Sentenza 5 giugno 2003
Massime • 1
Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, c.p., espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa; presupposto che viene necessariamente meno, con ogni conseguenziale effetto, quando una delle sospensioni venga "ex lege" revocata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2003, n. 29021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29021 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SOSSI Presidente
Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere
Dott. Maria Cristina SIOTTO Consigliere
Dott. Giovanni CANZIO Consigliere
Dott. Pietro DUBOLINO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON BE nato il [...];
avverso l'ordinanza del 05/06/2002 della corte appello di Cagliari;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dubolino Pietro;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Galasso, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Rilevato in fatto
- che con l'impugnata ordinanza le corte d'appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, preso atto dell'avvenuta fruizione, da parte di ON BE, della sospensione condizionale della pena con le sentenze del pretore di Cagliari 29 luglio 1991 (es. 1 ottobre 1991) e 27 febbraio 1996 (es. 26 giugno 1996), nonchè della esistenza, a carico dello stesso ON, di una terza sentenza di condanna pronunciata dalla corte d'appello di Cagliari il 21 novembre 2001 (es. 5 gennaio 2002) per fatto commesso il 24 maggio 2001, revocò ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1 c.p. entrambe le precedenti sospensioni per effetto, quanto alla seconda, dell'ultima di dette pronunce di condanna e, quanto alla prima, della condanna di cui alla sentenza 27 febbraio 1996, relativa a fatto commesso il 14 novembre 1993;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ON, lamentando come illegittima la revoca della prima sospensione condizionale, in quanto fatta derivare da una pronuncia di condanna (quella di cui alla sentenza 27 febbraio 1996) a pena che anch'essa era stata condizionalmente sospesa.
Considerato in diritto
- che il principio invocato dal ricorrente, sulla scorta di quanto affermato da questa Corte con sentenza della sez. VI, 4 giugno - 11 luglio 1997 n. 2245, RV 209333, secondo cui una condanna a pena sospesa non può mai dar luogo alla revoca della sospensione concessa con una condanna precedente, in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, come si è verificato nel caso di specie, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'art. 164, ultimo comma, c.p., espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa - come esattamente osservato che dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta - sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa;
presupposto che viene, necessariamente, meno, con ogni consequenziale effetto, quanto una delle sospensioni venga, ex lege, revocata;
- che pertanto il ricorso, siccome privo di giuridico fondamento, non può che essere rigettato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 LUGLIO 2003.