Sentenza 10 novembre 2016
Massime • 1
È priva dei requisiti di validità richiesti dall'art. 337, comma terzo, cod. proc. pen., la querela presentata da uno soltanto dei due procuratori speciali, muniti di poteri a firma congiunta, di una persona giuridica privata, qualora tale querela non contenga l'autentica della sottoscrizione dell'altro procuratore speciale.
Commentario • 1
- 1. Anche per la querela della persona giuridica occorre l’autenticazione della sottoscrizioneAccesso limitatoAlessandra Coviello · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2016, n. 51565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51565 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2016 |
Testo completo
5 1 5 65 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - Sent. n. 2916 GIOVANNA VERGA - Consigliere - P.U. 10.11.2016 LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - R.G.N. 27977/2015 LUCIA AIELLI Consigliere - Rel. Consigliere- GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste nei confronti di: DI LI SA n. a Pomigliano D'Arco il 3.2.1990, NOCERINO CARMELA n. a Napoli il 18.6.1954, BORZACCHIELLO ANTONIO, n. a Napoli il 6.2.1978 avverso la sentenza n. 562/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste del 23.9.2014 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 10.11.2016 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona della dott.ssa Franca Zacco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione al Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 23 settembre 2014 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha dichiarato non luogo a procedere in ordine al reato di cui agli artt. 110, 642, comma 2, c.p., commesso ai danni di Genertel s.p.a., per difetto di valida querela, in quanto la firma di OB NO (legittimato, in forza dei poteri di firma congiunti, a proporre la querela unitamente a RA Noè) non era stata autenticata e la querela era stata depositata alla Polizia stradale dal Noè. Avverso detta sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., la violazione di legge con riferimento al ritenuto difetto di validità della querela per la mancata autenticazione della sottoscrizione di OB NO, legittimato a proporre la querela congiuntamente all'altro procuratore speciale, la cui sola firma non bastava, essendo prevista la firma congiunta. Ha dedotto, in particolare, che gli artt. 333, comma 2, 336 e 337, comma 3, c.p.p., nell'ipotesi di querela presentata dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione, richiederebbero soltanto l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, senza alcuna prova sulla veridicità delle dichiarazioni del legale rappresentante sul punto;
veridicità che deve presumersi fino a prova contraria. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO La censura, sollevata dal ricorrente, avverso la sentenza impugnata non è fondata. L'art. 337, comma 1, c.p.p. stabilisce che la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'art. 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia (ovvero ad un agente consolare all'estero) e che la stessa, "con sottoscrizione autentica", può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha affermato che la querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 c.p.p., comma 1, dell'autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto a ciò legittimato (Sez. un., n. 26549 del 11/07/2006 Rv. 233974); autenticazione della firma che costituisce elemento necessario della querela stessa (Sez. 2, n. 52601 del 18.12.2014, Rv 261631; Sez. 2, n. 38905 del 16/09/2008 Rv. 241448; Sez. 6, n. 6252 del 24/03/2000 Rv. 216314), dimodoché la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale (Sez. 2, n. 5527 del 18/12/2013 Rv. 258224). 2 L'art. 337 c.p.p. prevede, poi, al terzo comma che la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. Quest'ultima previsione, tuttavia, non può essere interpretata nel senso indicato dal ricorrente, secondo cui, in caso di presentazione della querela da parte di una persona giuridica, occorrerebbe solo l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza;
al contrario, deve ritenersi che detta indicazione non elimina la necessità che la firma di colui che ha agito quale rappresentante di una persona giuridica sia munita di autentica, laddove la querela venga depositata da altro soggetto, all'uopo incaricato, o spedita per posta in piego raccomandato. Difatti, come ha avuto modo di precisare la Corte Costituzionale (sent. n. 115/2004), il legislatore, prevedendo che la querela, ove venga recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata della sottoscrizione autentica del querelante, ha inteso evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica sull'autenticità della sottoscrizione del querelante e, quindi, sulla sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela, "possa mettersi inutilmente in movimento". Tale esigenza, ossia quella di evitare un'inutile messa in movimento della giurisdizione penale, come è di tutta evidenza, deve dirsi sussistente in tutti i casi di presentazione di querela, sicché, quando quest'ultima, recapitata da un incaricato o spedita per posta, sia proposta da un privato è necessaria l'autentica della sottoscrizione, sia che egli agisca quale singolo sia che lo faccia quale legale rappresentante di una persona giuridica, non essendovi ragione alcuna per differenziare le due ipotesi. Solo in caso di presentazione della querela da parte di un ente pubblico non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione in calce alla querela. Ciò in quanto l'atto sottoscritto dal pubblico ufficiale è autentico "ex se" e non ha bisogno di ulteriori autenticazioni, a condizione che siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e dell'ufficio di appartenenza (in tal senso, l'orientamento di questa Corte: Sez. 6, n. 9444 del 10.7.2000, Rv 217706; Sez. 6, n. 6252 del 24.3.2000, Rv 216316; Sez. 5, n. 4570 del 16.12.2003, Rv 228063). E' agevole osservare, poi, che il fine di evitare un'inutile messa in movimento della giurisdizione penale non può essere soddisfatto dall'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, richiesta dall'art. 337, comma 3, c.p.p., non garantendo detta indicazione la sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela ma incidendo sul diverso piano della riferibilità della querela alla می روتے 3 persona giuridica, dando contezza del collegamento tra la persona fisica, che agisce in nome e per conto della persona giuridica, e quest'ultima. Ne discende allora che, in caso di presentazione della querela da parte di una persona giuridica, l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza è requisito ulteriore rispetto all'autentica della sottoscrizione, necessaria, quest'ultima, al fine della validità della querela proposta dal privato. Applicando al caso di specie tali principi (conformi anche a quanto ritenuto con la sentenza di questa Corte, Sez. 2, n. 5527 del 18.12.2013, Rv 258224, relativa a querela presentata da una persona giuridica), va affermata la correttezza della decisione impugnata, con conseguente rigetto del ricorso, non recando la querela in esame -depositata da uno soltanto dei due procuratori speciali, muniti di firma congiunta l'autentica della sottoscrizione dell'altro procuratore speciale.
PQM
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 10 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Giovanni Diotallevi es a. R. hiev DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2 DIC. 2016 IL CANCELL E N DICA U P R E Claudia Pianelli E T R O N E J O C 4