Sentenza 14 ottobre 2008
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La condanna a pena condizionalmente sospesa non può essere causa di revoca della sospensione condizionale concessa in relazione a precedente condanna.
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- 1. Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 164, c. 4) Il fatto Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, in sede di rinvio dopo la sentenza di annullamento per vizio del contraddittorio emessa dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 15543 del 02/10/2018, dep. 2019), aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza dello stesso Tribunale divenuta irrevocabile con cui all'imputato era stata irrogata la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 900,00 di multa, per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter. In …
Leggi di più… - 2. Sospensione condizionale e giudice dell'esecuzione (Cass. 23746/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 agosto 2020
Revoca della sospensione condizionale: una volta acclarata una causa di revoca, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, dovendo - lo stesso giudice - per svolgere la corrispondente, doverosa verifica acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione. Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell'art. 674 c.p.p., comma 1 bis, e art. 168 c.p., comma 4, della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2008, n. 43020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43020 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 43020/08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/10/2008
SENTENZA
N. 2671/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. GRANERO FRANCANTONIO
"I N. 011198/2008 2.Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
3. Dott. ZAMPETTI UMBERTO
4.Dott. VECCHIO MASSIMO "1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 17/01/1979 1) AS MASSIMO
avverso ORDINANZA del 18/12/2007
TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
VECCHIO MASSIMO lette/sentite le conclusioni del P.G_Dry
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Udienza del 14 ottobre 2008 Ricorso n. 11.198/2008 R.G. * * *
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Francesco Mauro Ia- coviello, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Rileva
1.- Con ordinanza, deliberata il 18 dicembre 2007 e depositata il 19 di- cembre 2007, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, sulla conforme richiesta del Pub- blico Ministero ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, concesso a SS SI, giusta senten- za del medesimo Tribunale 11 novembre 2007 (irrevocabile dal 29 di- cembre 2007) di condanna alla pena della reclusione in anni uno e della multa in £. 200.000 per il delitto di estorsione tentata, motivando che nel quinquennio seguente SS aveva riportato, con sentenza del Tri- bunale di Caltagirone 12 marzo 2001 (irrevocabile dal 29 maggio 2001), ulteriore condanna per il delitto di furto, sicché il beneficio doveva esse- re revocato di diritto, ai sensi dell'articolo 168, comma 1, del Codice Pe- nale.
- Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore 2. di fiducia, avvocata Beatrice Saldarini, mediante atto recante la data del 20 febbraio 2008, col quale denunzia, a' sensi dell'articolo 606, com- ma 1, lettera b), C.P.P., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 167 e 168 del Codice Penale.
Il difensore deduce: la esecuzione della pena detentiva di mesi tre di re- clusione, inflitta dal Tribunale di Caltagirone, con la seconda condanna,
è stata anche essa sospesa a' termini dell'articolo 164, comma 4, del Codice Penale;
le pene irrogate con entrambe le condanne, cumulate, non eccedono il limite di legge per la concessione del beneficio;
non ope- ra, pertanto, la revoca di diritto prevista dall'articolo 168 Codice Penale, in quanto la norma fa espressamente salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164 Codice Penale, che consente la reiterazione del beneficio;
in ogni caso i reati, per i quali SS è stato condannato, so- no tutti estinti "essendo decorsi i termini di legge, senza che il condanna- to abbia commesso altri delitti", con riferimento alle date di commissione dei reati giudicati.
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2 -SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 14 ottobre 2008 Ricorso n. 11.198/2008 R.G. ****** 3.-Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 5 giugno 2008, rileva che la revoca del beneficio è illegittima, in quanto colla seconda condanna è stata reiterata la concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena e le pene, inflitte con entrambe le condanne cumulate tra loro, sono contenute nel limite di concessione del beneficio.
4. Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
-
È assorbente il rilievo che il Tribunale di Caltagirone, con la condanna (in considerazione della quale il giudice della esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa con la prima condanna dell'11 novembre 2007) ha reiterato la elargizione del benefico e che le pene inflitte, cumulate tra loro, non eccedono il limite previsto dall'articolo 163 del Codice Penale.
Soccorre, quindi, il consolidato principio di diritto fissato dalla giuri- sprudenza di questa Corte, secondo il quale "una condanna condizio- nalmente sospesa non può dar causa alla revoca della sospensione con- dizionale della pena concessa in una precedente condanna: sarebbe, in- fatti, contraddittorio concedere la sospensione condizionale, esprimendo fiducia sul futuro comportamento dell'imputato, se tale seconda sentenza producesse l'opposto effetto di provocare l'esecuzione della precedente condanna, sanzione logicamente connessa alla constatazione che il con- dannato non meritava la fiducia accordatagli' (Sez. V, 21 dicembre 1976, n. 1485, Bertazza, massima n. 135435; cui adde:; Sez. VI, 4 giugno 1997, n. 2245, Carlini, massima n. 209333; Sez. I, 10 novembre 2000,
n. 3416, Lo Faro, massima n. 218445; Sez. I, 5 giugno 2003, n. 29021,
Corona, massima n. 224898; Sez. I, 21 marzo 2007, n. 14018, Campa- naro, massima n. 236379).
Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata e la comunicazione al Pubblico Ministero per le sue eventuali determina- zioni.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procura- tore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per le sue eventuali determinazioni.
Così deciso in Roma, addi 14 ottobre 2008.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(SI Vecchio), sscanimorecchin (Edoardo Fazzioli)
Eus DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 8 NOV. 2008
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