Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
La consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non è esclusa dal fatto che la ricezione della droga si sia svolta sotto il controllo della polizia giudiziaria nell'ambito di un'operazione di "consegna controllata".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2009, n. 10302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10302 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 09/01/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 9
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 022692/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA IE, N. IL 10/07/1947;
2) CH ON AR YDALBA, N. IL 25/11/1965;
avverso SENTENZA del 03/12/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per annullamento con rinvio;
uditi i difensori Avv.ti SCALISE Gaetano in sostituzione dell'Avv. PESCIAROLI RO, per FA;
Avv.to MARTELLUCCI Gaetano per CH ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del giudice per le indagini preliminari di Viterbo, resa all'esito di giudizio abbreviato, AN RO e BE DO IA AL venivano dichiarati colpevoli di aver ricevuto, per posta, gr. 469,401 di cocaina (con principio attivo pari al 70%, da cui erano ricavabili 2190 dosi medie singole) destinata alla cessione a terzi, e venivano condannati, concesse le attenuanti generiche e quella del rito, alla pena di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione e L. 22.244.450 di multa. La Corte di appello di Roma confermava tale decisione.
Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso a questa Corte. AN deduce: 1) difetto di motivazione e violazione di legge per avere la corte di appello ritenuto la sussistenza di un reato di "offerta in vendita" dello stupefacente, diverso dalla contestata ricezione, e del quale non sussisteva prova alcuna;
2) difetto di motivazione per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato, non essendosi fornita motivazione soddisfacente sul perché la ricezione del plico per conto della BE dovesse comportare concorso nel reato.
Nell'interesse della BE vengono formulati i seguenti motivi:
1) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla consumazione del reato;
la corte di appello, osserva la ricorrente, ha risolto tale questione facendo riferimento all'ipotesi di "offerta in vendita", ma anche tale affermazione, che comunque doveva essere provata, non tiene conto delle censure, già sollevate con l'appello, circa la configurabilità del reato consumato;
la Corte non ha detto perché, pur non essendovi stata la consegna della droga - si era trattato infatti di una consegna "pilotata" - gli imputati dovessero rispondere del reato consumato e non del solo tentativo;
2) violazione di legge per le modalità con cui si è proceduto alla apertura del plico contenente lo stupefacente, senza dare avviso al difensore già nominato;
3) violazione dell'art. 521 c.p.p. per difetto di correlazione tra l'ipotesi di reato contestata, la ricezione, e quella di offerta in vendita invece ritenuta. Le censure dei ricorrenti attinenti alla rispettiva responsabilità sono infondate.
Deve preliminarmente escludersi la violazione dell'art. 353 c.p.p., attinente alla acquisizione di plichi o corrispondenza da parte della polizia giudiziaria, atteso che, come esattamente hanno messo in luce entrambi i giudici di merito, nella specie era noto che il pacchetto conteneva la sostanza stupefacente e pertanto il relativo sequestro si configurava come sequestro del corpo di reato, cui poteva procedere direttamente la polizia giudiziaria;
peraltro il sequestro è stato convalidato e non impugnato.
Correttamente i giudici di merito, sulla base delle risultanze processuali, hanno ritenuto il pieno coinvolgimento di entrambi gli imputati nella ricezione del pacchetto contenente la cocaina, con la consapevolezza del suo contenuto, tanto desumendo dallo stesso svolgimento dei fatti che hanno visto il AN non solo disponibile a rendersi destinatario del pacco, proveniente dalla città natale della BE in Colombia, al posto della donna e senza una reale ragione giustificativa di ciò, ma altresì mostrare attivo interessamento e apprensione circa l'arrivo del medesimo (che per di più era indirizzato ad un nome di donna fittizio, pur essendo pacificamente destinato alla BE, con la quale il AN all'epoca aveva una relazione sentimentale) di cui ripetutamente chiedeva notizie ai postini di zona e di cui finalmente riceveva la consegna nel suo ufficio;
nonché da considerazione logiche pienamente condivisibili relative alla inverosimiglianza della tesi sostenuta dai due di non essere a conoscenza del contenuto di stupefacente, tesi insostenibile in considerazione e delle anzidette circostanze di fatto e del rilevante valore dello stupefacente stesso.
Altrettanto correttamente è stata ritenuta la piena consumazione del reato, collegata alla ricezione dello stupefacente (così come contestato) realizzatasi nel momento in cui il AN riceveva il pacco presso la propria impresa commerciale. Al riguardo è sufficiente osservare che la consumazione del reato non è esclusa dalla circostanza che l'operazione si sia svolta sotto il controllo della Guardia di Finanza, attraverso una operazione di "consegna controllata", atteso che nel lasso di tempo, sia pure breve, intercorso tra la consegna del plico al AN e quello dell'intervento degli agenti che hanno proceduto al suo arresto (rinvenendo il pacco nell'ufficio del medesimo), quest'ultimo ha acquistato una disponibilità autonoma sulla cosa, sia pure momentanea e di breve durata, sufficiente a dar vita alla contestata ipotesi consumata (v. sez. 4, 15.3.1995 n. 5901 rv. 201688; sez. 2, 17.11.1992 n. 47 rv. 193156; sez. un. 27.10. 1999 n. 19 rv. 214642). Risulta pertanto ultroneo il riferimento alla ipotesi di offerta in vendita contenuto nella sentenza della Corte di appello, censurato dai ricorrenti sotto il profilo della immutazione del fatto;
una volta raggiunta la prova, come correttamente dalla Corte di appello è stato ritenuto essere avvenuto, della ricezione del pacco da parte degli imputati, non vi era necessità alcuna di fare ricorso all'ulteriore fattispecie criminosa della offerta in vendita, essendo già completo ed esaurito il contestato reato nella forma della consumazione;
il detto riferimento tuttavia, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., non vizia la sentenza sotto il profilo censurato atteso che presupposto dell'offerta in vendita è, come espressamente dalla Corte di appello ritenuto, la piena disponibilità dello stupefacente da parte dei due imputati a seguito della ricezione del plico, e cioè proprio la condotta contestata ed accertata.
Deve invece trovare applicazione, come sollecitato dai ricorrenti in sede di discussione orale e trattandosi comunque di questione rilevabile di ufficio (v. sez. 6, 27.6.2006 n. 29360 rv. 235275), la L. n. 49 del 2006 che ha modificato il trattamento sanzionatorio previsto per il reato in esame, diminuendo (da otto a sei anni di reclusione) il minimo della pena detentiva prevista per il reato di cui all'art. 73 nelle ipotesi in cui il reato ha per oggetto, come nella specie, sostanze di cui alla tabella I. La nuova disposizione è sicuramente più favorevole (anche se la diminuzione riguarda solo la pena detentiva) e rilevante nel caso di specie atteso che la pena nei confronti degli imputati è stata determinata partendo da una pena detentiva di otto anni di reclusione e di L. 50 milioni e quindi nel minimo edittale, ma prendendo come punto di riferimento una pena che non è più attuale. Alla nuova determinazione della pena, in misura di due anni e otto mesi di reclusione ed Euro 11.556,00 di multa, può procedere questa Corte, in base all'art. 619 c.p.p., comma 2, potendosi ritenere che il giudice, che sulla anzidetta pena ha apportato la massima riduzione possibile per le attenuanti generiche e per il rito, abbia ritenuto adeguata al caso di specie il minimo della pena previsto per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla pena che ridetermina in anni due e mesi otto di reclusione per ciascun imputato ed Euro 11.556,00 di multa;
rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009