Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2015, n. 31914
CASS
Sentenza 9 luglio 2015

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Massime1

È legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato, qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il nesso di strumentalità tra le quote di due società in sequestro, appartenenti a prossimi congiunti degli indagati, ed i reati di estorsione ed illecita concorrenza commessi da questi ultimi avvalendosi delle predette società).

Commentario1

  • 1Sequestro: può essere esteso alle quote societarie appartenenti a persona estranea al reato?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 marzo 2022

    La massima Il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato è legittimo qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629 Fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2015, n. 31914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31914
Data del deposito : 9 luglio 2015

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