Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2010, n. 22636
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Sentenza 13 maggio 2010

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Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria conseguente all'esito positivo della prova dell'affidato al servizio sociale, il requisito delle disagiate condizioni economiche posto dall'art. 47, comma dodicesimo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) ricorre tutte le volte che la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere seriamente non solo le sue esigenze vitali, ma anche l'equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale. (Nella specie, si è ritenuto che dalla personalità della responsabilità penale discende che, se nessun reddito diverso da quello prodotto dal condannato può essere computato per estinguere la pena pecuniaria, specularmente detto reddito non è valutabile in via automatica in accrescimento di quello del condannato per escludere la sua condizione di disagio, pur dovendosene tener conto nella prospettiva dell'attenuazione dei suoi carichi familiari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2010, n. 22636
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22636
    Data del deposito : 13 maggio 2010

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