Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/2002, n. 15330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15330 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
1 5 330 02 ESENTE BALL IMPOSTA DI TAUR BOLLO DI REGISTRO E Oggetto DA OGNI ALTRA TASSA razione coniugi. (Art. 19 Legge 6 marzo 1987 .74) NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 10 Dott. Angelo Grieco Cons. Rel. 13947/00 Dott. Giuseppe Vito A Magno Cron. 35755 Dott. Francesco Maria Fioretti Consigliere Dott. Francesco Felicetti Consigliere Rep. Dott. Sergio Di Amato Consigliere Ud. 05/07/02 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: ND AN, elettivamente domiciliato in Campagna- no, presso ER AB Quaglieri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Pasquale AB, giusta procura speciale a margine del ricorso - ricorrente
contro
RI TT, elettivamente domiciliata in Napoli, presso l'Avvocato Rosario Rusciano, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso controricorrente th e sul ricorso incidentale proposto da: 1519 1 2002 3 RI TT, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa ricorrente incidentale
contro
ND AN, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso - controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 2120/99, depositata in data 11.10.1999, della corte d'appello di Napoli. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/07/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito AN Magno;
Sentito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Rosario Rusciano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con ricorso al presidente del tribunale di Napoli, depositato il 14.5.1992, RI TT, premesso di aver contratto matrimonio, il 30.7.1977, con ND An- tonio, dal quale aveva avuto una figlia, RI ER, all'epoca ancora minorenne, chiese la separazione personale dal marito, con addebito a carico di costui, ed un congruo assegno di mantenimento, per se stessa e на 2 per la figlia. All'udienza presidenziale del 2.7.1992, fallito il tentativo rituale di conciliazione, il presidente del tribunale affidò alla ricorrente la figlia minorenne e pose a carico del ND l'obbligo di corrispondere mensilmente, quale contributo per il mantenimento di quest'ultima, un assegno di Lire 1.300.000. Instauratosi il contraddittorio, il convenuto spiegò domanda riconvenzionale, chiedendo che la separazione fosse pronunziata per colpa della moglie;
quindi il giudice istruttore, con ordinanza in data 7.6.1993, modificò parzialmente il provvedimento presidenziale, ponendo a carico del ND anche un assegno mensile di Lire 400.000 a favore della moglie. Con sentenza depositata il 23.1.1998, il tribunale: dichiarò la separazione personale di detti coniugi, condannò il ND a corrispondere alla moglie, per il mantenimento della figlia (frattanto divenuta maggiorenne, ma non ancora autosufficiente perché stu- dentessa), la somma mensile di Lire 2.000.000, rivalu- tabile secondo indici ISTAT, dichiarò compensata fra le parti una metà delle spese del giudizio e pose l'altra metà a carico del ND. 2.- Avverso tale sentenza propose appello il ND, con ricorso depositato il 9.3.1999, chiedendone la r 3 riforma mediante l'eliminazione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie (stabilito in Lire 800.000 mensili in motivazione, senza che il relativo provvedimento fosse riportato in dispositivo), la riduzione а Lire 1.500.000 mensili del contributo di mantenimento a favore della figlia e la compensazione totale delle spese di giudizio. Resistette la RI, proponendo anche appello inciden- tale, con cui chiese la correzione dell'errore mate- riale consistente nella mancata trascrizione in dispo- sitivo della condanna del ND alla corresponsione dell'assegno mensile di Lire 800.000 a favore di essa medesima: chiese, inoltre, la dichiarazione di addebito della separazione al marito, l'aumento dell'assegno di mantenimento mensile fino a Lire 1.000.000 per sé medesima e fino a Lire 3.000.000 per la figlia, con efficacia dal momento della proposizione del ricorso e, infine, la condanna del ND al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 3.- La corte napoletana, con la sentenza citata in epigrafe, corresse l'errore materiale denunziato dal- l'appellante incidentale, nel senso da lei richiesto (ed altro errore contenuto nella motivazione); rigettò, per il resto, l'appello incidentale e, accogliendo par- zialmente l'appello principale, ridusse il contributo 4 th di mantenimento della figlia, già posto a carico del ND, a Lire 1.500.000 mensili, confermando quello a favore della moglie in Lire 800.000 mensili, con rivalutazione;
confermò le rimanenti disposizioni della sentenza impugnata e compensò interamente fra le parti le spese del giudizio d'appello. 4.- Per la cassazione di tale sentenza ND AN propone ricorso, articolato in due motivi:
4.1 violazione degli articoli 156 c.c. e 116 c.p.c. e vizio di motivazione (articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.), con riferimento alla prova della situa- zione economica della famiglia prima della separazione e dei redditi di ciascuno dei coniugi ed alla compara- zione delle rispettive situazioni economiche, al fine di stabilire la spettanza e l'ammontare dell'assegno di mantenimento a favore della moglie;
4.2 - violazione degli articoli 91 e 92 c.c. (rectius, c.p.c.), relativamente alla sopportazione delle spese del giudizio di primo grado, confermata dalla sentenza d'appello. 4.3 - Resiste RI TT mediante controricorso e propone ricorso incidentale, contenente due motivi, il primo dei quali è articolato in due profili di censura, concernenti rispettivamente la mancata pronunzia di Ниaddebito della separazione al marito e la misura degli 5 assegni di mantenimento;
il secondo riguarda il regola- mento delle spese del doppio grado di giudizio. ND AN ha proposto controricorso al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 5.- Va disposta, preliminarmente, la riunione dei ricorsi, principale ed incidentale, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c.. 6.- Deve essere quindi, trattato innanzitutto, per ragioni di priorità logica e giuridica, il primo motivo del ricorso incidentale, concernente, sotto un primo profilo di censura, l'omessa dichiarazione di addebito della separazione al marito (violazione e falsa appli- cazione degli articoli 143, 151, secondo comma, 156, primo e secondo comma, C.C. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia). La censura è infondata, avendo la corte di merito anno- tato, succintamente ma con chiarezza, che "dagli atti non emerge alcun serio elemento a sostegno della decla- ratoria di addebito", ed avendo aggiunto che i fatti indicati dalla RI nel ricorso per separazione, come le “frustrazioni lavorative", oltre ad essere di carat- tere generico, erano stati poi accantonati nelle suc- На cessive difese. In altre parole, non risulta al giudice Я 6 di merito (la cui valutazione, sorretta da una motiva- zione sufficiente, è insindacabile in questa sede), data la genericità delle accuse e degli elementi addotti, che la pretesa violazione (da parte del mari- to) di alcuni dei doveri coniugali derivanti dall'arti- colo 143 C.C. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale: caso in cui cor- rettamente è pronunziata la separazione senza addebito (Cass. n. 12130/2001). 7.- Il secondo profilo di censura, concernente la misura degli assegni di mantenimento dovuti da ND AN alla moglie ed alla figlia (violazione e falsa applicazione degli 151, secondo comma, 156, primo e secondo comma, C.C., 116, 117, 213, 228 c.p.c.) ed il primo motivo del ricorso principale, concernente la spettanza e la misura dell'assegno di mantenimento, confermato dalla corte di disposto dal tribunale e merito a favore di RI TT, debbono essere trattati congiuntamente in quanto criticano, da opposti punti di vista, lo stesso capo di sentenza. Entrambe queste censure sono infondate e, per certi aspetti, inammissibili. Sostiene, invero, il ricorrente principale censurando la sentenza impugnata sotto due profili, per violazione degli articoli 156 C.C. (condizioni relative al H regolamento dei rapporti patrimoniali fra coniugi (valutazione delle prove) e per separati) e 116 c.p.c. vizi di motivazione che il giudice a quo non ha dell'insussistenza, nel caso di specie, tenuto conto dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento, fra cui quello relativo all'addebitabi- lità della separazione, e non ha adeguatamente valutato le risultanze probatorie, con riferimento al tenore di vita della famiglia prima della separazione ed al raffronto fra i rispettivi redditi dei coniugi. L'infondatezza della prima censura deriva dalla consi- derazione che l'articolo 156 C.C., primo comma, non - come mostra di subordina il diritto al mantenimento al fatto che la separazione ritenere il ricorrente sia addebitabile al coniuge onerato, bensì al fatto che essa non sia addebitabile al beneficiario. Pertanto, il mantenimento spetta (se concorrono tutte le altre condizioni) al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, anche se essa non sia addebitabile neppure alla controparte onerata (Cass. n. 8153/1987). Fermo questo presupposto, il diritto all'assegno di mantenimento, in caso di separazione dei coniugi, sorge quando il potenziale beneficiario non fruisce di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di the vita analogo a quello goduto durante la convivenza 8 matrimoniale, purché sussista disparità di condizione economica fra le parti (fra le più recenti, Cass. nn. 12136/2001, 3291/2001, 3490/1998, 7630/1997). Orbene, quanto al deterioramento del tenore di vita subito dalla RI per effetto della separazione, alla mancanza di adeguati redditi propri ed alla disparità di condizione economica fra i coniugi, la corte di merito ha adeguatamente motivato la propria decisione, sia giudicando, in base agli elementi acquisiti, "che debba essere confermato il giudizio del Tribunale" sia considerando altre circostanze, come la necessità della donna - il cui reddito è costituito dallo stipendio, -quale impiegata regionale di ricorrere ad un prestito e di cambiare abitazione, a fronte di una ben più elevata capacità di reddito del marito, derivante dalla sua attività di imprenditore edile e da un discreto patrimonio immobiliare. La censura sul punto è, quindi, inammissibile giacché, in assenza dei denunziati vizi di carenza o illogicità della motivazione, la prospettazione contenuta nel ricorso si risolve in una implicita richiesta di riesame, non consentito in questa sede di legittimità, del materiale probatorio acquisito e vagliato nel corso del giudizio di merito. Ugualmente inammissibile, in quanto postula rivaluta- fly 9 ゆ zioni del merito, non consentite in questa sede, è la richiamata censura contenuta nel primo motivo del ricorso incidentale, concernente la misura degli asse- gni di mantenimento, equamente fissati dalla corte d'appello in Lire 800.000 mensili a favore della RI ed in Lire 1.500.000 mensili (entrambi rivalutabili) a favore della figlia, in base ad argomentazioni logiche, che utilizzano "tutti i dati di orientamento acquisiti al processo" ed anche, in parte, quelli derivanti da nozioni di comune esperienza (articolo, 115, secondo comma, c.p.c., comunque non censurabili in sede di legittimità: cfr. Cass. n. 421/1987), come l'entità della somma mensile necessaria per soddisfare i bisogni ordinari, non anche quelli superflui, di una studen- tessa universitaria, figlia di genitori aventi la capacità economica acclarata in giudizio. 8.- Il ricorrente principale e la ricorrente incidentale, col secondo motivo dei rispettivi atti d'impugnazione, censurano, da opposte angolature, la sentenza della corte d'appello per violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., con riferimento alla distribuzione dell'onere delle spese di giudizio. In particolare, il ricorrente principale si duole fly -l'atto d'appello del fatto come già aveva fatto con Я 10 che metà delle spese processuali di primo grado fossero state messe a suo carico dal tribunale;
la ricorrente incidentale critica, invece, il regolamento delle spese, operato dalla corte d'appello, in relazione ad entrambi i gradi di merito del giudizio (conferma della decisione del tribunale, sul punto delle spese, e compensazione per intero di quelle del giudizio d'appello). Entrambe le doglianze sono inammissibili. In conformità a costante giurisprudenza di questa suprema corte (cfr., fra le molte, Cass. nn. 5988/2001, 3272/2001, 12431/2000, 8889/2000, 5390/2000, 9762/1997, 473/1987), da cui questo collegio non intende disco- starsi, la valutazione circa l'opportunità della com- pensazione, totale o parziale, delle spese processuali, nei casi previsti dall'articolo 92, secondo comma, c.p.c., rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito, non è soggetta al sindacato di legittimità; salvo che sia violato il divieto, derivante dall'arti- colo 91, stesso codice, di porre dette spese, anche in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa o che i motivi della compensazione risultino illogici erronei. Nel casc di specie, nessuna delle parti può dirsi to- talmente vittoriosa, avuto riguardo sia alle reciproche thy 11 s richieste iniziali di addebito sia alla spettanza ed alla misura degli assegni di mantenimento. Inoltre, la corte d'appello ha motivato in modo ineccepibile tanto la conferma della decisione sulle spese del giudice di primo grado (per resistenza del ND all'obbligo di nella giusta misura, al mantenimento deiprovvedere, familiari), quanto la compensazione totale delle spese del giudizio d'appello (per la reciproca soccombenza ed il ridimensionamento dell'obbligazione pecuniaria dell'appellante).
9. In conclusione, per le ragioni esposte, entrambi i ricorsi debbono essere rigettati. 10.- Sussistono giuste ragioni per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio (di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 5 luglio 2002. Il presidentesidente Il consigliere est. Melo Grize reles CASSAZIONE URTE SUPLE Chile Prime i IL CANCELLIERE Deposit Andrea Bianchi jl 300TT 200212. IL CANCELLIE