Sentenza 24 marzo 2000
Massime • 1
In tema di formalità della querela, l'autenticazione della sottoscrizione è necessaria quando la dichiarazione di querela viene proposta da un soggetto privato, sia come singolo, sia come legale rappresentante di un ente o di un'associazione. La stessa necessità non sussiste quando la dichiarazione di querela provenga da un pubblico ufficiale in considerazione delle annotazioni dell'atto, formato da pubblico ufficiale, che avvengono in pubblici registri dei quali è doverosa la tenuta. (Nella fattispecie, anche se trasmessa a mezzo posta, la querela proposta dal responsabile di un ente pubblico (direttore generale delle entrate), era corredata da elementi sufficienti (quali i bolli propri dell'ufficio) che, salvo prova contraria, attestano la sicura provenienza dell'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2000, n. 6252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6252 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto - Presidente del 24/3/2000
Dott. Giovanni Caso - Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere N. 618
Dott. Antonio Stefano Agrò - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco Serpico - Consigliere N. 30015/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'appello di Trieste;
avverso la sentenza 26.1.1999 del Pretore di Gorizia, sezione distaccata di Monfalcone;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Abbate, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Gorizia, sezione distaccata di Monfalcone, con sentenza 26.1.1999 dichiarava non doversi procedere nei confronti di OS UI in ordine al reato di cui all'art. 388, c. 4, c.p. per difetto di querela. Il OS, secondo l'accusa, aveva sottratto alcuni beni mobili pignorati su istanza della Direzione generale delle entrate, di sua proprietà, dei quali era stato nominato custode. L'impugnata sentenza ritiene l'irritualità della querela, inviata per posta senza alcuna autenticità della firma del direttore dell'ufficio regionale delle entrate.
Ricorre il P.G. presso la Corte d'appello di Trieste per violazione dell'art. 337 c.p., assumendo la non necessità dell'autenticazione della sottoscrizione della querela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'autenticazione della sottoscrizione della querela materialmente recapitata da un incaricato o spedita per posta, quale richiesta dall'art. 337, e. 1, c.p.p., è destinata ad assicurare la sicura provenienza dell'atto da parte del titolare del diritto di querela, come costantemente affermato da questa Suprema Corte (da ultimo, sez. VI, 14.4.1998, D'Andrea). Questa autenticazione è innegabilmente necessaria quando la dichiarazione di querela viene proposta da un soggetto privato, sia come singolo, sia come legale rappresentante di un ente o di una associazione (nel qual caso è ulteriormente richiesta l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza). La stessa necessità non sussiste, benché il citato art. 337 non ne faccia menzione, quando la dichiarazione di querela provenga da un pubblico ufficiale "in considerazione delle annotazioni dell'atto, formato da pubblico ufficiale, che avvengono in pubblici registri dei quali è doverosa la tenuta" (Cass., 19.5.1993, Bertolaso) - come evidenziato dal ricorrente. Infatti, anche se trasmessa a mezzo posta, la querela proposta dal responsabile di un ente pubblico (nella specie il direttore generale delle entrate), è corredata da elementi sufficienti (quali i bolli propri dell'ufficio) che, salvo prova contraria, attestano la sicura provenienza dell'atto. È erronea pertanto la decisione del Pretore per eccesso di formalismo quando ritiene che anche la sottoscrizione del pubblico ufficiale debba essere autenticata, così come incongrui sono i riferimenti giurisprudenziali a sostegno della tesi affermata (così ad es. la sent. di questa Sezione, 28.11.1998, P.M. in proc. Mascioletti, RV 208.659).
Peraltro il richiamo all'art. 39 delle norme di attuazione del c.p.p. non è pertinente, facendo la norma salvi i casi previsti da speciali disposizioni. E tali disposizioni sono quelle che, in linea generale, presumono la riferibilità al pubblico ufficiale degli atti da questi sottoscritti, fino a querela di falso.
In un sistema giuridico che, tendenzialmente, è orientato nel senso di eliminare il più possibile gli intralci burocratici, appare indubbiamente contraddittorio che il pubblico ufficiale debba fare autenticare la propria sottoscrizione da altro pubblico ufficiale. Nè si può ignorare come la stessa sentenza impugnata evidenzi la legittimazione del direttore regionale delle entrate a proporre querela e non contesti la provenienza dell'atto da questi, ma ne disconosca la firma sol perché mancante di una autenticazione, quando essa, in virtù della qualità di pubblico ufficiale del direttore stesso, non è obiettivamente necessaria. L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Gorizia, oggi competente a seguito della soppressione della figura del Pretore e della introduzione nell'ordinamento del giudice unico di Tribunale.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Gorizia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2000