Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria conseguente all'esito positivo della prova dell'affidato al servizio sociale, il requisito delle disagiate condizioni economiche posto dall'art. 47, comma dodicesimo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) ricorre tutte le volte che la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere seriamente non solo le sue esigenze vitali, ma anche l'equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale. (Nella specie, si è ritenuto che dalla personalità della responsabilità penale discende che, se nessun reddito diverso da quello prodotto dal condannato può essere computato per estinguere la pena pecuniaria, specularmente detto reddito non è valutabile in via automatica in accrescimento di quello del condannato per escludere la sua condizione di disagio, pur dovendosene tener conto nella prospettiva dell'attenuazione dei suoi carichi familiari).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2010, n. 22636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22636 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/04/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1464
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 41780/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR AN, N. IL 14/04/1974;
avverso l'ordinanza n. 855/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE, del 29/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo NI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVA IN FATTO
Con ordinanza del 12/5/2009 il Tribunale di Sorveglianza Lecce, all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale del condannato NI EC, ha dichiarato estinta la pena detentiva al medesimo inflitta con sentenza definitiva del 7/10/2000 ma ha negato, allo stato, analoga estinzione con riguardo alla pena pecuniaria di Euro 44.104,42 di multa ritenendo indispensabile un separato accertamento sulla carenza reddituale ed impossidenza economica rilevanti ad impedire l'adempimento stesso. Il EC ha proposto nuova istanza ma il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, all'esito delle acquisizioni documentali e delle indagini affidate all'Agenzia delle Entrate ed alla GdF, nonché preso atto della documentazione socio-familiare dell'interessato, con ordinanza depositata il 27/10/2009 la ha respinta. Ha osservato il Tribunale che i due redditi da lavoro dipendente del EC e della moglie consentivano di far fronte alle esigenze di vita della famiglia (composta dai coniugi e da due figli), come attestato dalla possibilità di mantenere una vettura, e pertanto facevano escludere la condizione di grave disagio economico necessaria ad integrare la condizione di ammissibilità alla estinzione della pena pecuniaria. Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore del EC ha proposto ricorso il 16/11/2009 prospettando la violazione di legge commessa con la indebita utilizzazione, a sostenere l'adeguatezza reddituale del richiedente, dei redditi del coniuge e con la affermazione della esistenza di una adeguatezza reddituale nel caso contraddetta dall'onere di mantenimento dei figli gravanti su di un reddito di assoluta modestia (sicché l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria avrebbe indotto gravi squilibri del bilancio familiare). OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento, essendo palese la denunziata violazione dell'art. 47 comma 12 Ord. Pen. commessa dal giudice del merito.
Giova rammentare come sia fermo l'indirizzo di questa Corte, palesato anche nei più recenti pronunziati (cfr. Cass. sentenze n. 5621 e n. 30113 del 2009), per il quale il requisito delle disagiate condizioni economiche, posto dalla testè rammentata norma al fine della adozione del provvedimento di estinzione della non riscossa pena pecuniaria, viene integrato le volte in cui la riscossione del debito possa compromettere seriamente non solo le sue esigenze vitali ma anche l'equilibrio del bilancio domestico del condannato (sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale). La norma sollecita dunque l'interprete ad una valutazione ad un tempo comparativa e complessiva, volta a rinvenire un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze statuali del recupero del credito per la pena pecuniaria e del recupero sociale del reo, non apparendo accettabile che la certezza del primo venga ad incidere, per la incidenza devastante della riscossione su condizioni di equilibrio reddituale assai precarie, sulla realistica aspettativa del secondo. Nello scrutinio delle condizioni reddituali del condannato deve poi essere ben chiarito che il c.d. reddito familiare dell'interessato, scrutinato al fine dell'esame del requisito in parola, non deve essere assunto come dato idoneo ex se, per la sua consistenza, ad escludere le allegate condizioni di disagio, posto che dalla personalità della responsabilità penale (e come ben rammentato da Cass. sent. n. 30113/2009) discende che, se nessun reddito diverso da quello prodotto dal condannato possa essere computato per estinguere la pena pecuniaria del predetto, specularmente detto ulteriore reddito non sarà valutabile in via automatica in accrescimento di quello del condannato per escludere la sua condizione di disagio. Di contro gli altri redditi familiari hanno indiscutibile rilievo per la verifica del preteso disagio economico nella prospettiva dell'attenuazione dei carichi familiari del condannato in presenza di ulteriori redditi, il primo ed i secondi essendo infatti concorrenti nel sostegno degli oneri del bilancio familiare.
Fatte tali premesse, è agevole rilevare gli errori commessi dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce:
1. il Tribunale ha in primo luogo sommato puramente e semplicemente al reddito del EC quello del coniuge, pervenendo ad una valutazione di adeguatezza del risultato e quindi in fatto accollando anche al coniuge l'onere di soddisfare i ratei in esecuzione della pena pecuniaria non riscossa;
2. l'ordinanza ha in secondo luogo del tutto omesso di valutare l'adeguatezza di siffatto reddito familiare a sopportare la riscossione mensile del reato dell'ingente importo insoluto della pena pecuniaria (risultante dalla quota della più lunga rateazione);
3. il Tribunale, in terzo luogo, ha fatto ricorso apodittico a sintomi di adeguatezza reddituale (la disponibilità di una vettura senza precisarne valore ed intestazione) ed ha mancato di analizzare, pur in sintesi, i carichi familiari (numero ed età della prole, scolarità, condizioni di salute etc.) gravanti prò quota sul reddito presumibile del EC.
Alla stregua di tali considerazioni, devesi quindi annullare l'impugnata ordinanza disponendo rinvio innanzi allo stesso Ufficio perché si proceda a nuovo esame facendo applicazione dei principi e dei criteri appena indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010