Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2016, n. 51565
CASS
Sentenza 10 novembre 2016

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La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, ha esaminato un ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, il quale aveva dichiarato non luogo a procedere in ordine al reato di frode assicurativa (artt. 110, 642, comma 2, c.p.) per difetto di valida querela. Il GIP aveva ritenuto invalida la querela presentata da una società danneggiata, la Genertel s.p.a., poiché la firma di uno dei due procuratori speciali, OB NO, legittimato a proporla congiuntamente all'altro procuratore speciale RA Noè, non era stata autenticata, nonostante la querela fosse stata depositata alla Polizia stradale da quest'ultimo. Il Procuratore Generale ha dedotto la violazione di legge, sostenendo che gli artt. 333, comma 2, 336 e 337, comma 3, c.p.p. richiedano, per le querele presentate da persone giuridiche, solo l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, presumendo la veridicità di tale dichiarazione fino a prova contraria, e non l'autenticazione della firma del rappresentante.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza della decisione impugnata. Il Collegio ha ribadito il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui la querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione del querelante, ai sensi dell'art. 337, comma 1, c.p.p., la cui mancanza determina l'improcedibilità dell'azione penale. Ha chiarito che la previsione dell'art. 337, comma 3, c.p.p., che impone l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza per le querele presentate da legali rappresentanti di persone giuridiche, non esonera dalla necessità dell'autenticazione della firma quando la querela sia depositata da un incaricato o spedita per posta. Tale autenticazione è necessaria per evitare l'inutile messa in movimento della giurisdizione penale, esigenza che sussiste in tutti i casi di presentazione di querela da parte di privati, sia che agiscano in proprio sia come legali rappresentanti di persone giuridiche, salvo il caso di enti pubblici. Nel caso di specie, la querela non recava l'autentica della sottoscrizione dell'altro procuratore speciale, munito di firma congiunta, rendendola, pertanto, invalida.

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Massime1

È priva dei requisiti di validità richiesti dall'art. 337, comma terzo, cod. proc. pen., la querela presentata da uno soltanto dei due procuratori speciali, muniti di poteri a firma congiunta, di una persona giuridica privata, qualora tale querela non contenga l'autentica della sottoscrizione dell'altro procuratore speciale.

Commentario1

  • 1Anche per la querela della persona giuridica occorre l’autenticazione della sottoscrizioneAccesso limitato
    Alessandra Coviello · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2016, n. 51565
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51565
Data del deposito : 10 novembre 2016

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