Sentenza 24 gennaio 2007
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di coltivazione di piante da stupefacente, la modesta quantità di principio attivo ottenibile non assume rilievo, posto che in detta ipotesi deve escludersi la riconducibilità della condotta ad un utilizzo meramente personale; nè può invocarsi l'applicazione dell'art. 49 cod. pen. (sotto il profilo del reato impossibile), in quanto la modesta entità del principio attivo assume rilevanza esclusivamente ai fini della graduazione di gravità della condotta antigiuridica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2007, n. 12328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12328 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 24/01/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 153
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 25642/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno;
avverso la sentenza emessa in data 04.05.2006 - ai sensi dell'art.425 c.p.p. - dal G.U.P. del Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di:
LL CE, N. a Cetara (SA) IL 11.11.1967, nei cui confronti si dichiarava non luogo a procedere per insussistenza del fatto reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, per aver illecitamente coltivato sei piante di canapa indiana,
sostanza stupefacente prevista dalla tabella II del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14, accertato in Cetara il 18.8.2005;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il p.m. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
udito il difensore del IL, Avv. Raffaele Caudullo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Investito dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato, all'esito dell'udienza preliminare il g.u.p. del Tribunale di Salerno dichiarava non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. nei confronti di CE IL per insussistenza dell'ipotesi criminosa di illecita coltivazione di canapa indiana a lui ascritta.
Premesso in punto di fatto che la coltivazione delle sei piantine di canapa indiana è senz'altro riferibile all'imputato (impiantate in un terreno incolto contiguo alla casa del IL ed unicamente accessibile da detta abitazione), la decisione liberatoria del g.u.p. salernitano è incentrata sulle concomitanti seguenti evenienze. La consulenza chimica disposta dal procedente p.m. ha accertato la natura di canapa indiana delle sei piantine sequestrate, ma ha individuato un principio attivo in THC delle foglie delle piantine pari allo 0,2%; principio attivo che - secondo dati documentali evocati dal consulente - è inferiore a quello dello 0,5%, tasso percentuale al di sotto del quale si è convenuto a livello europeo di non considerare "piante psicoattive" le coltivazioni di canapa indiana. Di tal che il g.u.p. inferisce l'inidoneità delle piante sequestrate al IL a dar luogo a produzione di sostanze vegetali munite di apprezzabile effetto stupefacente (inoffensività del fatto). A ciò deve aggiungersi la circostanza secondo cui l'esiguo numero di piantine coltivate dall'incensurato IL è, a tutto voler concedere, dato "di per sè sintomatico della destinazione ad un uso esclusivamente personale e casalingo" dell'eventuale sostanza drogante estraibile dalle foglie delle coltivate piantine. Avverso la descritta sentenza di non luogo a procedere ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, deducendo violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt.73 e 75 sotto un duplice profilo. Innanzitutto la coltivazione di piante in grado di produrre sostanze stupefacenti non è scriminata, diversamente da quanto ritenuto dal g.u.p. decidente, dall'eventuale destinazione di tali sostanze al personale consumo non terapeutico del soggetto agente, a tal fine assumendo rilievo unicamente le condotte di detenzione, importazione e acquisto di droga (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75). In secondo luogo ai fini della inequivoca punibilità della condotta di coltivazione non può assumere rilievo la circostanza secondo cui il principio attivo contenuto nel singolo reperto arboreo non superi un'ipotetica soglia drogante, avuto riguardo alla totale assenza di effettivi riferimenti parametrici, di cui non vi è traccia in norme di legge o di regolamento. In ogni caso nella vicenda di specie le piante di canapa coltivate dall'imputato sono dotate di intrinseca efficacia drogante, se pure in misura non elevata. Il ricorso del P.G. salernitano è fondato.
È errata la prospettazione del decidente g.u.p. del Tribunale di Salerno, alla cui stregua gli elementi di prova generica avvolgenti la condotta dell'imputato IL attesterebbero una ipotizzabile destinazione ad uso domestico della sostanza drogante estraibile dalle sei piante di canapa indiana sequestrate in sua disponibilità ed in corso di sviluppo vegetale (impiantate nel terreno). La costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiarito come in tema di disciplina degli stupefacenti non sia applicabile al reato di coltivazione di piante contenenti il principio attivo psicotropo l'ipotesi della destinazione della sostanza ad un consumo personale, vuoi perché nel caso della coltivazione difetta l'indispensabile nesso di immediatezza con l'uso personale dell'agente, vuoi perché non è possibile determinare in forma preventiva la potenzialità della droga ricavabile dalle piante (a seconda che si sequestrino le prime infiorescenze della pianta suscettibili di ulteriore e più esteso accrescimento ovvero piante che abbiano già esaurito il proprio processo di sviluppo vegetale). Non a caso, in relazione a tale secondo profilo, è unanimemente riconosciuta la punibilità (quale condotta di coltivazione) anche della sola detenzione di semi di piante idonee a produrre sostanze droganti. Del resto la sussistenza del reato (punibilità) di coltivazione di piante produttive di sostanze stupefacenti anche nell'ipotesi in cui detta coltivazione sia mirata al solo approvvigionamento personale dell'agente è giustificata dall'idoneità di tale condotta ad estendere il pericolo di diffusione e circolazione delle sostanze stupefacenti ed a compromettere il bene primario della salute per effetto delle incrementate occasioni di scambio o vendita (spaccio). Coerentemente, quindi, la giurisprudenza di questa Corte sussume la coltivazione non autorizzata di piante che rendano estraibili sostanze droganti tra le fattispecie criminose di pericolo astratto (cfr.: Cass. Sez. 4^, sent. 29.9.2004 n. 46529, Aspri, rv. 230571: "La coltivazione di piantine di canapa indiana integra un reato di pericolo astratto per la cui configurabilità non rilevano la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità o la quantità di sostanza drogante da esse estraibile, trattandosi di fattispecie volta a vietare la produzione di specie vegetali idonee a produrre l'agente psicotropo, indipendentemente dal principio attivo estraibile"; Cass. Sez. 6^, sent.
9.6.2004 n. 31472, De Rimini, rv. 229311; Cass. Sez. 4^, sent. 15.11.2005 n. 150, D'Ambrosio, rv. 232794; Cass. Sez. 4^, sent. 19.1.2006 n. 10138, Colantoni, rv. 233534).
Quanto al connesso profilo dell'offensività della condotta di coltivazione attuata dal IL, che il giudice di merito ha ritenuto di dover escludere non per l'assenza di efficacia drogante della sostanza estraibile dalle piante di canapa ma per la presunta insufficienza del principio attivo, è agevole osservare che soltanto una completa e totale inidoneità drogante di detta sostanza può elidere la sussistenza del reato di illecita coltivazione (dando vita ad una ipotesi di reato impossibile ex art. 49 c.p.). Quantità della sostanza stupefacente ricavabile dalle piante e livello di concentrazione o di tossicità della stessa possono assumere rilievo unicamente, come ovvio, ai fini della valutazione e graduazione di gravita della condotta antigiuridica (cfr.: Cass. Sez. 6^, sent. 15.11.2004 n. 20938, Bortoletto, rv. 231631; Cass. Sez. 4^, sent. 20.1.2006 n. 8142, Fanfani, rv. 233665). L'impugnata sentenza di non luogo a procedere del g.u.p. del Tribunale di Salerno deve, quindi, essere annullata con rinvio al giudice che l'ha pronunciata, che (in diversa composizione personale) si atterrà ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007