Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, comma quinto bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. sull'immigrazione) impartisce allo straniero l'ordine di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, non necessita di apposita e specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. La norma anzidetta non prevede, infatti, alcun obbligo di fornire detta motivazione, la quale, d'altra parte,non potrebbe neppure assolvere, di fatto, alla funzione sua propria di garanzia nei confronti dell'interessato, dal momento che, in presenza del già esistente decreto motivato di espulsione emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 13, comma terzo, del T.U., da eseguirsi normalmente, in base al successivo comma quarto dello stesso articolo, con accompagnamento coattivo alla frontiera, salvi i casi in cui debbasi disporre il trattenimento, parimenti coattivo, presso un centro di permanenza, l'ordine in discorso rappresenta, tra le soluzioni normativamente (e tassativamente) previste, quella più favorevole all'interessato, il quale, pertanto, non ha titolo per dolersene. Ed è anche da escludere, per il principio di specialità, l'operatività del generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi, previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, avuto riguardo all'intera ed organica disciplina in cui è inserita la norma che prevede il suddetto ordine.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 9609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9609 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 09/01/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 11
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 032471/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la C. A. di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) AB AN N. IL 24/12/1982;
avverso SENTENZA del 23/06/2003 TRIBUNALE di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO Pietro;
Sentito il P.G. in persona del Sost. Dott. D'AMBROSIO L., il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza il tribunale di Bologna mandò assolto, con la formula "il fatto non sussiste", tale AB HA, immigrato clandestino extracomunitario, dal reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, del T.U. sull'immigrazione emanato con D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, ritenendo che fosse da disapplicarsi, in quanto illegittimo per mancanza di apposita motivazione, il provvedimento del questore, rimasto ineseguito, con il quale, ai sensi del comma 5 bis dello stesso art. 14, era stato ordinato all'imputato di lasciare il territorio nazionale;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la locale procura generale della Repubblica, denunciando violazione di legge, sull'assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il provvedimento di cui all'art. 14, comma 5 bis, del D.L.vo n. 286/1998, a differenza di quello prefettizio di cui all'art. 13, comma 3, del medesimo D. L.vo (per il quale è espressamente prevista la forma del decreto motivato), non necessiterebbe di apposita motivazione, la quale, peraltro, ben potrebbe consistere, come verificatosi nella specie, anche nel mero richiamo alla formula legislativa, atteso che trattasi di provvedimento meramente attuativo dell'ordine di espulsione emesso dal prefetto, e rispetto al quale non potrebbe in alcun modo prospettarsi un diritto dell'interessato ad essere, in via alternativa, sottoposto ad espulsione con accompagnamento alla frontiera;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che questa stessa sezione della Corte ha già avuto modo di affermare, con sentenza del 7 - 23 ottobre 2003 n. 40299, P.M. in proc. Fedi, la non sindacabilità, da parte del giudice penale, del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5 bis, del T.U. sull'immigrazione;
- che, in linea con tale orientamento, deve escludersi che possa, in particolare, dar luogo a sindacato da parte del giudice penale ed a disapplicazione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248/1865, all. E (richiamato nella sentenza impugnata), il fatto che il provvedimento in questione sia privo di apposita e specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera;
e ciò in quanto la motivazione, oltre a non essere prevista (non a caso) dall'art. 14, comma 5 bis, del T.U., non potrebbe neppure assolvere alla funzione sua propria di garanzia nei confronti dell'interessato, per la semplice ed assorbente ragione che, in presenza del già esistente decreto motivato di espulsione emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 3, del T.U., da eseguirsi normalmente, in base al successivo comma 4 dello stesso articolo, con accompagnamento coattivo alla frontiera, salvi i casi (per quanto qui interessa), in cui debbasi disporre, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del T.U., il trattenimento, parimenti coattivo, presso un centro di permanenza, l'emanazione, da parte del questore, dell'ordine allo straniero di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale, secondo quanto previsto dal comma 5 bis del citato art. 14, rappresenta, tra le soluzioni normativamente (e tassativamente) previste, quella in assoluto più favorevole all'interessato, il quale, pertanto, non ha ne' potrebbe mai avere titolo alcuno per dolersene;
- che, alla stregua di tali considerazioni, neppure avrebbe senso richiamare, come si fa invece nell'impugnata sentenza, il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990; e ciò non solo e non tanto per la ragione addotta nel ricorso, secondo cui il provvedimento del questore non avrebbe natura propriamente amministrativa,, in quanto meramente attuativo del decreto di espulsione emesso dal prefetto, ma anche e soprattutto perché il suddetto obbligo, in applicazione dell'ancor più generale principio di specialità, deve ritenersi implicitamente ma inequivocabilmente escluso in forza della sua mancata previsione nella specifica disposizione normativa che prevede il provvedimento in discorso, se interpretata (doverosamente) nel contesto dell'intera ed organica disciplina in cui essa è inserita;
- che, pertanto, in accoglimento del ricorso, devesi dar luogo ad annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo giudizio, allo stesso tribunale di Bologna, il quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto, dovrà tuttavia attenersi ai principi di diritto dianzi illustrati, per quanto riguarda la validità del provvedimento del questore la cui inosservanza viene addebitata all'imputato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004