Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15155 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
1 51 55/03 r.g. n. 12553/01; ud. 3/4/03; oggetto: risarcimento danni;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Сои 30811 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 4006 SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati presidente Giovanni Losavio consigliere Donato Plenteda Giulio Graziadei 66rel. Gianfranco Gilardi 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 66Salvatore Di Palma Rilasciata copia legale ha pronunciato la seguente at Sig SANTAGATI per diritti € 7.23 11 26.11.03 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da OR RT, senza domicilio eletto in Roma, difeso dall'avv. Antonio Santagati per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
S.p.a. Compagnia Assicuratrice Unipol, in persona del legale rappresentante, ZI EG e IA AN;
intimati " 884 2003 1 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Gela n. 240 del 2 aprile-10 agosto 2000; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Libertino Alberto Russo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che OR RT il 23 dicembre 1997 ha proposto davanti al Giudice di pace di Gela domanda di risarcimento del danno derivatogli da incidente stradale del 17 maggio 1997, indifcandone l'ammontare in lire 28.061.000; -che il Giudice di pace ha condannato in solido ZI EG e IA AN, rispettivamente in qualità di conducente e di proprietario di uno dei motoveicoli coinvolti in detto incidente, nonché la S.p.a. Unipol, quale assicuratrice, al pagamento di lire 16.900.000, con rivalutazione ed interessi;
-che il RT ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Gela, per ottenere una più favorevole liquidazione del danno e del computo degli interessi;
-che si è costituita soltanto la Unipol, proponendo appello incidentale;
-che il Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 10 agosto 2000, ha dichiarato improcedibile il gravame del RT, ed in via conseguenziale quello della Unipol, ed ha M . 2 condannato il primo al rimborso delle spese processuali in favore della seconda, sul rilievo che non era stato depositato il fascicolo dell'appellante principale e che non si rinveniva nel fascicolo d'ufficio ed in quello della controparte copia della sentenza impugnata;
-che il RT, con ricorso notificato il 4 maggio 2001 all'Unipol, ad ZI EG ed a IA AN, ha chiesto la cassazione della sentenza del Tribunale, formulando due censure, -che le parti intimate non hanno presentato controdeduzioni;
-che il primo motivo del ricorso è rivolto a contestare la declaratoria d'improcedibilità dell'appello principale, addebitando al Tribunale di non aver tenuto conto che il fascicolo del RT era stato regolarmente depositato al momento della costituzione in " giudizio, e che il mancato rinvenimento di esso, in assenza di successivo ritiro, era ascrivibile ad errore o smarrimento, come poi evidenziato da certificazione della Cancelleria (prodotta con il ricorso) inerente al reperimento fra gli atti di un'altra causa;
-che il Tribunale ha implicitamente riconosciuto la valida costituzione del RT nel giudizio di secondo grado e quindi il deposito del suo fascicolo (richiesto dall'art. 347 cod. proc. civ., riformulato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353; cfr. Cass. 14 aprile 1999 n. 3697 ed 11 ottobre 2000 n. 13539), dato che ha dichiarato improcedibile l'impugnazione non per difetto od irregolarità della costituzione medesima, ma per assenza del documento indispensabile al fine della decisione (la copia della sentenza del Giudice di pace), M 3 nel presupposto che il fascicolo stesso fosse stato ritirato e non - restituito;
-che, in carenza di annotazioni inerenti al ritiro del fascicolo dell'appellante, il Tribunale non poteva pronunciare sull'appello, né rendere detta declaratoria d'improcedibilità, anche alla luce della vigenza del nuovo testo dell'art. 348 cod. proc. civ., ma doveva disporre opportune ricerche in cancelleria, e se del caso assegnare un termine per la reintegrazione del fascicolo stesso (v., con riferimento al vecchio testo dell'art. 348 cod. proc. civ., Cass. 23 gennaio 1998 n. 619 e 18 marzo 1999 n. 2454),; -che, pertanto, con l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento del secondo motivo (diretto a censurare in via subordinata la mancata compensazione delle spese), si deve cassare la ° sentenza impugnata e disporre la prosecuzione della causa in sede di rinvio per un riesame che si attenga al predetto principio;
-che al Giudice di rinvio, da designarsi nel Tribunale di Gela in persona di altro magistrato, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale;
p.q.m.
-accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la sentenza • impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Gela, in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte di cassazione, il 3 aprile 2003. M 4 Il presidente потиш ний Il consigliere rel. est. Jowo frowochend CORTE SUPR AD CASSAZION CANCELLICHE Civite Andrea Pemeri Deposite 10077 2003 11 ✓ CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 13.11.03 delle Entrate di Roma 2 i Serie 4 al n. 37.765 versate € 139,44 apposta calce alla copia autentica (art. 278 T.U. 115 del 30/5/2002) 5