Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di notificazioni a mezzo posta sussiste la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio avvenuta con la procedura di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890, dichiarato parzialmente viziato di illegittimità costituzionale con sentenza 23 settembre 1998 n. 346, anche se esauritasi prima della pubblicazione della citata sentenza, atteso che la procedura di notificazione viene investita dalla pronuncia di incostituzionalità per la vigenza del rapporto processuale nell'ambito del quale essa deve essere presa in esame ed in assenza di preclusioni processuali. (in applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio stante la proposta eccezione di nullità in sede di motivi di appello avverso la sentenza contumaciale di condanna)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2001, n. 13819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13819 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 05/02/2001
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALDO RIZZO " N. 408
3. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE " N. 35750/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De NA IO n. S. Andrea sul Garigliano il 26/5/29
avverso la sentenza 9/11/2000 della Corte di Appello di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. G. Savignano Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Passacantando che ha concluso per inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De NA IO ricorre avverso la sentenza 9/5/2000 della Corte di Appello di Roma, confermativa della sentenza emessa in data 7/1/98 dal Pretore di Cassino, con la quale fu condannato alla pena di un mese di reclusione e lire 1.000.000 di multa, essendo stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 2 della legge 638/83 modif. dalla legge n. 389/89 per omesso versamento all'INPS di ritenute previdenziali e assistenziali operate nei confronti dei lavoratori dipendenti dal giugno '92 al settembre '93. Acc. 1/4/94 Denuncia, il ricorrente, violazione di norme processuali stabilite a pena di nullita' ed erronea applicazione della legge penale: a) per il rigetto dell'eccezione di nullita' "del decreto di citazione di primo grado", in quanto non vi era prova certa che l'imputato avesse ricevuto l'atto in questione o che lo stesso fosse stato consegnato a persona con lei convivente;
b) per la non dichiarata estinzione del reato per prescrizione "limitatamente al primo periodo relativo all'anno 1992"; c) per la non motivata esclusione delle condizioni legittimanti l'accesso al "condono" sull'indimostrato presupposto dell'insufficienza della somma versata:
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato il primo (e assorbente) motivo relativo alla nullità della notifica del decreto di citazione al giudizio di primo grado;
nullità eccepita con esplicito motivo di appello avverso la sentenza contumaciale di primo grado.
I giudici di appello hanno dato a tale censura una risposta solo generica, limitandosi ad affermare che il decreto di citazione era stato "ritualmente notificato" e gli avvisi erano stai "effettuati proprio all'abitazione dell'imputato".
Se non che l'atto di citazione - come emerge dalla documentazione del fascicolo di primo grado - fu inviato a mezzo posta all'indirizzo (senza numero) di via Castello in S. Andrea sul Garigliano. Il plico, non ritirato dal destinatario, fu, quindi, restituito, in data 18/3/97, all'ufficio mittente, all'esito di "compiuta giacenza". La notifica, in tal modo eseguita, deve intendersi affetta da nullità, poiché il piego fu restituito all'ufficio mittente dopo la compiuta giacenza, senza che si fosse fatta menzione dall'agente postale delle formalità dal medesimo osservate e dell'effettuato deposito del piego stesso presso l'ufficio postale, con notizia data al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento:
adempimenti, questi, da intendersi stabiliti a pena di nullità per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 346/98) dell'art. 8, 2^ e 3^ co. della legge 20/11/82 n. 890 nella parte in cui detti adempimenti non erano previsti.
La pronuncia di illegittimità costituzionale rende inapplicabili le norme abrogate a decorrere dal giorno successivo alla sua applicazione (art. 136, 1^ co. Cost. e art. 30, 3^ co. legge Cost.22/11/97 n. 2). Le norme citate non confliggono, tuttavia, con l'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte Costituzionale, quanto alla invalidazione della norma dichiarata illegittima: efficacia retroattiva che, secondo il prevalente indirizzo della dottrina e della giurisprudenza, incontra un limite solo in quei rapporti che risultino regolati in maniera definitiva e irreversibile dalla norma invalidata, per essere intervenuta una sentenza passata in giudicato, ovvero per decorso dei termini di prescrizionali, per preclusioni derivanti da decadenze ecc. ove deriva per il caso in esame che la procedura di notifica a mezzo posta, pur risalente ad epoca antecedente (marzo 1997) alla suindicata pronuncia di illegittimità costituzionale, è da quest'ultima investita, poiché è ancora in corso il rapporto processuale, nell'ambito del quale viene ora presa in esame, non essendo intervenute preclusioni processuali (l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione fu sollevata con l'appello avverso la sentenza contumaciale) e non essendo ancora maturato il tempo di prescrizione del reato, pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 n. 4 e 160 c.p.), decorrente dal 20/10/93 e, cioè, da 20 giorni dopo la scadenza dell'ultima rata delle ritenute operate nel mese di settembre dello stesso anno (v. d.m. 28/2/1984 attuativo della legge 638/83). La nullità della notifica dell'atto di citazione, impeditiva della vocatio in ius, rende invalidi tutti gli atti consecutivi dipendenti (art. 185, 1^ co. c.p.p.) e cioè, nella specie, il giudizio di primo e di secondo grado, comprese le sentenze;
le quali vanno annullate senza rinvio. Il procedimento regredisce di conseguenza "allo stato in cui l'atto nullo è stato compiuto" (art. 185, 3^ co. c.p.p.). Sicché gli atti vanno trasmessi all'Ufficio del P.M. competente ad emettere il nuovo decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica (art. 550 c.p.p. introdotto dalla legge 24/11/99 n. 468).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza emessa il 7/1/98 dal Pretore di Cassino e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001