Sentenza 7 marzo 2006
Massime • 1
Il discrimine tra il porto ed il trasporto di armi non consiste nelle modalità con le quali le stesse vengono trasferite da un luogo del territorio nazionale ad un altro, ma dalla esistenza o meno dell'autorizzazione a detto trasferimento rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza. Pertanto chi trasporta armi senza autorizzazione incorre nel generale divieto di porto di armi in luogo pubblico, così come colui che detiene armi senza averne fatta denunzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2006, n. 11597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11597 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 07/03/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 289
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 42498/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM LE nato il [...];
avverso SENTENZA del 17/06/2005 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
Sentito il P.G. nella persona del Dott. Ciani Gianfranco che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. AM LE ricorre per Cassazione contro la sentenza del 17 giugno 2005, con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna del tribunale di S. Maria C.V. in data 24 febbraio 2004, che lo ha condannato alla pena di giustizia per il delitto di porto illegale in luogo pubblico di un fucile da caccia. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte d'Appello avrebbe escluso la sussistenza del diverso reato di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 18, comma 1, sul presupposto che lo stesso sarebbe applicabile soltanto "ai commercianti o ai collezionisti debitamente autorizzati di armi, che ne effettuino il trasporto senza attenersi alle prescrizioni dell'autorità amministrativa", mentre "se non si sia titolare di porto d'armi, vi può essere anche concorso di reati tra porto illegale e con modalità non autorizzate".
A suo avviso, infatti, il reato in esame sarebbe configurabile in tutti i casi in cui il trasporto viene effettuato da persona priva della licenza di porto d'armi, sia esso un privato o un commerciante o un collezionista.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Al riguardo va rilevato che per motivi di sicurezza pubblica le persone prive della licenza di porto d'armi, ed anche queste limitatamente alle sole armi di cui è autorizzato il porto e con le eccezioni previste dalla legge (L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 4), non possono trasferire da un luogo all'altro la armi in loro possesso, anche se regolarmente denunziate, ma debbono presentare un "preventivo avviso" all'autorità di pubblica sicurezza, che "ove autorizzi ... il trasporto, appone il visto sull'avviso", che deve sempre accompagnare il trasporto delle armi" (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 34 e 50 del relativo regolamento). La L. n. 110 del 1975, art. 18, con disposizione di carattere generale, prevede, poi, che
"salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi ... ecc.".
Orbene, dalle disposizione citate risulta chiaramente che il trasporto delle armi è subordinato non solo all'autorizzazione della p.s., che ne condiziona il rilascio alla verifica della compatibilità del trasporto - "fuori del proprio negozio o opificio" o del luogo in cui il privato le detiene (luoghi in cui le armi debbono essere custodite con "ogni diligenza" - L. n. 110 del 1975, art. 20) - alle esigenze dell'ordine pubblico (si faccia l'ipotesi di gravi tumulti di piazza, che sconsigliano il trasporto in quel determinato momento), ma anche alla adozione di precise cautele indicate nella stessa autorizzazione o, in via generale, dalla L. n. 110 del 1975, art. 18.
Ne deriva, quindi, che in mancanza dell'autorizzazione non può configurarsi il reato di cui alla citata L. art. 18, che presuppone la esistenza della autorizzazione al trasporto e la violazione delle modalità della sua esecuzione.
Ma da questa ricostruzione consegue, altresì, che, contrariamente a quanto ritenuto dal pur costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo, cass. 6 dicembre 1999, n. 395, RV. 215146) - il discrimine tra il "porto" e il "trasporto" è dato, non dalle modalità con le quali le armi vengono "trasferite" da un luogo all'altro del territorio nazionale, ma dalla esistenza o meno dell'autorizzazione a detto trasferimento da parte della p.s., per cui in mancanza di questa il contravventore incorre nel generale divieto di porto in luogo pubblico di arma, punito ai sensi della L. 4 ottobre 1974, n. 497, art. 12 e 14 (se si tratta di arma comune da sparo), così come colui che detiene armi senza averne fatta denunzia risponde del reato di cui agli artt. 10 e 14 della stessa legge, indipendentemente dal motivo per cui l'arma è detenuta.
Pertanto, poiché nella fattispecie, non è dubbio, come peraltro risulta dallo stessa impugnazione, che il ricorrente, al quale era stata revocata la licenza di porto d'arma, non ha chiesto l'autorizzazione al trasporto del fucile da caccia da lui detenuto, ricorre il contestato delitto di cui alla L. n. 497 del 1994, artt. 12 e 14. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non sussistendo le condizioni per escluderne l'applicazione, anche al versamento della somma di Euro cinquecento a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro cinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2006