Sentenza 30 novembre 2004
Massime • 1
Costituisce "fatto nuovo" (in relazione al quale occorre procedere ai sensi di quanto disposto dall'art. 518 cod. proc. pen.) allorchè si proceda per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 del codice della strada) ed emerga poi, nel corso del dibattimento, il fatto radicalmente diverso, e perciò nuovo, di guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del codice della strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2004, n. 7640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7640 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/11/2004
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1672
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 16041/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI IG, n. in Caramagna Piemonte il 09.05.1943;
avverso la sentenza del Tribunale di Alba - Sezione Distaccata di Bra - in data 22 luglio 2002;
Udita in pubblica udienza la relazione ratta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
OSSERVA
1. Il 22 luglio 2002 il Tribunale di Alba - Sezione Distaccata di Bra - in composizione monocratica, condannava IG MI a pena pecuniaria ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 186.2 C. d. S.. Dava atto il giudice del merito che, essendo emerso in dibattimento che il fatto era diverso da quello contestato con il decreto di citazione a giudizio (guida in stato di ebbrezza, non in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti), il P.M. aveva proceduto a riformulare l'accusa nei termini corretti e "il giudicante disponeva quindi che all'imputato venisse rinnovata la contestazione nei termini corretti, concedendo il termine a difesa".
2.0 Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputato, per mezzo del difensore, deducendo che illegittimamente il giudice non aveva considerato che "il fatto contestato, durante la fase dibattimentale, è diverso dalle sue precedenti configurazioni e cioè quelle contestate nel decreto di citazione a giudizio e prima nel decreto penale di condanna", e che "per la differente rappresentazione dell'avvenimento storico descritto nell'imputazione il giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti al P.M. e conseguente retrocessione alla fase delle indagini preliminari per la contestazione da parte del P.M. della guida in stato di ebbrezza".
2.1 La Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 6 aprile 2004, qualificato l'appello come ricorso, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte.
3. Il ricorso (tale dovendo, in effetti, qualificarsi la proposta impugnazione, ai sensi degli artt. 568 e 593 c.p.p.) è fondato. Occorre, invero, premettere che, com'è ben noto, in tema di "modifica della imputazione", stabilisce l'art. 516.1 c.p.p. che, "se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione". In tal caso, ai sensi dell'art. 519.1 c.p.p., "il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa"; e, nel caso di imputato contumace o assente, ai sensi dell'art. 520 c.p.p., "il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'art. 519, commi 2^ e 2"; in virtù di tale operato rinvio, per l'imputato il termine deve essere "non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429 (ossì a, non inferiore a venti giorni) ma comunque non superiore a quaranta".
Diversa è la disciplina del "fatto nuovo risultante dal dibattimento". Stabilisce, difatti, l'art. 518 c.p.p. che, fuori dai casi di cui all'art. 517 (reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento), "il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti".
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, statuisce, infine, l'art. 521, 2^ e 3^ e, c.p.p., che "il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518, comma 2^. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2^".
Nella specie, all'imputato era stato contestato il "reato di cui all'art. 187, commi 1^ e 4^, con riferimento all'art. 186, comma n. 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto il veicolo targato... in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti".
All'udienza del 24 giugno 2002, assente l'imputato (pregressamente presente alle udienze del 5 novembre 2001 e del 28 gennaio 2002), dopo la discussione, il giudice, "preso atto del contenuto del verbale (evidentemente di contestazione della violazione) n. 2244336, visto il contenuto del capo di imputazione", invitava il P.M. a "riconsiderare il capo di imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p.";
il P.M. riformulava il capo di imputazione, nel senso "della contravvenzione di cui all'art. 186, c. 2^, C.d.S., per avere condotto il veicolo... in stato di ebbrezza", ed il giudice disponeva che il verbale di udienza venisse notificato per estratto all'imputato, fissando la nuova udienza del 22 luglio 2002: in quest'ultima, ancora assente l'imputato, venne resa la sentenza impugnata.
Ciò posto, deve riconoscersi che, nella specie, si trattava, in effetti di un fatto nuovo, nella accezione di cui al precitato art. 518 c.p.: questo, difatti, si caratterizza come accadimento assolutamente difforme da quello contestato, dotato di intrinseca autonomia strutturale rispetto al fatto per il quale si è proceduto, come accadimento del tutto difforme per le sue modalità essenziali dell'azione o dell'evento rispetto a quello contestato, radicalmente diverso nei suoi elementi essenziali (cfr. Cass., Sez. 6^, n. 8011/2003; id., Sez. 4^, n. 40449/2002; id., Sez. 5^, n. 10310/1998;
id, Sez. 3^, n. 4723/1994; v. anche Cass., Sez. Un., n. 16/1996). Tanto è riscontrabile nel caso in cui - come quello che occupa - si proceda per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 187 C.d.S., ed emerga poi, nel corso del dibattimento, il fatto radicalmente diverso, e perciò nuovo, di guida in stato di ebbrezza, secondo la diversa previsione normativa di cui all'art. 186 dello stesso testo legislativo. Avrebbe dovuto, perciò, trovare applicazione il disposto del succitato art. 518 c.p.p. ed il giudice avrebbe dovuto attivare il percorso procedimentale di cui all'art. 521.3 c.p.p., posto che non vi era stato alcun consenso dell'imputato, assente in quella udienza, alla contestazione del fatto nuovo.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il tribunale di Alba.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio e ordina trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Alba.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2005