Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 3
Le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme processuali penali non hanno effetto retroattivo nei confronti degli atti del processo ormai perfezionatisi sulla base delle norme in vigore al tempo in cui furono compiuti. Ne consegue che detti atti in base al principio "tempus regit actum" non devono essere rinnovati e che, pertanto, deve essere ritenuta valida la notificazione eseguita a mezzo posta prima della sentenza n.346 del 1998 - che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art.8 della legge 20 novembre 1982, n.890 - senza l'adempimento delle formalità ivi prescritte. (Fattispecie in cui la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto l'irretroattività della sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998 con riguardo alla notifica del decreto di citazione all'imputato, in grado di appello, eseguita a mezzo posta dal 24 marzo 1998 -data di invio della raccomandata - al 6 aprile 1998, data in cui la stessa si è perfezionata con il compimento delle formalità relative alla compiuta giacenza, in quanto notifica "perfezionata" in tempo antecedente alla succitata decisione n.346 del 1998, depositata il 22 settembre 1998).
In materia di reati fiscali assume efficacia interruttiva della prescrizione dei reati, ex art.160 cod. pen., qualunque attività nel corso della quale gli uffici finanziari o la guardia di finanza prendono formalmente cognizione del reato, constatandolo o accertandolo, poiché deve ritenersi che l'uso dei due termini sia equivalente in riferimento all'attività di rilevazione delle violazioni tributarie. L'atto di constatazione o di accertamento non ha natura recettizia e, di conseguenza, non è necessario che sia notificato agli interessati per il conseguimento dell'effetto interruttivo suddetto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto che il verbale di accertamento della violazione tributaria redatto dal centro servizi imposte dirette sia atto idoneo ad interrompere la prescrizione).
In tema di falsa fatturazione, l'apprezzamento della lieve entità del fatto di cui all'art.4 D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1982, n.516, non è in funzione ed in proporzione della maggiore o minore prossimità dell'entità del pregiudizio economico all'importo di lire 50 milioni, costituente il limite di applicabilità dell'attenuante secondo il succitato art.4, ma è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito che, nell'ambito di una valutazione globale della fattispecie sottoposta al suo esame, può riconoscere o negare l'ipotesi attenuata sulla base anche di un solo elemento tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., ritenuto prevalente rispetto ad altri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1999, n. 9116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9116 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. PAOLO TONINI Presidente del 27/5/1999
2) Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
3) Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 2003
4) Dott. SALVATORE SALVAGO Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 15178/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON AR NT, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 5.10.1998 della Corte di appello di Venezia Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito l'Avv.to: Simone Pietro Ciotti - Roma -
Fatto e motivi
Il 5.10.1998, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 20.11.1997 con cui il Tribunale di Venezia aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione e L. 5 milioni di multa, ON AR NT, ritenuta colpevole, n.q. di commercialista, incaricata di predisporre e di presentare agli uffici finanziari la dichiarazione dei redditi mod. 740 per LA AR LU di aver allegato 3 attestati di versamento relativi all'acconto IRPEF di L. 446.000 del 31.5.1989, di L. 225.000 del 29.11.1989 ed all'acconto ILOR di L. 159.000 del 29.11.1989, contraffatti nonché n.q. di incaricata della dichiarazione dei redditi mod. 740 per l'anno 1989 dai i coniugi SI SC e RT OR, di aver allegato 4 attestati di versamento relativi all'acconto IRPEF di L. 892.000 del 31.5.1989, di L. 259.000 del 29.11.1989 ed all'acconto ILOR di L.
1.369.000 del 31.5.1989 e di L.
2.054.000 del 29.11.1989 contraffatti, simulando in ciascun caso l'avvenuto pagamento contrariamente al vero (art. 4 della legge 516 del 1982). La ON ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in quanto: a) malgrado la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998 in tema di notifica tramite il servizio postale, il decreto di citazione davanti ai giudici di appello le era stato nullamente notificato non risultando inviata la raccomandata richiesta dalla Consulta che la informava delle formalità compiute in occasione della mancata consegna del piego;
b) neppure poteva considerarsi rituale la notifica del decreto di citazione davanti al Tribunale consegnato ad un soggetto indicato come delegato al ritiro, ma in realtà non identificabile;
c) i reati erano comunque prescritti poiché non potevano considerarsi atti interruttivi nei confronti di essa ricorrente i verbali redatti in data 29.4.1996 dal Centro servizi di Venezia;
e perché gli stessi dovevano essere qualificati atti giuridicamente inesistenti essendo stati emessi dopo la decorrenza del termine perentorio dell'art. 43 del d.p.r. 600/1973; d) mancava qualsiasi motivazione sulla prova che essa fosse l'autore delle condotte che le venivano addebitate;
e) era del tutto insufficiente e contraddittoria la valutazione del dolo specifico necessario ad integrare i reati di frode fiscale;
f) non era, infine persuasiva neppure la motivazione con cui la Corte di appello aveva negato l'attenuante della lieve entità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 516/1982. Il ricorso è infondato.
Del tutto inconsistente è, infatti, il primo motivo poiché la notificazione del decreto di citazione all'imputata in grado di appello è stata eseguita dal 24.3.1998 (con l'invio della raccomandata) al 6.4.1998, data in cui si è perfezionata con il compimento delle formalità relative alla compiuta giacenza e che è antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale depositata il 23.9.1998; per cui trova nel caso applicazione il principio più volte affermato da questa Corte che le sentenze che dichiarano incostituzionali norme processuali penali non hanno effetto retroattivo nei confronti degli atti del processo ormai perfezionati sulla base delle norme in vigore al tempo in cui furono compiute;
con la conseguenza che gli stessi in base al principio tempus regit actum restano conformi a legge e non devono essere rinnovati secondo la disciplina risultante dall'istituzionale intervento della Corte Costituzionale (sent. 8545 del 17-10-1984; 6914 del 03-08-1984; 5875 del 23-06-1984). Egualmente infondato è il secondo motivo posto che l'art.8, 5^ comma della legge 890 del 1982 dispone che nel caso della permanenza del piego presso l'ufficio postale, ove il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione;
per cui avendo nel caso l'ufficiale postale dichiarato di aver consegnato il piego a certo Di RC o Di AU, soggetto "delegato al ritiro" dalla ricorrente e, quindi, di aver esaminato e trattenuto la delega di quest'ultima prima di consegnare l'atto, la ON non avrebbe potuto limitarsi a contestare la validità della consegna e/o dell'identificazione per il fatto che non risultava sufficientemente indicato o identificabile il soggetto da lei delegato (tale identificazione essendo stata attestata dall'ufficiale postale), ma doveva o impugnare di falso l'attestazione dell'avvenuta identificazione del soggetto delegato perché in realtà non effettuata o perché comunque il piego era stato consegnato a soggetto diverso da quello da lei effettivamente delegato;
ovvero disconoscere l'autenticità della delega che aveva indotto l'ufficiale postale alla consegna del piego a terze persone non legittimate a riceverlo, perché da lei mai rilasciata. Laddove la ricorrente non ha posto in discussione ne' di aver rilasciato la delega ne' tanto meno che l'ufficiale postale ha consegnato il piego al soggetto indicato in quest'ultima, per cui in base al successivo comma 6^ la notificazione deve ritenersi ritualmente eseguita alla data di ritiro del piego.
Anche il primo profilo del terzo motivo è infondato perché la stessa ricorrentè ha ammesso che in data 29.4.1996 è stato redatto verbale del Centro di Servizi;
il quale ha interrotto la prescrizione del reato ex art.160 cod.pen., così come ha più volte osservato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in materia di reati fiscali assume tale efficacia qualunque attività nel corso della quale gli uffici finanziari o la Guardia di Finanza prendono formalmente cognizione del reato, constatandolo o accertandolo, poiché deve ritenersi che l'uso dei due termini sia equivalente in riferimento all'attività di rilevazione delle violazioni tributarie. D'altra parte, se per provocare l'interruzione della prescrizione, è richiesto un atto formale con il quale l'autorità finanziaria competente constata la violazione commessa e manifesti la volontà di perseguire l'illecito in quanto solo esso è idoneo e sufficiente a far cessare quell'inerzia dello Stato nel perseguire il reato che è alla base della prescrizione, da un lato se ne deve escludere la natura recettizia con la conseguenza che non è necessario che l'atto venga notificato agli interessati per conseguire l'effetto interruttivo;
e dall'altro, resta priva di rilievo la distinzione prospettata dalla ricorrente tra effetti interruttivi nei confronti del contribuente ed effetti per i terzi, gli stessi derivando comunque e per chiunque dall'emissione dell'atto, perché oggettivamente dimostrativa della persistenza della volontà punitiva dello Stato.
Inammissibile è, invece, il secondo profilo perché generico e meramente ripropositivo dell'analoga censura rivolta ai giudici di appello;
di cui la ricorrente non ha tenuto conto di alcuna delle puntuali argomentazioni esplicative dell'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte che distingue tra giuridica inesistenza dell'atto ai fini della capacità accertativa dell'Erario e del recupero dell'imposta e potestà punitiva volta a reprimere i reati tributari compromessa soltanto dallo spirare del termine prescrizionale dell'art. 9 della legge 516 del 1982 e non certamente da quello di cui all'art. 43 d.p.r. 600 del 1973. Ed è del pari inammissibile il quarto motivo, dato che neppur esso contiene censure specifiche e rispondenti al disposto dell'art. 581 lett. c) cod.proc.pen. nei confronti dei provvedimenti impugnati, le cui motivazioni si integrano, peraltro a vicenda anche in merito alla prova della responsabilità della ricorrente.
Infondato è pure il 5^ motivo di ricorso.
L'imputata, infatti, ha travisato del tutto il ragionamento della Corte di appello la quale non ha sostenuto affatto che la volontà della frode fiscale di costei era obbligatoriamente contenuta nella volonta di appropriazione;
ma al contrario ha accertato che la ricorrente aveva agito n.q. di delegata dei contribuenti e che in tale qualità si era avvalsa dei falsi attestati di versamento onde conseguire un differimento nel versamento delle imposte, ricavando da tale finalità intesa perseguire la prova della sussistenza del dolo richiesto dall'art. 4 della legge 516 del 1982 e menzionando a sostegno della correttezza di siffatta argomentazione, non sottoposta ad alcuna censura dalla ricorrente, la conforme giurisprudenza di questa Suprema Corte. Per cui l'accenno all'appropriazione del denaro dei clienti conseguita dall'imputata è stato fatto al termine di queste considerazioni e soltanto per significare che la stessa non escludeva tale accertato dolo specifico, ma semmai ne costituiva una riprova ulteriore perché per perseguire questo profitto l'imputata doveva necessariamente non versare le imposte e voler realizzare la frode fiscale.
Manifestamente infondato è l'ultimo motivo.
Il provvedimento impugnato, infatti, ha fornito adeguata motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve del reato di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 516 del 182, esclusa sia per le precedenti analoghe violazioni in cui era incorsa la ricorrente, sia per il numero delle persone danneggiate di cui aveva carpito la fiducia, sia per l'entità del pregiudizio arrecato ad essi ed all'erario, sia per la quasi certa impossibilità di recupero da parte del soggetto passivo di quanto dovutogli.
Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di falsa fatturazione, l'apprezzamento della lieve entità del fatto, non è in funzione ed in proporzione della maggiore o minore prossimità dell'entità del pregiudizio economico arrecato all'importo di L. 50 milioni, costituente secondo la norma il limite di applicabilità dell'attenuante, ma è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito che, nell'ambito di una valutazione globale della fattispecie sottoposta al suo esame, può riconoscere o negare l'ipotesi attenuata del reato sulla base anche di un solo elemento tra quelli indicati nell'art. 133 del cod. pen., ritenuto come nel caso è avvenuto, prevalente rispetto ad altri (sent. n. 8530 del 30.7.1992;
6281 del 27-04-1989).
Al rigetto del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999