Sentenza 16 settembre 2008
Massime • 1
La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto legittimato, e, dunque, anche dal difensore, pur se tacitamente nominato semprechè, in tale caso, la volontà di nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni rese dalla parte nella querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore medesimo.
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Querela: guida e modello La querela (artt. 120 - 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d'ufficio, manifesta all'autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità Chi può presentare querela Cosa deve contenere la querela Notizia di reato Volontà che si proceda penalmente Sottoscrizione del querelante Querela come condizione di procedibilità Come sporgere querela Dove si presenta Termini Conseguenze Remissione della querela Rinuncia alla querela Querela e denuncia: differenza Modello atto di querela Chi può presentare querela Ex art. 120 c.p., il diritto di …
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Querela: guida e modello La querela (artt. 120 - 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d'ufficio, manifesta all'autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità Chi può presentare querela Cosa deve contenere la querela Notizia di reato Volontà che si proceda penalmente Sottoscrizione del querelante Querela come condizione di procedibilità Come sporgere querela Dove si presenta Termini Conseguenze Remissione della querela Rinuncia alla querela Querela e denuncia: differenza Modello atto di querela Chi può presentare querela Ex art. 120 c.p., il diritto di …
Leggi di più… - 3. Querela depositata da terzi: è sufficiente la sola sottoscrizione del querelante.Sabrina Caporale · https://www.studiocataldi.it/ · 13 marzo 2014
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza 12 dicembre 2013 - 7 marzo 2014, n. 11157. "Dalla lettura dell'art. 337, co. 1, c.p.p., si evince che, nel caso di querela depositata tramite incaricato alla sottoscrizione che deve essere autenticata è solo e soltanto quella del querelante, non vi è nessuna norma che prescriva una autenticazione della sottoscrizione di colui che viene incaricato di depositare la querela per conto di un terzo; né - tanto meno - un'autenticazione della sottoscrizione del querelante da parte dei mero incaricato al deposito (V. Sez. 2, Sentenza n. 38905 del 16/09/2008; Sez. 5, Sentenza n. 39049 del 09/10/2007)". È quanto ribadito e di recente affermato dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2008, n. 38905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38905 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 16/09/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1005
Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 020332/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di AVEZZANO;
nei confronti di:
1) NG IA, N. IL 26/06/1966;
2) LD ON, N. IL 02/11/1955;
3) CH IA, N. IL 28/12/1973;
4) LU FF, N. IL 12/02/1961;
5) AL LE, N. IL 30/10/1970;
6) DI SA NI, N. IL 15/05/1966;
avverso SENTENZA del 27/09/2006 TRIBUNALE di AVEZZANO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Pietro Asta che ha concluso per gli imputati NG IA, LD ON, CH IA, LU FF e DI SA NI chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 27-9-2006 il G.M. del Tribunale di Avezzano dichiarava non doversi procedere nei confronti di NG IA, LD ON, CH IA, LU FF, AL LE e di DI SA NI in ordine ai reati di falso in scrittura privata (art. 61 c.p., n. 2, artt. 110 e 485 c.p.) e truffa (artt. 110 e 640 c.p.) in danno della soc. AXA Assicurazioni ad essi rispettivamente ascritti per mancanza di valida querela. In motivazione il Giudice osservava che la Procura di Avezzano che aveva ricevuto la querela non solo non aveva provveduto a identificare il querelante e a darne attestazione ai sensi dell'art.337 c.p.p., comma 4 e art. 107 disp. att. c.p.p., ma neanche aveva identificato colui che aveva depositato la stessa querela;
precisava che dal corpo dell'atto non era possibile in alcun modo risalire all'identità del presentatore della querela, sottoscritta da procuratore dell'AXA e autenticata dal difensore, avv. Margiotta.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Avezzano, evidenziando l'irrilevanza dell'identificazione da parte del cancelliere del legale che ebbe a presentare la querela per conto della società, previa allegazione dell'atto di provenienza dei poteri in capo al sottoscrittore e osservando che l'autentica apposta dal difensore forniva certezza dell'identificazione del querelante;
inoltre l'atto di costituzione di parte civile e la presenza in udienza del medesimo difensore confermavano l'esistenza di una mera irregolarità per la mancata identificazione del soggetto che presentò la querela.
2. Preliminarmente - preso atto che AL LE ha fatto pervenire a questo ufficio una comunicazione datata 28-7-2008 (successiva alla notifica all'imputato e al difensore di ufficio avv. Asta dell'avviso di udienza pubblica del 16-9-2008) con cui "conferma" quale difensore di fiducia l'avv. Gianfranco Maliardo del foro di Napoli, cassazionista e chiede che detto difensore venga avvisato dell'udienza - il Collegio osserva che la documentazione allegata alla richiesta, in copia informale, non trova riscontro negli atti dell'ufficio. L'unico difensore di fiducia del AL nella fase di merito risulta, infatti, essere l'avv. Alberto Mauriello del foro di Napoli, come indicato nell'epigrafe della sentenza impugnata e confermato da atto di nomina in data 20-9-2006 allegato al fascicolo di ufficio. E poiché l'avv. Mauriello non risulta abilitato a patrocinare in Cassazione, correttamente l'avviso di udienza è stato notificato, oltre che all'imputato, all'avv. Pietro Asta, del foro di Roma, nominato difensore di ufficio per questo grado.
Ciò premesso, il Collegio ritiene fondato il ricorso. Sulla base degli atti del processo, cui questa Corte ha accesso al fine di verificare l'esistenza del fatto processuale in contestazione, si rileva che la querela depositata nella segreteria della Procura di Avezzano reca la firma di soggetto qualificatosi procuratore speciale della società AXA Assicurazioni;
in particolare la firma è accompagnata dalla sottoscrizione per autentica del difensore avv. Giovanni Margiotta, nominato con lo stesso atto;
alla querela risulta, altresì, allegata documentazione giustificativa dei poteri rappresentativi del sottoscrittore.
Tanto premesso, con riguardo al primo rilievo svolto nella sentenza impugnata in ordine alla mancata identificazione del soggetto querelante, si osserva che la querela inviata per posta o presentata, come nel caso all'esame, da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 c.p.p., comma 1, dell'autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente, sempreché, in quest'ultimo caso, la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. (Cass. pen., Sez. Unite, 11/07/2006, n. 26549). Per quanto riguarda l'altro rilievo formulato nell'impugnata sentenza, si osserva - in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, di recente ribadito da questa stessa sezione in una fattispecie processuale analoga (sentenza n. 23392 del 2007) - che la mancata identificazione del soggetto che propone o deposita la querela, da parte della autorità che la riceve, non genera invalidità dell'atto ma una mera irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità della azione penale: ciò in conformità alla lettera dell'art. 337 c.p.p. e alla stessa ratio legis la quale mira esclusivamente ad assicurarsi che la volontà di perseguire il colpevole provenga dal soggetto legittimato a proporre la querela (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 3 aprile 2006, Frega). Donde la non configurabilità della nullità dell'atto ove quella "certezza" sia raggiunta attraverso elementi di prova diversi dalla certificazione del pubblico ufficiale che riceve l'atto, in ossequio al generale principio del favor quaerelae e per l'assorbente considerazione che la sanzione della nullità non può essere fatta derivare - in assenza di una espressa previsione normativa - dalla inosservanza di una formalità che non presenta certo i connotati della "non surrogabili" agli effetti del raggiungimento dello scopo per cui essa è stata introdotta dal legislatore (in tal senso sent. n. 23392 del 2007 cit.). In definitiva, considerato che nella specie la sottoscrizione del querelante è stata autenticata dal difensore contestualmente nominato e ritenuto che, attraverso tale autentica e la documentazione allegata, risulta attestata l'identità e la legittimazione del ricorrente, la querela deve ritenersi valida ed efficace.
Il ricorso per saltum va, dunque, accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello dell'Aquila per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello dell'Aquila per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2008