Sentenza 10 luglio 2000
Massime • 1
In tema di querela di ente pubblico, l'atto sottoscritto dal pubblico ufficiale è autentico "ex se" e non ha bisogno di ulteriori autenticazioni, in virtù del principio generale secondo il quale non è necessaria l'autenticazione e la legalizzazione della sottoscrizione degli atti formati dai pubblici funzionari, e azionabili nello Stato, a condizione che in essi siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e dell'ufficio di appartenenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2000, n. 9444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9444 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 10/07/2000
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU " N. 1383
Dott. UGO SCELFO " REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ " N. 14370/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso dal P.G. presso la Corte d'Appello di Campobasso contro la sentenza 10 febbraio 2000 di quell'Autorità giudiziaria nei confronti di EL AL.
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Vittorio Meloni che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Campobasso, a conferma della decisione del Pretore di Isernia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EL AL in ordine al reato di cui all'art. 388 comma quinto c.p. per difetto di querela. Contro tale decisione ricorre il P.G. che lamenta la violazione dell'art. 337, comma 1, c.p.p. in quanto, nell'ipotesi di sottoscrizione della querela di ente pubblico (quale quella di specie), la firma del p.u. è autentica ex se.
2. Il ricorso è fondato.
La più recente giurisprudenza di questa Corte (VI, 16.6.1999, n. 7842 p.g. in proc. Breda) ricava dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, il principio che per gli atti formati dai pubblici funzionari da far valere nello Stato non sono necessarie ne' l'autenticazione ne' la legalizzazione della sottoscrizione, purché in tali atti siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e dell'ufficio di appartenenza.
Tale principio, nel silenzio dell'art. 337 c.p.p., deve ritenersi applicabile anche alla querela e per il favor di cui questa gode e per evitare il formalismo che l'atto, sottoscritto dal p.u. dotato di poteri di autentificazione, debba essere ulteriormente autenticato dal medesimo soggetto che l'ha firmato e conclusivamente per la necessità di non cadere nel paradosso interpretativo che lo stesso atto, autentico ex se ad ogni altro fine, non lo sia pure a quelli penali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla l'impugnata sentenza e rinvia per il giudizio alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2000