Sentenza 16 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di querela, non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione nell'ipotesi in cui la dichiarazione di querela sia spedita a mezzo posta e provenga da un pubblico ufficiale, purché siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del soggetto firmatario. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto che non ricorresse la necessità dell'autenticazione nel caso di querela, spedita a mezzo posta, proveniente dal Sindaco e corredata da elementi sufficienti ad attestare la sicura provenienza dell'atto, in quanto redatta e sottoscritta su carta intestata del Comune e contenente, altresì, sul primo foglio il numero di protocollo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2003, n. 4570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4570 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/12/2003
1. Dott. PROVIDENTI FR - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COGNETTI Carlo - Consigliere - N. 1417
3. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 008179/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IE FR;
parte civile nei confronti di:
1) LO AZ N. IL 05/05/1967;
2) SC SE N. IL 20/05/1970;
avverso SENTENZA del 07/10/2002 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SICA SE;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Martusciello Vittorio che ha concluso per a.c.r.;
udito, per la parte civile, l'Avv. Russotto Giuseppe;
RITENUTO IN FATTO
Il giudice del tribunale di Messina, in data 20/2/2002, dichiarava non doversi procedere nei confronti di LO AZ e SC SE, imputati, la prima, quale direttore responsabile del settimanale "Centonove" e, il secondo, quale autore dell'articolo "Il paradosso Vittoria..." per il reato di cui agli articoli, 57, 110, 595, 596 bis C.P. e 13 legge n. 47/48, per mancanza di querela. La Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata in data 7/10/2002, confermava la decisione.
Ricorre per Cassazione EL ES, a mezzo del difensore procuratore speciale, deducendo la manifesta illogicità della motivazione e la palese contraddittorietà e/o mancanza della motivazione.
Ritiene il ricorrente che, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di querela sia spedita a mezzo posta e provenga da un pubblico ufficiale, così come affermato dalla Corte di Cassazione, non sussiste la necessità dell'autenticazione, "purché siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario".
Nella specie, tali dati erano evidenti, atteso che si trattava di carta intestata del comune e portava il numero di protocollo dell'ufficio legale.
Inoltre, dalla motivazione non si riusciva a capire quale fosse il senso dell'espressioni usate dalla Corte che, dopo avere affermato che tali elementi "appaiono dati sufficienti a stabilire se la sottoscrizione in calce alla querela provenga effettivamente dal firmatario apparente, on. Prof. FR IE", subito dopo aggiungeva che "mancano ...elementi più specifici". CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di merito, nel confermare la decisione di primo grado, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati LO e SC, per mancanza di querela, affermando che nell'atto non si rinvenivano elementi che consentissero di condurre con certezza la sottoscrizione al suo autore apparente, ha reso una motivazione errata e contraddittoria. Invero, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, da un lato ha affermato che l'atto di querela e la firma erano stesi su carta intestata del Comune di Vittoria e che, sul primo foglio, vi era apposto il numero di protocollo, ritenendoli "dati sufficienti a stabilire se la sottoscrizione in calce alla querela provenisse effettivamente dal firmatario apparente, FR IE, sindaco di Vittoria" e, dall'altro, che mancavano elementi più specifici (impronte del sigillo dell'ufficio o timbri del sindaco o di funzionari che avevano vistato l'atto).
La stessa sentenza afferma che, nelle ipotesi nelle quali la dichiarazione di querela venga spedita a mezzo posta e provenga da un pubblico ufficiale, per la sua validità, non occorre che la sottoscrizione sia autenticata, purché siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del soggetto firmatario. Ora, nella specie, è indubbio che l'atto, inviato per posta, conteneva i dati significativi del Sindaco, che la carta intestata del Comune e il timbro dell'ufficio legale dello stesso, non facevano sorgere alcun dubbio sulla sua provenienza.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un ulteriore esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004