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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2023, n. 7632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7632 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal EH IA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FE LI, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 luglio 2022, il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'interessato avverso la misura degli arresti domiciliari, disposta per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere partecipato ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, occupandosi stabilmente di continui approvvigionamenti di cocaina, garantiti a semplice richiesta, per i quantitativi di cui il gruppo aveva bisogno. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7632 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 23/11/2022 La gravità indiziaria era stata desunta dalle risultanze di operazioni di intercettazione ambientale e telefonica, di tracciamenti, di videoriprese, di servizi di osservazione, di sequestri di sostanza stupefacente, nonché dell'arresto in flagranza del 3 giugno 2022. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censura la ritenuta partecipazione dell'indagato all'associazione. La difesa sostiene che gli indizi della partecipazione all'associazione sono esclusi dalla pluralità di rapporti contingenti e variabili di fornitura di sostanza stupefacente a Balboni, con la partecipazione di ET e LI. Mancherebbero, dunque, il carattere e la stabilità necessari a configurare il reato associativo, perché: a) l'indagato, a decorrere dal 3 giugno 2020, non avrebbe fatto più parte dell'ipotizzata associazione;
b) in essa, dal 2 luglio 2020, avrebbero fatto ingresso altri soggetti sconosciuti all'indagato; c) l'indagato si sarebbe occupato da solo di mere consegne al solo ET, che avrebbe poi rimesso la droga a Balboni;
d) il ruolo di eventuale fornitore stabile sarebbe stato ricoperto non dall'indagato, ma da tale Ymeri. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si censura la ritenuta insussistenza dei presupposti per la retrodatazione della custodia cautelare alla data di applicazione della prima ordinanza cautelare del connesso procedimento afferente violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa lamenta, quanto alla desumibilità ex ante di gravi indizi del reato associativo, la mancata considerazione di produzioni difensive, dalle quali emerge l'esistenza di un unico procedimento, nel cui ambito vi era stata poi una separazione dipesa da scelta del pubblico ministero;
cosicché la retrodatazione della seconda misura cautelare avrebbe dovuto operare automaticamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo - riferito alla sussistenza di gravi indizi della partecipazione dell'imputato all'associazione diretta al traffico di stupefacenti - è inammissibile. La difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento, da cui emerge la ricostruzione indiziaria della struttura dell'associazione, facente capo a Balboni, che trattava con continuità ingenti quantitativi di cocaina e marijuana. Alla ricezione e alla consegna delle partite di cocaina era preposto ET, mentre LI era l'addetto al ritiro e la consegna delle partite di marijuana. Il ruolo di custodi era svolto da NI e SU, le quali 2 mettevano a disposizione dell'associazione anche locali e auto. Il ruolo dell'indagato era, a livello indiziario, quello del fornitore di cocaina, insieme con Grifi. L'ordinanza prosegue con una descrizione dettagliata dei fatti rilevanti (pagg. 10-13), che la difesa non prende in considerazione neanche a fini di critica, limitandosi a generiche asserzioni di segno contrario, espresse disorganicamente. 4.2. Il secondo motivo, riferito alla violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile perché formulato in modo non specifico. La difesa non contrasta, neanche in via di prospettazione, l'argomentazione del Tribunale del riesame (pag. 8 dell'ordinanza impugnata) secondo cui il pubblico ministero ha avuto modo di apprezzare gli elementi da cui evincere la ricorrenza dei gravi indizi riguardo alla sussistenza del sodalizio criminale e alla partecipazione allo stesso del prevenuto soltanto a seguito del deposito dell'informativa finale (25 febbraio 2021), ossia a distanza di oltre sette mesi dal deposito del decreto di giudizio immediato emesso il 22 luglio 2020, relativo al delitto oggetto dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti dello stesso indagato il 5 giugno 2020. Il Tribunale prosegue evidenziando che l'iscrizione nel registro degli indagati per il reato associativo è stata effettuata il 19 ottobre 2020, sulla scorta di una nota di polizia giudiziaria in pari data. Né la difesa ha fornito prove da cui poter desumere che, già prima del 22 luglio 2020, il pubblico ministero aveva nella propria disponibilità risultanze probatorie così pregnanti da costituire un grave quadro indiziario con riguardo al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale evidenzia, sul punto, che la difesa ha prodotto soltanto due annotazioni di polizia giudiziaria, del 24 marzo 2020 e del 7 maggio 2020, da cui non è possibile evincere la sussistenza di indizi del sodalizio criminoso in questione. Così argomentando, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, enunciato della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Rv. 279347), secondo cui non è sufficiente che, entro i limiti temporali di cui al comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., sia stata acquisita e risulti dagli atti la mera notizia del fatto reato oggetto della seconda ordinanza, essendo invece indispensabile che, sin dall'epoca dell'emissione della prima ordinanza o comunque prima del rinvio a giudizio disposto nel primo procedimento, sussista un quadro indiziario legittimante l'adozione delle misure cautelari successivamente applicate allo stesso indagato, essendo quest'ultimo soggetto all'onere di allegazione degli elementi dai quali desumere l'applicabilità della retrodatazione da lui invocata. A fronte ditale motivazione, le critiche difensive si risolvono in un richiamo alla mancata considerazione di atti di indagine il cui contenuto e la cui rilevanza effettiva non sono compiutamente messi in evidenza. 3 5. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FE LI, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 luglio 2022, il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'interessato avverso la misura degli arresti domiciliari, disposta per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere partecipato ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, occupandosi stabilmente di continui approvvigionamenti di cocaina, garantiti a semplice richiesta, per i quantitativi di cui il gruppo aveva bisogno. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7632 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 23/11/2022 La gravità indiziaria era stata desunta dalle risultanze di operazioni di intercettazione ambientale e telefonica, di tracciamenti, di videoriprese, di servizi di osservazione, di sequestri di sostanza stupefacente, nonché dell'arresto in flagranza del 3 giugno 2022. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censura la ritenuta partecipazione dell'indagato all'associazione. La difesa sostiene che gli indizi della partecipazione all'associazione sono esclusi dalla pluralità di rapporti contingenti e variabili di fornitura di sostanza stupefacente a Balboni, con la partecipazione di ET e LI. Mancherebbero, dunque, il carattere e la stabilità necessari a configurare il reato associativo, perché: a) l'indagato, a decorrere dal 3 giugno 2020, non avrebbe fatto più parte dell'ipotizzata associazione;
b) in essa, dal 2 luglio 2020, avrebbero fatto ingresso altri soggetti sconosciuti all'indagato; c) l'indagato si sarebbe occupato da solo di mere consegne al solo ET, che avrebbe poi rimesso la droga a Balboni;
d) il ruolo di eventuale fornitore stabile sarebbe stato ricoperto non dall'indagato, ma da tale Ymeri. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si censura la ritenuta insussistenza dei presupposti per la retrodatazione della custodia cautelare alla data di applicazione della prima ordinanza cautelare del connesso procedimento afferente violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa lamenta, quanto alla desumibilità ex ante di gravi indizi del reato associativo, la mancata considerazione di produzioni difensive, dalle quali emerge l'esistenza di un unico procedimento, nel cui ambito vi era stata poi una separazione dipesa da scelta del pubblico ministero;
cosicché la retrodatazione della seconda misura cautelare avrebbe dovuto operare automaticamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo - riferito alla sussistenza di gravi indizi della partecipazione dell'imputato all'associazione diretta al traffico di stupefacenti - è inammissibile. La difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento, da cui emerge la ricostruzione indiziaria della struttura dell'associazione, facente capo a Balboni, che trattava con continuità ingenti quantitativi di cocaina e marijuana. Alla ricezione e alla consegna delle partite di cocaina era preposto ET, mentre LI era l'addetto al ritiro e la consegna delle partite di marijuana. Il ruolo di custodi era svolto da NI e SU, le quali 2 mettevano a disposizione dell'associazione anche locali e auto. Il ruolo dell'indagato era, a livello indiziario, quello del fornitore di cocaina, insieme con Grifi. L'ordinanza prosegue con una descrizione dettagliata dei fatti rilevanti (pagg. 10-13), che la difesa non prende in considerazione neanche a fini di critica, limitandosi a generiche asserzioni di segno contrario, espresse disorganicamente. 4.2. Il secondo motivo, riferito alla violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile perché formulato in modo non specifico. La difesa non contrasta, neanche in via di prospettazione, l'argomentazione del Tribunale del riesame (pag. 8 dell'ordinanza impugnata) secondo cui il pubblico ministero ha avuto modo di apprezzare gli elementi da cui evincere la ricorrenza dei gravi indizi riguardo alla sussistenza del sodalizio criminale e alla partecipazione allo stesso del prevenuto soltanto a seguito del deposito dell'informativa finale (25 febbraio 2021), ossia a distanza di oltre sette mesi dal deposito del decreto di giudizio immediato emesso il 22 luglio 2020, relativo al delitto oggetto dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti dello stesso indagato il 5 giugno 2020. Il Tribunale prosegue evidenziando che l'iscrizione nel registro degli indagati per il reato associativo è stata effettuata il 19 ottobre 2020, sulla scorta di una nota di polizia giudiziaria in pari data. Né la difesa ha fornito prove da cui poter desumere che, già prima del 22 luglio 2020, il pubblico ministero aveva nella propria disponibilità risultanze probatorie così pregnanti da costituire un grave quadro indiziario con riguardo al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale evidenzia, sul punto, che la difesa ha prodotto soltanto due annotazioni di polizia giudiziaria, del 24 marzo 2020 e del 7 maggio 2020, da cui non è possibile evincere la sussistenza di indizi del sodalizio criminoso in questione. Così argomentando, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, enunciato della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Rv. 279347), secondo cui non è sufficiente che, entro i limiti temporali di cui al comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., sia stata acquisita e risulti dagli atti la mera notizia del fatto reato oggetto della seconda ordinanza, essendo invece indispensabile che, sin dall'epoca dell'emissione della prima ordinanza o comunque prima del rinvio a giudizio disposto nel primo procedimento, sussista un quadro indiziario legittimante l'adozione delle misure cautelari successivamente applicate allo stesso indagato, essendo quest'ultimo soggetto all'onere di allegazione degli elementi dai quali desumere l'applicabilità della retrodatazione da lui invocata. A fronte ditale motivazione, le critiche difensive si risolvono in un richiamo alla mancata considerazione di atti di indagine il cui contenuto e la cui rilevanza effettiva non sono compiutamente messi in evidenza. 3 5. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2022.