzione solo apparente, posto che non era stato adeguatamente tenuto conto della pronuncia assolutoria emessa nei confronti dei coimputati giudicati con il rito abbreviato nella quale si era concluso per l'insufficienza del contenuto delle intercettazioni. Si deduceva, inoltre, come nessuna delle conversazioni contenesse riferimento specifico al TO e che anche le propalazioni dei collaboratori di giustizia non avevano riferimento a singoli fatti delittuosi bensì al ruolo del ricorrente all'interno del clan che non poteva valere a dimostrare anche la partecipazione ai reti-fine. Con ulteriori motivi si lamentava poi violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla omessa concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile sia perché generico sia in quanto introduttivo di questioni mai adeguatamente devolute all'esame del giudice di appello e non più recuperabili nella presente fase di legittimità.
2.1 Ed infatti, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il primo motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che prende in esame ciascuno dei capi di imputazione elevati a carico del TO, procedendo ad una individualizzazione degli elementi sulla base dei quali si perveniva alla sua identificazione quale mandante delle singole estorsioni di camorra, e che stigmatizza l'erroneità delle conclusioni della sentenza assolutoria emessa all'esito del rito abbreviato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, insistendo genericamente sulle conclusioni del rito abbreviato e sulla insufficienza del materiale probatorio, non 2 consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In ogni caso, il giudice di appello, con le ampie osservazioni svolte alle pagine da 4 a 10 della motivazione, esplicita con argomenti del tutto logici le considerazioni sulla base delle quali si perviene alla identificazione del TO quale mandante di ciascuna delle singole estorsioni ed, alle pagine 10-11, sottolinea la sostanziale non decisività delle conclusioni del separato giudizio abbreviato, con argomenti e valutazioni privi di qualsiasi illogicità e rispetto a tale esposizione il motivo di ricorso per cassazione appare evidentemente reiterativo.
2.2 Peraltro, deve comunque essere evidenziato, che già i motivi di appello proposti in punto di responsabilità dovevano ritenersi genericamente formulati e non idonei ad introdurre l'obbligo per giudice di secondo grado di analizzarli sicchè si rileva ancora che tale circostanza comporta una ulteriore causa di inammissibilità del ricorso per cassazione per c.d. inammissibilità derivata dall'atto di appello che deve essere dichiarata in questa fase ex art. 591 comma quarto cod.proc.pen.. A fronte di una motivazione del giudice di primo grado che analizzava compiutamente ed analiticamente gli elementi desumibili da varie intercettazioni per ciascuno dei capi di imputazione elevati a carico del TO (capi P, Q, R, LL), l'atto di appello richiamava il contenuto assolutorio della decisione emessa in sede di separato giudizio abbreviato, esponendo genericamente il contenuto della stessa e affermava che "la difesa al contrario ritiene che dalla lettura delle conversazioni non possa provarsi la penale responsabilità dell'imputato. I riferimenti sono sempre generici ed equivoci. Non può affermarsi la responsabilità di un soggetto sulla base di elementi così incerti quali l'indicazione di un nome comune quale AN, CO o IO. Orbene, ad avviso di questo Collegio, l'atto di appello così formulato è affetto da genericità estrinseca ed aspecificità, intenendosi per "genericità estrinseca" dei motivi di appello, la mancanza di correlazione fra questi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822) hanno espressamente affermato che già nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod.proc.pen. l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Ed al proposito dei requisiti di forma richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen., si è nella predetta pronuncia affermato che «il contenuto tipico della impugnazione è stato (...) rigorosamente definito dal codice di rito che, nel riconoscere alla parte le più ampie possibilità di iniziativa contro le decisioni ritenute erronee, ha inteso al tempo stesso evitare ogni uso strumentale e meramente dilatorio dei rimedi previsti", affermandosi la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei 3 motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione;
omogeneità che trova la sua base in considerazioni di tipo sistematico, imperniate sulla struttura del giudizio di appello, che non costituisce un "nuovo giudizio", ma «uno strumento di controllo o, rectius, di censura, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata». Con la conseguenza che l'impugnazione deve «esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto ( in questo senso anche Sez. 6, n. 13621 del 06/02/2003, Valle, Rv. 227194). A questa conclusione le Sezioni Unite pervengono attraverso l'interpretazione del contenuto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., disposizioni che si collocano entrambe nel Titolo I («Disposizioni generali») del Libro IX («Impugnazioni»). La prima delle due disposizioni disciplina la «forma dell'impugnazione, prevedendo che questa si «propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste;
c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Essa deve essere letta in combinato disposto con la seconda, la quale - tra le altre fattispecie di inammissibilità dell'impugnazione (di cui alle lettere a, b, d, del comma 1) - prevede, alla lettera c), l'inosservanza di una serie di disposizioni, tra le quali è indicato proprio l'art. 581. Pertanto dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., emerge che l'ultima di tali disposizioni nello stabilire che la cognizione del procedimento è attribuita al giudice d'appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti - non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che i motivi si riferiscano semplicemente a "punti della decisione". Infatti l'espressione "si riferiscono", contenuta nella disposizione, deve essere riempita di contenuto proprio sulla base dell'art. 581, comma 1, lettera c); con la conseguenza che essa non può che significare "indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", in relazione ai punti della sentenza e, dunque, in relazione alla motivazione della sentenza che sorregge tali punti. In altri termini, il richiamato combinato disposto delinea: una prima fase, necessaria, di delibazione dell'ammissibilità, che ha per oggetto tutte le verifiche richieste dal comma 1 dell'art. 591, compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi;
una seconda fase, successiva ed eventuale, di valutazione del merito. Dunque, alla circostanza che la valutazione del merito nel giudizio di appello sia riferita ai "punti" e non ai "motivi" e che all'esito di tale valutazione il giudice di appello possa giungere anche a ricostruzioni di fatto o di diritto diverse da quelle prospettate dall'appellante non consegue che il giudice d'appello possa accedere alla valutazione del merito a fronte di motivi che non rispettino il requisito della specificità. E la piena cognitio che caratterizza i poteri del giudice d'appello privo di vincoli rispetto sia al contenuto dei motivi di ricorso, sia alle - argomentazioni svolte dal primo giudice - viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei poteri: ciò che può avvenire solo a seguito di un'impugnazione che risulti rispettosa anche delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., funzionali alla tutela di esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale. E non si tratta, come pure affermato in giurisprudenza, di una indebita utilizzazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 581, quale strumento di fatto per una generalizzata "deflazione dei carichi di lavoro", perché la valorizzazione del requisito della specificità estrinseca dei motivi di appello consente, invece, una selezione razionale delle impugnazioni, escludendo la trattazione nel merito per quelle che non contengono sufficienti riferimenti "ai punti della decisione", che delimitano la cognizione del giudice d'appello. Proseguono le Sezioni Unite affermando che sul piano sistematico, la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. E in un processo accusatorio, basato sulla centralità del dibattimento di primo grado e sull'esigenza di un diretto apprezzamento della prova da parte del giudice nel momento della sua formazione, il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo;
con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. Né può essere invocata la necessità di presidiare il "diritto di difesa" in considerazione del fatto che il giudizio d'appello configurerebbe l'ultima possibilità di rivalutazione del merito della vicenda processuale, poiché il giudizio di appello non configurato come pura e semplice revisio prioris instantiae;
mentre, nel sistema delineato dagli artt. 581, 591, 597, comma 1, cod. proc. pen., si ravvisa l'esigenza di delimitare e circoscrivere i poteri del giudice di appello, in modo da rendere effettivo l'ordo processus, inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, rispondente al valore costituzionale della ragionevole durata. Ed è per questo che i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano 5 strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello.
2.3 L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta la declaratoria ex art. 591 comma quarto cod. proc.pen. della inammissibilità dell'appello in punto responsabilità avanzato nell'interesse del TO non contenendo lo stesso atto lo specifico riferimento alle ragioni argomentative esposte dal giudice di primo grado con riguardo all'individuazione del ricorrente quale mandante delle singole condotte estorsive, desunta da una analitica interpretazione di plurime conversazioni che venivano distinte per ciascun capo di imputazione, proponendosi una generica doglianza con riguardo a tutti i fatti per i quali si contestava l'attribuibilità al TO. In tal modo l'appellante non ha "attaccato" il ragionamento esposto dal primo giudice con riguardo a ciascun capo di imputazione e non si è confrontato con le ragioni argomentative esposte nella motivazione della sentenza impugnata;
l'appello era pertanto affetto da genericità ed aspecificità e tale vizio deve essere rilevato ex art. 591 comma quarto cod. proc.pen. nella presente fase di legittimità. Deve pertanto affermarsi che in applicazione dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822) e secondo cui l'appello al pari del ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, a fronte di una pronuncia di primo grado che affermi la responsabilità dell'imputato in relazione a più capi di imputazione elevati nei confronti di un unico imputato sulla base di considerazioni separatamente svolte per ciascuno dei fatti contestati, in ragione della valutazione di elementi probatori differenti specificamente esposti distintamente, l'atto di appello non può limitarsi ad una generica contestazione della attribuibilità dei fatti all'impugnante contestandone genericamente l'esatta identificazione.
2.4 Quanto all'ultimo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 6 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. Roma, 15 novembre 2017 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Dott. AN Fiandanese franco fadame DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 24 NOV. 2017 Il Cancelliefe CANCELLIERE. Claudia Pianelli 7