Sentenza 9 novembre 2004
Massime • 1
Allorché nei confronti della stessa persona siano emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, i termini di durata delle misure disposte con le ordinanze successive alla prima sono retrodatati al momento di esecuzione o notificazione di quest'ultima, purché i fatti in relazione ai quali sono applicate le ulteriori misure risultino commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza e siano legati a quelli per cui questa fu disposta dal rapporto di connessione qualificata di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. e sempre che le condizioni per l'emissione degli ulteriori provvedimenti coercitivi siano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti con cui sussiste la predetta connessione, restando irrilevante, ai fini dell'operatività del divieto della cosiddetta "contestazione a catena" e dei suoi effetti, la circostanza che quelle condizioni fossero, o non, desumibili dagli atti alla data dell'emissione della prima ordinanza o comunque in altri momenti anteriori a quello del citato rinvio a giudizio. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva attribuito rilievo dirimente alla circostanza che i gravi indizi di colpevolezza per i reati di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata posti a fondamento di ordinanza custodiale posteriore di circa due anni ad altra, emessa per associazione per delinquere, fossero emersi successivamente all'emissione di quest'ultima, inferendone automaticamente, come effetto, l'inapplicabilità, per questo solo fatto, dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.) V. Corte cost., 28 marzo 1986 n. 89; n. 221 e 349 del 1996; n. 20 del 1999; n. 244 del 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2004, n. 48357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48357 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
48 3 57 /04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA 57 DI CONSIGLIO
DEL 09/11/2004
SENTENZA
9.4361/04 N.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SOSSI MARIO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. MARCHESE ANTONIO
N. 024689/2004 2. Dott.SILVESTRI GIOVANNI 11
Π 3. Dott.DE NARDO GIUSEPPE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO 11
ha pronunciato la seguente Sextexan183
SENTENZA ORDINANZA--
sul ricorso proposto da :
N. IL 15/06/1952 1) ND ANTONIO
avverso ORDINANZA del 27/04/2004 ве TRIB. LIBERTA' di PALERMO о
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Аниа María De Sande SILVESTRI GIOVANNI
du wa chiests it righth del ricorso;
Con ordinanza del 27.4.2004, il Tribunale di Palermo respingeva l'appello presentato nell'interesse di DO IO avverso il provvedimento in data 9.3.2004 con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, rilevando che non poteva configurarsi la situazione di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p. per la ragione che il materiale indiziario posto a fondamento della misura cautelare -emessa il 5.6.2002 per il delitto associativo ex art. 416-bis e per tentata estorsione aggravata- era stato acquisito successivamente alla prima ordinanza cautelare, adottata il 3.10.2000 per il delitto associativo di cui all'art. 416 c.p., di talchè la decorrenza del termine di custodia cautelare non poteva essere retrodatata.
Il difensore dell'indagato proponeva ricorso per cassazione per denunciare la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 297, comma 3, c.p.p., deducendo che tutti gli elementi indiziari posti a base della seconda ordinanza cautelare erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti relativi alla prima misura cautelare, sicchè, sussistendo la connessione ex art. 12 lett. b) e c) c.p.p., avrebbe dovuto riconoscersi che la decorrenza del termine massimo della misura era segnata dalla data di emissione della prima ordinanza.
Considerato in diritto
Il tema di decisione attiene direttamente alla tematica delle c.d. "contestazioni a catena", regolata dalla disposizione di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., che, nel testo introdotto dall'art. 12 della 1. 8.8.1995, n. 332, stabilisce: "Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b e c, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma".
La portata innovativa della disposizione novellata è principalmente caratterizzata dall'estensione della previsione normativa alla pluralità di misure cautelari per fatti diversi legati da connessione ex art. 12, comma 1, lett. b) e c) e dal limite di operatività della norma
2 segnato dalla non desumibilità dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione.
Le novità introdotte dalla 1. n. 332 del 1995 hanno contribuito a determinare un netto distacco dalle regole desumibili dalla stesura originaria del terzo comma dell'art. 297, che, pur con taluni ritocchi, si muoveva nella identica prospettiva del codice del 1930, come è espressamente specificato nella Relazione al progetto preliminare, in cui è precisato che "nel comma 3, in rapporto ai casi di concorso tra diversi titoli cautelari relativi al medesimo fatto,
si è fissata una normativa che ricalca quella dell'art. 271, comma 3, c.p.p.” (pag. 75).
Mette conto osservare che già nel vigore del codice del 1930, benché l'art. 271, comma
3, regolasse le "contestazioni a catena" in riferimento allo stesso fatto, dottrina e giurisprudenza si erano preoccupate di arginare il pericolo di un uso strumentale della reiterazione di provvedimenti cautelari, ritenendo che la disciplina dovesse estendersi ai casi di plurime misure coercitive per fatti diversi già noti negli elementi fondamentali al pubblico ministero al momento della richiesta della prima misura (Cass., 7 ottobre 1983, Cigna;
17 gennaio 1983, Niccolai). Le linee seguite nell'elaborazione di tale indirizzo interpretativo traspaiono chiaramente dalla decisione con cui è stato statuito che "il legislatore ha lasciato fuori dell'ambito del novato art. 271 c.p.p. (decorrenza della custodia cautelare) la ipotesi del concorso materiale fra reati;
in questo caso, in presenza di una pluralità di provvedimenti di cattura, al fine di individuare la data iniziale di decorrenza della custodia cautelare e desumerne quella di scadenza, il giudice del merito deve acclarare in quale momento siano
S stati processualmente acquisiti gli elementi probatori in ordine ai nuovi reati successivamente contestati, valutare il tempo indispensabile alla loro elaborazione e trasfusione nel provvedimento di cattura, escludendo dal computo il tempo trascorso nella colpevole inerzia dell'autorità giudiziaria competente ad emettere il provvedimento contenente le nuove contestazioni (Cass., 16 dicembre 1985, Faranda;
30 luglio 1984, Gargano). Si riteneva, dunque, che i titoli cautelari relativi a fatti diversi potessero essere ricondotti nella previsione dell'art. 271, comma 3, del codice abrogato quando fosse configurabile "colpevole inerzia dell'autorità giudiziaria competente", precisando che la data della richiesta della prima misura cautelare identificava il momento processuale rilevante per considerare conosciuto il fatto diverso posto a base della misura successiva.
La sostanziale identità del tessuto normativo trasfuso nell'art. 297, comma 3, del codice del 1988, nel testo anteriore alla novella del 1995, spiega le ragioni per le quali la
3 l'accertamentogiurisprudenza ha continuato ad utilizzare gli identici parametri valutativi per delle “contestazioni a catena”. E' stato, infatti, precisato che, ai fini dell'applicazione della regola della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata delle misure, occorre fare riferimento alla data della richiesta della prima misura, con la conseguenza che è operante la disciplina di cui all'art. 297, comma 3, quando sussistano elementi per affermare che gli indizi originariamente a disposizione dell'autorità giudiziaria fossero già tali da consentire l'emissione di un unico provvedimento (Cass., 16 dicembre 1993, Tomaselli;
1° dicembre
1993, Prete;
23 luglio 1992, Pezzella;
25 febbraio 1992, Mazzuoccolo). La derivazione dell'indirizzo interpretativo dalla giurisprudenza formatasi nel vigore del codice del 1930 è resa manifesta dal fatto che, nell'ipotesi di emissione di successivi provvedimenti restrittivi concernenti fatti già configurabili al momento dell'emanazione del primo provvedimento, la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare è subordinata alla condizione che la reiterazione delle contestazioni sia frutto di colpevole inerzia del requirente nella verifica della sussistenza o della consistenza degli indizi in ordine ai fatti per ultimi contestati
(Cass., 31 gennaio 1994, Loiero), ovvero di “colpevole ritardo" (Cass., 2 dicembre 1991,
Belfiore).
L'art. 12 della 1. n. 332 del 1995, nel riformulare il testo dell'art. 297, comma 3, ha esplicitamente ribaltato l'assetto della normativa, prevedendo l'ipotesi della pluralità di ordinanze cautelari per fatti diversi legati da vincolo connettivo qualificato e modificando il momento processuale in cui va controllata la condizione della desumibilità dagli atti in riferimento a più fatti, commessi anteriormente al primo provvedimento cautelare: il che è avvenuto attraverso la sostituzione del criterio identificato, per via interpretativa, nell'emissione della prima misura con quello del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione.
Premesso che la ragione giustificativa dell'attuale disciplina delle "contestazioni a catena" traspare univocamente dall'evidente intento del legislatore di rendere applicabile un criterio oggettivo e certo, idoneo ad eliminare il pericolo di una strumentale reiterazione di misure, deve sottolinearsi che non poche critiche sono state formulate ad opera della dottrina rispetto alle scelte del legislatore del 1995, essendo stati posti in evidenza profili di irragionevolezza e di disparità di trattamento derivanti da una sorta di “fictio iuris” di unitarietà della misura e di presunzione di artificioso prolungamento della custodia in carcere.
4 Pur riconoscendo che tali scelte possono offrire spazio a perplessità e a dubbi di coerenza, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, nella parte in cui prevede la decorrenza del termine massimo di custodia cautelare a far tempo dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza cautelare, anche nel caso in cui la notizia dei fatti oggetto del successivo provvedimento coercitivo non risulti dagli atti all'epoca del primo intervento cautelare (Corte cost., 28 marzo 1996, n.89). In tale decisione, il Giudice delle leggi ha osservato che non può considerarsi priva di ragionevolezza la disciplina introdotta dalla novella del 1995, per la ragione che lo scopo della stessa corrisponde all'intendimento di
"comprimere entro spazi sicuri il termine di durata massima delle misure cautelari, in perfetta aderenza con quanto previsto dall'art. 13, ultimo comma, della Carta fondamentale" e che è impedita, così, la diluizione dei termini in ragione dell'episodico concatenarsi di più fattispecie cautelari, non potendo ritenersi certamente incoerente "la scelta di individuare alcune ipotesi che, più di altre, presentano elementi di correlazione contenutistica di spessore tale da consentirne una valutazione unitaria agli effetti del trattamento cautelare". Nella stessa sentenza è stato chiarito che l'indicazione del rinvio a giudizio come momento processuale che traccia la linea di displuvio agli effetti dell'operatività della deroga prevista dalla seconda parte del terzo comma dell'art. 297 determina l'introduzione di parametri certi e predeterminati, che, "lungi dall'assumere connotazioni di arbitrarietà, si appalesa nella specie come opzione del tutto coerente rispetto alla avvertita esigenza di configurare limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale e ciò con particolare riguardo alla fase delle indagini preliminari, la quale, per essere affidata alle iniziative investigative del p.m., mal si presta a controlli successivi sul sempre opinabile terreno della tempestività delle relative acquisizioni".
Le linee della sentenza n. 89 del 1996 sono state ribadite dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 20 del 1999, n. 349 del 1996 e n. 221 del 1996, con le quali è stata dichiarata la manifesta infondatezza delle medesime questioni di legittimità costituzione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non stabilisce la inoperatività del principio di retrodatazione per le ordinanze cautelari per fatti non desumibili dagli atti anteriormente alla richiesta di applicazione della prima misura.
5 th Sull'ambito applicativo del terzo comma dell'art. 297 è intervenuta anche la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, con cui è stato stabilito che il divieto della c.d. “contestazione a catena" trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le plurime ordinanze coercitive per reati connessi siano emesse nell'ambito di distinti procedimenti pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria oppure presso uffici giudiziari diversi (Cass., Sez. Un.,
25 giugno 1997, Atene). In questa decisione le Sezioni Unite hanno chiarito -mediante esplicito richiamo alla sentenza n. 89 del 1996 della Corte Costituzionale- come la
'desumibilità dagli atti', espressamente richiamata nel secondo periodo del comma 3, vada a costituire criterio applicativo dell'intera previsione del comma 3 dell'art. 297, ad essa conferendo razionalità e certezza” e hanno precisato che "poiché il legislatore del 1995 ha adottato, ai fini dell'applicabilità del divieto delle contestazioni a catena, criteri caratterizzati da oggettività con riguardo al suo ambito di applicazione (stesso fatto o fatti diversi;
connessione dei procedimenti riguardanti fatti diversi;
unicità e pluralità dei procedimenti), subordinandone per giunta l'operatività alla condizione della 'desumibilità degli atti', qualsiasi riferimento all'artificio o alla malizia per connotare l'inerzia o la manipolazione dell'autorità procedente appare, perciò, una 'superfetazione' del tutto inutile e fuorviante".
Dai riportati passi della sentenza Atene sembrerebbe, dunque, che le Sezioni Unite abbiano colto il carattere totalmente innovativo della disciplina di cui all'art. 12 della 1. n. 332 del 1995 e la necessità del distacco dal filone giurisprudenziale formatosi nel vigore della precedente normativa, nella quale poteva avere un preciso senso riferire la desumibilità dagli atti alla data di emissione della prima ordinanza cautelare e ricercare la ragione giustificativa della disciplina della retrodatazione nel colpevole ritardo e nell'inerzia dell'autorità procedente. Sulle linee dell'analisi ricostruttiva della nuova normativa, compiuta dalla predetta sentenza, sorgono, però, talune perplessità quando si pone mente ai punti della motivazione con la quale le Sezioni Unite -dopo avere superato il contrasto di giurisprudenza vertente sull'applicabilità della disciplina delle "contestazioni a catena" in caso di pluralità di procedimenti hanno dato indicazioni che aprono la strada ad una lettura frazionata delle due parti delle quali si compone il terzo comma dell'art. 297, riferendo, per la seconda parte, il criterio della “desumibilità dagli atti" alla data del rinvio a giudizio e, per la prima parte, alla data di emissione della prima ordinanza cautelare. Di una siffatta scissione della struttura normativa del comma 3 non esiste traccia nella disposizione, tant'è che la stessa sentenza
Atene afferma che il "criterio applicativo dell'intera previsione del comma 3 dell'art. 297" deve essere ricavato dal secondo periodo dello stesso terzo comma. Quest'ultima disposizione, difatti, escludendo l'applicazione della retrodatazione unicamente per le
6 ordinanze "per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione", offre un univoco argomento "a contrario" per ritenere che, quando ricorre la condizione della desumibilità anteriormente al rinvio a giudizio, la predetta regola è, invece, senz'altro applicabile, semprechè, ovviamente, si tratti di plurime ordinanze cautelari per fatti che, commessi antecedentemente alla prima ordinanza, siano in rapporto di connessione qualificata. In buona sostanza, il richiamo alla data di emissione della prima misura cautelare è riferibile esclusivamente all'epoca di commissione dei fatti e non anche alla condizione della desumibilità dagli atti, per la quale l'unico parametro fissato dalla disposizione è costituito dalla data del rinvio a giudizio: di talchè è a questo preciso momento processuale che occorre fare capo per stabilire se dagli atti potessero ricavarsi, non la pura e semplice "notitia criminis", ma i gravi indizi di colpevolezza che legittimano l'applicazione della seconda misura per il fatto connesso. Del resto, se così non fosse, le modifiche introdotte dalla 1. n. 332 del 1995 resterebbero del tutto prive di significato e la nuova disciplina risulterebbe fortemente devitalizzata, dovendo continuare ad applicarsi, almeno in larga parte,
i criteri interpretativi già seguiti con la previgente normativa, reputata dal legislatore del 1995 non pienamente idonea ad assicurare la rigorosa osservanza di termini di durata "certi ed ineludibili" dei provvedimenti che limitano la libertà personale, secondo il tassativo dettato dell'art. 13, comma 5, della Costituzione.
L'ambiguità riscontrabile nel tessuto argomentativo della sentenza Atene, già posta in luce da altra pronuncia (Cass., Sez. VI, 19 novembre 2002, Araldi), può forse superarsi col riconoscere che il criterio della desumibilità dagli atti anteriormente all'emissione della prima misura sia stato riferito dalle Sezioni Unite a quelle situazioni processuali -rimaste estranee dalla previsione dell'art. 297, comma 3, sia nel testo originario che in quello novellato- nelle quali le plurime ordinanze cautelari riguardano fatti diversi sprovvisti del legame della connessione ex art. 12 lett. b) e c), dato che in tali casi la tutela dall'uso strumentale della reiterazione di ordinanze coercitive può ben essere garantita continuando ad applicare i principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza già nel vigore del codice del 1930.
Dalle precedenti considerazioni traspaiono inequivocamente le ragioni per le quali il
Collegio ritiene che la sola interpretazione del terzo comma dell'art. 297, consentita dal testo e dalla “ratio" della disposizione, corrisponda a quella per cui, una volta accertata la connessione ex art. 12 lett. b) e c) tra i fatti posti a fondamento di distinte ordinanze cautelari, commessi anteriormente alla prima misura, la regola della retrodatazione non opera nella sola
7 ipotesi in cui le condizioni per l'applicazione della seconda misura siano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto con il quale esiste connessione, restando, invece, irrilevante il riferimento alla data della prima ordinanza. Per le medesime ragioni il Collegio ritiene di non potere aderire all'indirizzo espresso da quelle sentenze che, attraverso lo sviluppo di talune enunciazioni della sentenza Atene, riferiscono il criterio della desumibilità dagli atti a momenti processuali differenti (cfr. Cass, Sez. V, 19 dicembre 2002, Termini;
Sez.
VI, 19 marzo 1998, Ciresi), dovendo condividersi orientamento che individua il momento determinante nella data del rinvio a giudizio (Cass., Sez. V, 6 maggio 1999, Lezzi) ed, in presenza del rapporto di connessione qualificata tra fatti diversi colpiti da distinte ordinanze cautelari, ammette senz'altro la retrodatazione qualora il secondo provvedimento sia stato emesso in pendenza della fase delle indagini preliminari, col solo limite costituito dalla non desumibilità del grave quadro indiziante prima del rinvio a giudizio (Cass., Sez. VI, 19
novembre 2002, Araldi, cit.).
I rilievi svolti rendono palesi le lacune argomentative della motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di Palermo ha attribuito "rilievo dirimente" alla circostanza che i gravi indizi di colpevolezza che sostengono la misura custodiale del
5.6.2002 sono stati desunti da fonti di prova acquisite successivamente all'emissione della misura del 3.10.2000, inferendone automaticamente la conseguenza che la disciplina prevista dall'art. 297, comma 3, risulta, per questa sola causa, di per sé inapplicabile, indipendentemente dalla verifica del rapporto di connessione qualificata tra i fatti posti a base delle sue misure.
Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di Palermo, il quale, nel nuovo esame dell'appello cautelare, dovrà previamente accertare se nella dedotta situazione processuale sia o non ravvisabile la connessione ex art. 12 lett. b) e c) tra i reati oggetto delle distinte misure cautelari e, in caso affermativo, dovrà applicare i principi di diritto sopra enunciati.
La cancelleria provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94, comma 1-bis, disp. att.
c.p.p.-
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Dispone che sia trasmessa, a cura della
8 cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.-
Così deciso Roma il 9 novembre 2004.
Il Consigliere estensore Il Presidente Don
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
15 DIC 2004
IL CANCELLIERE
Rosanna Pani R
O
C
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