Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2003, n. 29021
CASS
Sentenza 5 giugno 2003

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Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, c.p., espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa; presupposto che viene necessariamente meno, con ogni conseguenziale effetto, quando una delle sospensioni venga "ex lege" revocata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2003, n. 29021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29021
    Data del deposito : 5 giugno 2003

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