Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1999, n. 9116
CASS
Sentenza 27 maggio 1999

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Le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme processuali penali non hanno effetto retroattivo nei confronti degli atti del processo ormai perfezionatisi sulla base delle norme in vigore al tempo in cui furono compiuti. Ne consegue che detti atti in base al principio "tempus regit actum" non devono essere rinnovati e che, pertanto, deve essere ritenuta valida la notificazione eseguita a mezzo posta prima della sentenza n.346 del 1998 - che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art.8 della legge 20 novembre 1982, n.890 - senza l'adempimento delle formalità ivi prescritte. (Fattispecie in cui la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto l'irretroattività della sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998 con riguardo alla notifica del decreto di citazione all'imputato, in grado di appello, eseguita a mezzo posta dal 24 marzo 1998 -data di invio della raccomandata - al 6 aprile 1998, data in cui la stessa si è perfezionata con il compimento delle formalità relative alla compiuta giacenza, in quanto notifica "perfezionata" in tempo antecedente alla succitata decisione n.346 del 1998, depositata il 22 settembre 1998).

In materia di reati fiscali assume efficacia interruttiva della prescrizione dei reati, ex art.160 cod. pen., qualunque attività nel corso della quale gli uffici finanziari o la guardia di finanza prendono formalmente cognizione del reato, constatandolo o accertandolo, poiché deve ritenersi che l'uso dei due termini sia equivalente in riferimento all'attività di rilevazione delle violazioni tributarie. L'atto di constatazione o di accertamento non ha natura recettizia e, di conseguenza, non è necessario che sia notificato agli interessati per il conseguimento dell'effetto interruttivo suddetto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto che il verbale di accertamento della violazione tributaria redatto dal centro servizi imposte dirette sia atto idoneo ad interrompere la prescrizione).

In tema di falsa fatturazione, l'apprezzamento della lieve entità del fatto di cui all'art.4 D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1982, n.516, non è in funzione ed in proporzione della maggiore o minore prossimità dell'entità del pregiudizio economico all'importo di lire 50 milioni, costituente il limite di applicabilità dell'attenuante secondo il succitato art.4, ma è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito che, nell'ambito di una valutazione globale della fattispecie sottoposta al suo esame, può riconoscere o negare l'ipotesi attenuata sulla base anche di un solo elemento tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., ritenuto prevalente rispetto ad altri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1999, n. 9116
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9116
    Data del deposito : 27 maggio 1999

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