Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 9609
CASS
Sentenza 9 gennaio 2004

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Il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, comma quinto bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. sull'immigrazione) impartisce allo straniero l'ordine di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, non necessita di apposita e specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. La norma anzidetta non prevede, infatti, alcun obbligo di fornire detta motivazione, la quale, d'altra parte,non potrebbe neppure assolvere, di fatto, alla funzione sua propria di garanzia nei confronti dell'interessato, dal momento che, in presenza del già esistente decreto motivato di espulsione emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 13, comma terzo, del T.U., da eseguirsi normalmente, in base al successivo comma quarto dello stesso articolo, con accompagnamento coattivo alla frontiera, salvi i casi in cui debbasi disporre il trattenimento, parimenti coattivo, presso un centro di permanenza, l'ordine in discorso rappresenta, tra le soluzioni normativamente (e tassativamente) previste, quella più favorevole all'interessato, il quale, pertanto, non ha titolo per dolersene. Ed è anche da escludere, per il principio di specialità, l'operatività del generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi, previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, avuto riguardo all'intera ed organica disciplina in cui è inserita la norma che prevede il suddetto ordine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 9609
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9609
    Data del deposito : 9 gennaio 2004

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