Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2002, n. 7599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7599 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
5/02 0REPUBBLICA ALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill mi Sigg ri Magistrati: R.G.N.22027/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Cron. 21077 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Ud. 19.3.02 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TO SA, elettivamente domiciliata in Torino al Corso Vinzaglio n.5 presso l'avv. Ettore Gliozzo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
AT AO in proprio e quale legale rappresentante della DAS- MAC s.n.c. di TI LO
- intimati -
0 15 1 avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.2616 del 3.6.1999, reg.gen.n.450/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3.6.1999 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello proposto da TI DR nei confronti di TI LO e della DAS.MAC. s.n.c. di TI LO, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando il rigetto delle domande della TI. Osservava in motivazione, in relazione alla domanda di inquadramento nel 4° livello, che il presupposto contrattuale dell'inquadramento nel superiore livello è l'avere acquisito un'esperienza professionale di diciotto mesi nel medesimo settore merceologico e che la circostanza non era stata provata dal libretto di lavoro, dal quale non risultava in quale settore avesse acquisito esperienza, salvo che l'ultimo periodo, nel quale aveva lavorato quale banconista di macelleria, ma che sommato a quello svolto presso l'appellato non superava i 18 mesi. In ordine alla richiesta di lavoro straordinario osservava che le testi, che avevano confermato la sua prestazione, avevano indicato diversi orari di lavoro, altri testi avevano, invece, confermato la prestazione di quaranta ore settimanali. L'accertamento era complicato dal fatto che l'orario di lavoro non era uniforme, ma -2- continuato solo nelle giornate di venerdì e sabato, e diverso tra i dipendenti che si alternavano in turni. Infine risultando dalle buste paga della TI che le erano stati corrisposti con una certa frequenza compensi per lavoro straordinario. Si doveva concludere che l'appellante non avesse assolto al suo onere di provare che ve ne fosse stato altro non retribuito. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la TI, gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, pur denunziando anche la violazione di non precisate norme di diritto, censura con il primo profilo la logicità della motivazione della sentenza impugnata, che avendo accertato che la ricorrente era addetta alla confezione ed alla vendita di cibi ad un banco di gastronomia, ha escluso che la stessa avesse l'anzianità di diciotto mesi nel medesimo settore merceologico, quando dal libretto di lavoro, preso in esame dalla sentenza impugnata, oltre al mese presso la macelleria, risultavano altri diciotto mesi di lavoro presso aziende commerciali di alimentari. La censura è fondata. Il Tribunale ha interpretato le clausole contrattuali sull'inquadramento nel terziario nel senso che tra la aiutante commessa di quinto livello e la commessa di quarto livello non vi è differenza di mansioni, ma di esperienza professionale, rilevando che per l'accesso alla categoria superiore sono necessari 18 mesi di esperienza nel medesimo settore merceologico. Ha altresì ritenuto la macelleria rientrasse nel medesimo settore alimentare cui appartengono gli -3- esercizi di gastronomia. Ha, però, illogicamente escluso che il libretto di lavoro provasse l'esperienza nel settore per i periodi di lavoro dal 2.5.86 al 5.12.86 e dal 5.12.1990 al 18.11.1991, quando la ditta o la ragione sociale dei datori di lavoro (NE NI, Negozio alimentari e Emporio Gastronomico s.r.l) documentava l'appartenenza al settore merceologico. Con il secondo motivo la ricorrente censura la motivazione sull'accertamento dell'orario in quanto in contrasto con le ammissioni del TI, secondo le quali avrebbe la TI avrebbe lavorato 7.30 ore al giorno per cinque giorni e 5 ore il sabato. Censura poi l'attendibilità delle deposizioni perché all'orario di chiusura occorre aggiungere i tempi per la pulizia dei banchi e l'avere ritenuto attendibili alcuni testi invece di altri. Conclude che si sarebbe dovuta ammettere consulenza tecnica o valutare equitativamente la prestazione straordinaria. Le censure sono infondate o inammissibili. Se il TI ha indicato l'orario di apertura del negozio in 42.5 ore settimanali, ma non quello di lavoro della ricorrente. Avendo il Tribunale accertato che vi era una turnazione tra i dipendenti non si puo desumere dall'apertura del negozio l'orario di lavoro. In ordine alla questione delle pulizie dei banconi e del prolungamento dell'orario di lavoro rispetto alla chiusura, non vengono trascritte le deposizioni dei testi in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, cfr. Cass. nn. 2838, 4684, 4754, 11386 del 1999 e n.2802 del 2000, sicchè è impedito al -4- Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure, che vanno pertanto ritenute inammissibili. Quanto poi alla attendibilità dei testi, le qualità rispettivamente di sorella ed amica indicate dalla ricorrente delle due testi. che il Tribunale ha ritenuto inattendibili perché indicavano orari diversi, conferma piuttosto che smentire la logicità della valutazione del Tribunale. Escluso l'accertamento di una prestazione di lavoro straordinario, oltre quello retribuito, in busta paga non si poteva procedere ad una valutazione equitativa del credito mancando il presupposto della certezza del diritto richiesta dall'art. 432 c.p.c. In conclusione va accolto il primo motivo, rigettato il secondo, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviata la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Genova. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma il 19.3.2002 I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 Il Presidente O T A Il Consigliere est. d he ak L T . R L , A N O ' A S B L 3 L E I 7 E P D - S D 8 I - A I Still N T 1 S S G 1 N O O E P S E A IL CANCELLIERE I M G D I Depositato in Cancelleria A G E A E , 23 MAG. 2002 O L D O T R T E I T T A S R L I IL CANCELLIEREElle I N L G E D oggi, E E S E R O D