Sentenza 6 dicembre 1999
Massime • 1
Il criterio distintivo fra porto e trasporto di arma non è di carattere obiettivo, ma va ravvisato nella possibilità, o non, dell'utilizzazione immediata della stessa, sicché è configurabile il reato di porto illegale di arma, quando questa, pur non essendo addosso al soggetto, si trovi nella sua pronta disponibilità per un uso quasi immediato, mentre ricorre l'ipotesi del trasporto quando l'arma è oggetto inerte di un'operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione. (Ha precisato la Corte che la mancanza di cartucce non influisce sulla "quasi immediata" utilizzabilità dell'arma, dato che quest'ultima - una pistola - era portata già assemblata e con il caricatore inserito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/1999, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 19.01.2000
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 395
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 33427/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ CO n. il 19.10.1957
avverso ordinanza del 19.07.1999 CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo, che ha concluso dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di legge.
OSSERVA
I. Con ordinanza del 19 luglio 1999, la corte di appello di Napoli, in veste di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di applicazione dell'indulto concesso dal DPR 22 dicembre 1990 n. 394 proposta da IZ DE in relazione alla condanna irrevocabile pronunciata nei suoi confronti dalla stessa corte di appello il 20 settembre 1991, sul rilievo che il condannato aveva riportato il 27 maggio 1996 un'altra condanna alla pena di anni quattro di reclusione, sicché si era verificata la condizione risolutiva prevista dall'art. 4 del citato decreto n. 394, che vieta di concedere il beneficio a chi abbia commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del decreto un reato per il quale abbia riportato una condanna che supera i due anni di pena detentiva. Secondo la corte napoletana, la contraria tesi sostenuta dalla difesa secondo la quale il momento del verificarsi della predetta condizione risolutiva deve identificarsi con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna relativa al reato successivamente commesso (avvenuta nella specie il 3 marzo 1997, e quindi dopo il quinquennio), non poteva essere condivisa, sia perché la giurisprudenza richiamata dalla difesa a sostegno di questa tesi attiene al dies a quo del termine di prescrizione della pena in conseguenza della revoca dell'indulto, sia perché il dettato letterale dell'art. 4 del decreto individua in maniera chiara ed inequivocabile il momento del verificarsi della condizione risolutiva del quinquennio nel tempus commissi delicti del successivo reato, e non nel suo accertamento giudiziario definitivo.
Ricorre per cassazione il BI a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, che i giudici di merito si erano rigorosamente attenuti ad una interpretazione letterale e rigidamente formale dell'art. 4 del DPR n. 394/90, senza inquadrare questa disposizione nell'ambito del precetto costituzionale della presunzione di non colpevolezza sancito dall'art. 27 Cost. e dell'evolversi della giurisprudenza di legittimità che considera il provvedimento di revoca del condono una pronuncia di natura dichiarativa, con la conseguenza che i suoi effetti giuridici dovevano decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna inflitta per il nuovo reato. II. Il ricorso non è fondato.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte è orientata nel senso che, ai fini dell'individuazione del dies a quo per il decorso della prescrizione della pena, in caso di revoca di benefici (e, in particolare, di indulto condizionato), si deve far riferimento non già al giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che è causa della revoca, bensì al giorno in cui è diventata definitiva la decisione - sia essa la sentenza di condanna per altri reati con cui sia contestualmente disposta la revoca o l'ordinanza di revoca ex art. 674 c.p.p. - che ha accertato la causa di revoca del beneficio in precedenza concesso, poiché solo in questo momento si ha giudiziale certezza del verificarsi della condizione risolutiva prevista per la revoca di diritto del beneficio già concesso e solo da tale data può essere dato corso all'esecuzione concreta della pena medesima (Cass., Sez. I, 16 maggio 1997, Sannazzaro, in Cass. pen. mass. ann., 1998, p. 2016, n. 1141; Id., Sez. I, 3 novembre 1995, Buccella, in C.E.D. Cass., n. 203443; Id., Sez. I, 19 gennaio 1994, Ferri, in Cass. pen. mass. ann., 1995, p. 1855). Peraltro, la stessa non recente sentenza citata nel ricorso (Cass., Sez. III, 4 febbraio 1980, La Mattina, in Cass. pen. mass. ann., 1981, p. 794, n. 745), secondo la quale il provvedimento di revoca del beneficio ha natura squisitamente dichiarativa avente per oggetto una decadenza avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna inflitta per il nuovo reato, si riferisce pur sempre ad un'ipotesi di estinzione della pena per prescrizione: solo in questo caso l'inizio del termine prescrizionale deve ricollegarsi non al provvedimento di revoca bensì alla data del passaggio in giudicato della sentenza con la quale, pur essendo emersa la causa della revoca, quest'ultima non sia stata dichiarata in via definitiva.
Peraltro, come ha correttamente evidenziato la corte di appello di Napoli nell'ordinanza impugnata, la lettera dell'art. 4 DPR n. 394/90 è chiara nel senso di individuare il momento del verificarsi della condizione risolutiva del quinquennio nel tempus commissi delicti. Recita infatti l'art. 4: "Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette... un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni" (cfr. in proposito, Cass., Sez. I, 24 febbraio 1995, Arrighini, in C.E.D. Cass., n. 201023, secondo cui, proprio con riferimento all'art. 4 DPR n. 394/90, il beneficio va revocato o non può essere applicato ogni volta che nel quinquennio successivo all'emanazione del provvedimento di clemenza il soggetto commetta un reato non colposo).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2000