Sentenza 28 gennaio 2002
Massime • 1
Nei processi cumulativi, il giudice può emettere l'ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. quando, in presenza di un litisconsorzio necessario e in caso di richiesta di tutte le parti istanti nei confronti di tutti i convenuti, la medesima definisca tutte le cause; diversamente, può emetterla se le cause siano scindibili, previa separazione - da considerarsi implicitamente disposta con l'ordinanza - e deve, invece, rifiutarla in ipotesi di cause inscindibili; corrispondentemente, emanata l'ordinanza, la stessa acquista efficacia di sentenza e può essere impugnata se tutti gli intimati rinunciano alla sentenza, mentre, in caso di rinuncia solo da parte di alcuni, tale effetto si produce o meno a seconda che le cause siano scindibili o inscindibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR IN, TI SI, TI IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 39, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CARDILLI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AS SPA, con sede in Milano, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE LIBIA 138, presso lo studio dell'avvocato ROMANO GRANOZIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
RR AN, RR RN, AZD US/G ROMA, TI FR, TI GIANFR, TI FI, TI IN;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 11116/99 proposto da:
TI IN, TI FI, TI FR, TI CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 39, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CARDILLI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AS SPA, RR AN, RR RN, AZD US/G RM, AR IN, TI IO, TI SI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1372/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 10/04/98 e depositata il 23/04/98 (R.G. 2015/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Giuseppe BALDI (per delega Avv. R. CARDILLI);
udito l'Avvocato Romano GRANOZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 7.3.1985 l'autoambulanza dell'US RM 24 condotta da GA MI rimaneva coinvolta in un incidente stradale e OT SV, da essa trasportato, perdeva la vita.
Nei confronti del conducente si procedeva penalmente per il delitto di omicidio colposo.
Chiusosi il procedimento penale con la condanna dell'imputato, LI IN, OT ON, BI, IN, NC, AL, RL convenivano innanzi al tribunale di Roma GA AN ed NE, eredi di GA MI, la AS spa, assicuratrice dell'autoambulanza, e la US RM 24 per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della morte di OT SV. Costituitisi in giudizio, la AS ed i GA resistevano. A richiesta delle parti istanti il giudice istruttore emetteva in data 31.10.1995 ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., con la quale condannava i GA e l'US RM 24 al pagamento di lire 78.141.000 alla LI, di lire 55.875.000 ciascuno a OT BI e ON, di lire 15.000.000 ciascuno agli altri OT e la AS al pagamento di lire 24.563.000 alla LI, di lire 17.563.000 ciascuno a OT BI e ON, di lire 4.715.000 ciascuno agli altri.
I GA e la AS rinunciavano alla sentenza;
la AS proponeva, quindi, appello;
la LI e gli OT resistevano e proponevano appello incidentale;
resistevano pure i GA e l'azienda US RMG, la quale chiedeva -tra l'altro- di essere estromessa dal giudizio.
La Corte di appello di Roma, con sentenza resa il 10.4.1998, dichiarava inammissibile l'appello incidentale;
accoglieva quello principale;
dichiarava il difetto di legittimazione dell'US;
compensava le spese del doppio grado, motivando come segue. La dichiarazione della LI e degli OT di non aderire alla rinuncia è priva di effetti;
l'appello incidentale è inammissibile, dovendo il "quantum" essere liquidato dal giudice di primo grado con la sentenza definitiva;
a seguito della istituzione della gestione a stralcio, trasformata in gestione liquidatoria affidata a commissari straordinari, nei rapporti concernenti le US sono subentrate le regioni;
aderendo alla richiesta legittimamente avanzata dall'INAIL, la AS ha prima messo a disposizione e poi pagato al detto istituto il massimale residuo, sicché non può essere condannata al pagamento di somme eccedenti il massimale stesso per interessi e danni da ritardato pagamento.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la LI, OT ON, OT BI, deducendo tre motivi;
ha resistito con controricorso la AS;
hanno proposto ricorso incidentale adesivo gli altri OT;
la LI e gli OT hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. siccome proposti contro la medesima sentenza.
Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, non soddisfacendo al requisito - comune a questo tipo di ricorso (Cass.
5.10.1998 n. 9862)- dell'esposizione sommaria dei fatti sia pure in forma indiretta attraverso i motivi.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 186 quater e 343 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale -si sostiene è illegittima e, comunque, immotivata in quanto non vi era altro mezzo per impedire la formazione del giudicato sul "quantum", una volta che avevano rinunciato alla sentenza, oltre alla AS, i GA e la causa che li concerneva era scindibile.
Parimenti illegittima e contraddittoria è - si prosegue - la declaratoria di difetto di legittimazione dell'US, dal momento che essa non solo non ha proposto impugnazione incidentale, ma non ha neppure rinunciato alla sentenza, sicché la relativa questione non era devoluta al giudice di appello, rimanendo nel potere decisionale di quello di primo grado.
Occorre rilevare che l'ordinanza anticipatoria di condanna emessa a norma dell'art. 186 quater c.p.c. è un provvedimento a cognizione piena ed a decisione semplificata, che partecipa della natura della categoria di appartenenza, e, pur costituendo titolo esecutivo, è suscettibile di venire revocato con la sentenza che definisce il giudizio, ma può acquistare l'efficacia della sentenza e diventare impugnabile in caso di estinzione del giudizio o di rinuncia alla sentenza da parte dell'intimato.
La finalità acceleratoria viene, quindi, attuata con la tecnica dell'anticipazione della tutela e della trasformazione dell'ordinanza decisoria in provvedimento impugnabile. La dottrina è divisa sull'ammissibilità dell'ordinanza nei processi cumulativi sia dal lato attivo che da quello passivo e la stessa divisione si registra nella giurisprudenza di merito, che sembra, tuttavia, privilegiare la soluzione negativa.
Gli argomenti spesi a favore di entrambe le soluzioni sono di rilievo, ma è da preferire una soluzione che, senza ledere il principio del litisconsorzio, sia coerente con lo scopo di semplificazione e deflazione perseguito dal legislatore. Il criterio interpretativo è quello - desumibile dal primo comma dell'art. 186 quater - che la ordinanza deve provvedere sulle spese e, cioè, deve contenere una statuizione che presuppone la definizione del giudizio;
in relazione a tale criterio occorre distinguere le varie ipotesi di cumulo.
In caso di litisconsorzio necessario la decisione non può che essere unitaria e l'ordinanza o definisce tutte le cause o non può essere emanata.
Nelle cause separabili ciascuna causa diventa autonoma con la separazione ed il ricorso all'ordinanza è consentito anche se possono essere definite solo alcune cause.
Insomma, nei processi cumulativi, salvo che non vi siano le condizioni perché l'ordinanza definisca tutte le cause, l'ammissibilità di essa dipende dalla scindibilità o inscindibilità delle cause.
Simmetricamente lo stesso criterio vale per la rinuncia alla sentenza, di tal che, ove il processo sia cumulativo, in tanto l'ordinanza si trasforma in provvedimento impugnabile in quanto tutti gli intimati rinuncino alla sentenza, rimanendo altrimenti priva di effetti, a meno che le cause non siano separabili, nel qual caso è sufficiente che rinuncino gli intimati di ogni singola causa. Si può, pertanto, verificare che non debba emettersi la sentenza per alcune cause, essendosi l'ordinanza trasformata in provvedimento impugnabile, e debba emettersi per altre con prosecuzione del giudizio a questo fine innanzi al giudice di primo grado. In conclusione, nei processi cumulativi il giudice può emettere l'ordinanza di cui all'art. 186 quater, se la stessa sia richiesta da tutte le parti istanti e nei confronti di tutti i convenuti, mentre nel caso opposto può emetterla a condizione che le cause siano scindibili e previa separazione - da considerare implicita nell'ordinanza- e deve, invece, rifiutarla in caso di inscindibilità delle cause.
Corrispondentemente, una volta che l'ordinanza sia emessa, se tutti gli intimati rinunciano alla sentenza, l'ordinanza acquista l'efficacia di sentenza e può essere impugnata, mentre nell'ipotesi inversa l'effetto indicato si produce o meno a seconda che le cause siano scindibili o inscindibili, non valendo nelle cause inscindibili la rinuncia che provenga da alcuni soltanto degli intimati ad operare la trasformazione dell'ordinanza in provvedimento impugnabile.
Nella specie, mentre la AS ed i GA hanno rinunciato alla sentenza, altrettanto non ha fatto la US e, pertanto, si tratta di stabilire se la rinuncia sia totalmente priva di effetti o lo sia in una certa misura.
A questo fine va rilevato che in materia di responsabilità civile automobilistica, qualora il danneggiato cumuli l'azione diretta ex art. 18 L. 990/1969 contro l'assicuratore con l'ordinaria azione risarcitoria nei confronti del conducente del veicolo, il proprietario di questo e non pure il conducente riveste la qualità di litisconsorte necessario (Cass.
6.11.1996 n. 9647; Cass. 24.2.1998 n. 1976). Ne consegue che la rinuncia alla sentenza da parte dei GA, eredi del conducente dell'autoambulanza, è valsa a rendere impugnabile l'ordinanza nella parte che li concerne, ma l'analoga rinuncia della AS non ha prodotto lo stesso effetto, essendo mancata la rinuncia dell'US, litisconsorte necessario nella causa riguardante la detta società assicuratrice.
In questa situazione l'ordinanza avrebbe potuto essere impugnata dai GA e non lo è stata;
essa è stata, invece, impugnata dalla AS e non avrebbe potuto esserlo, non essendosene completata la trasformazione in provvedimento impugnabile con il mezzo dell'appello a causa della mancata rinuncia dell'US. Il difetto di provvedimento impugnabile si risolve in inammissibilità dell'appello della AS, che a norma dell'art. 382 c.p.c. comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata
(Cass. 5.6.1996, n. 5272) con effetto in favore di tutti i danneggiati appellati (LI e OT).
Rimane, ovviamente, ferma la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale già pronunciata dalla sentenza qui impugnata.
Sono assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principale;
con tali motivi, in particolare, si deduce: 1) (secondo motivo) violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1888, 2041 c.c., 18, 22, 27, 28 L. 990/1969 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., censurandosi la sentenza impugnata a) per non avere considerato che la AS non ha fornito, come avrebbe dovuto, prova del massimale;
b) per avere detratto dal massimale anche spese sopportate dall'INAIL per altri danneggiati;
c) per non avere provveduto alla riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati a mente dell'art. 27 L. 990/1969; 2) (terzo motivo) violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 97, 186 quater c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendosi che assurda ed illegittima è l'operata compensazione delle spese di lite nei confronti dei GA, parti sicuramente soccombenti.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di appello e di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso principale;
assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione il 20 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2002