Sentenza 26 aprile 2012
Massime • 1
In tema di esecuzione di pene concorrenti, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. non opera nel caso disciplinato dal successivo art. 80 di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, e, imponendosi in tal caso la formazione di cumuli differenti, il predetto criterio è applicabile, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2012, n. 40252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40252 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/04/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1220
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 31201/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AO LV, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 13/2011 TRIBUNALE di CASSINO, del 28/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 marzo 2011 il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente le richieste avanzate da Di AO IL, volte al riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutte le sentenze oggetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti n. 84/2010, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, e all'applicazione, in ogni caso, del cumulo giuridico ex art. 78 c.p., nonché alla revoca delle sentenze n. 30 del 15 gennaio 2004 e n. 273 del 12 marzo 2007 per essere state emesse sentenze meno gravi nei confronti dello stesso istante per il medesimo fatto.
1.1. Il Tribunale, dopo aver premesso che, con ordinanza del 18 giugno 2006, era stata già riconosciuta l'unicità del disegno criminoso tra alcuni dei reati indicati nella richiesta per la loro omogeneità e per l'unitarietà dell'arco temporale della loro commissione, osservava che:
- non poteva procedersi a tale riconoscimento con riguardo agli episodi di ricettazione di assegni bancari, commessi tra il dicembre 1998 e gli anni 2004-2005, in quanto manifestazione concreta di un vero e proprio stile di vita caratterizzante l'esistenza del reo, piuttosto che espressione di un programma delittuoso unitariamente ideato;
- era invece adeguatamente dimostrato che gli episodi di ricettazione degli autoveicoli ricadevano in un arco temporale circoscritto tra il 1993 e il 1998, comprendente quello preso in considerazione con la precedente ordinanza, e potevano ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione in quanto commessi in esecuzione di un coevo programma delittuoso associativo, risultante dalla sentenza del 6 dicembre 2006 del Tribunale di Isernia;
- andavano, pertanto, unificati per continuazione anche i reati oggetto di sei sentenze specificatamente richiamate.
1.2. La pena era rideterminata applicando per ciascuno dei reati un aumento di mesi otto di reclusione e di Euro cento di multa, come già disposto con la precedente ordinanza.
Per l'effetto, la pena, già fissata in anni quattro e mesi nove di reclusione ed Euro millecentocinquanta di multa, era aumentata di anni due di reclusione ed Euro ottocento di multa, fino ad anni sei e mesi nove di reclusione ed Euro millenovecentocinquanta di multa.
1.3. La richiesta di revoca di sentenze ex art. 669 c.p.p., era accolta limitatamente alla sentenza n. 30 del 15 gennaio 2004 per essere stata emessa la sentenza n. 453 del 15 maggio 2003, che aveva assolto l'istante per il medesimo fatto, mentre non poteva essere revocata la sentenza n. 656 del luglio 2005 perché la successiva sentenza, che aveva condannato l'imputato a una pena inferiore, riguardava assegni diversi, come emergeva dalla lettura della motivazione che riportava.
1.4. Anche la richiesta di applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. poteva trovare applicazione parziale, limitata alle sentenze per le quali era stato riconosciuto il vincolo della continuazione, partendo dalla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro cinquecento di multa, di cui alla sentenza del 5 giugno 2002 del Tribunale di Cassino, e riducendo la pena per i reati in continuazione, pari ad anni sei e mesi nove di reclusione ed Euro millenovecentocinquanta di multa, a quella di anni sei e mesi uno di reclusione ed Euro duemilacinquecento di multa, corrispondente al quintuplo della indicata pena base.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, Di AO IL, che ne chiede l'annullamento per violazione degli artt. 78, 80 e 81 c.p. e artt.606 e 671 c.p.p. e per illogicità e contraddittorietà della motivazione.
2.1 Il ricorrente, dopo aver richiamato il contenuto dell'istanza proposta e le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, censura, quanto al riconoscimento della continuazione tra i fatti relativi a ricettazioni di autoveicoli, l'omesso inserimento nell'operato raggruppamento della "madre di tutte" le condanne, rappresentata dalla sentenza del 6 dicembre 2006 del Tribunale di Isernia, parzialmente riformata dalla sentenza dell'1 ottobre 2009 della Corte d'appello di Campobasso, che aveva ritenuto prescritto il reato di cui all'art. 416 c.p., rideterminando la pena per il solo delitto di cui all'art. 648 bis c.p.. Secondo il ricorrente, il Giudice della esecuzione, avendo fondato il proprio convincimento circa la esistenza del medesimo disegno criminoso sul presupposto dell'avvenuto accertamento in sede giudiziaria, con la predetta sentenza del 6 dicembre 2006, di un programma delittuoso associativo, non poteva, illogicamente e contraddittoriamente, estromettere dal cumulo in continuazione la disposta condanna per una parte dei reati fine dell'associazione.
2.2. L'ordinanza, non tenendo conto della sentenza della Corte d'appello di Campobasso nel determinare l'aumento per la continuazione, è incorsa, ad avviso del ricorrente, nella erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p. e art. 81 c.p., poiché non ha considerato la pena, determinata con la stessa, quale pena più grave e non ha operato il dovuto controllo del non superamento con la pena finale del limite del triplo della pena base presa in considerazione. Il Giudice della esecuzione ha commesso, inoltre, nelle proprie argomentazioni altri due errori, poiché ha rideterminato la pena complessiva prendendo a base l'entità della pena fissata con il precedente provvedimento di cumulo, peraltro riferito a ricettazioni di autoveicoli e di assegni, e non quella più grave tra tutte le pene irrogate e soggette al riconosciuto vincolo della continuazione, e ha operato gli aumenti con mero calcolo matematico per ogni singolo titolo in esecuzione, e non con riferimento ai singoli fatti giudicati con le sentenze di condanna, osservando il limite di aumento previsto per legge.
2.3. La terza censura è riferita alla violazione dell'art. 78 c.p., che, secondo il ricorrente, è stato inesattamente interpretato perché riferito solo ai fatti di reato caratterizzati dal riconosciuto vincolo della continuazione, e non a tutti i reati per i quali è stata pronunciata condanna, mentre il criterio moderatore fissato dalla indicata norma, alla luce dei principi fissati da questa Corte, trova fondamento nel cumulo giuridico delle pene prescindendo dalla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della continuazione, avendo i due istituti ragioni e tutele a oggetto completamente diverse e prevedendo differenti limiti massimi di aumenti di pena.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, applicandosi il criterio moderatore, volto a temperare il principio del cumulo materiale delle pene in vista della finalità rieducativa della pena, in tutti i casi di concorso di reati di cui all'art. 73 c.p., salvo che siano stati commessi altri reati nel corso della detenzione, il Giudice, nella specie, doveva individuare la pena irrogabile tra i fatti rientranti nel vincolo della riconosciuta continuazione, e, previo scorporo delle pene estinte per condono, doveva operare il cumulo individuando la pena finale da espiare, ai sensi dell'art. 78 c.p., con il limite massimo del quintuplo della pena più grave.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato articolata requisitoria scritta, concludendo, alla luce della fondatezza delle prime due censure, per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che saranno precisati.
2. I fatti, cui è stata riferita la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, sono stati valutati dal Giudice dell'esecuzione che ha ritenuto - richiamando il già intervenuto riconoscimento in sede esecutiva, con ordinanza del 18 giugno 2006, del vincolo della continuazione tra plurimi episodi di ricettazione di autoveicoli e di assegni bancari provenienti da delitto, commessi dal settembre 1995 al dicembre 1998, e giudicati con sette sentenze di condanna - che il medesimo vincolo fosse ravvisabile anche con riguardo a tutti gli ulteriori episodi di ricettazione di autoveicoli commessi nel periodo, sufficientemente circoscritto, compreso tra il 1993 e il 1998, parzialmente coincidente con quello già positivamente valutato, giudicati con sei sentenze di condanna dello stesso Tribunale di Cassino, che ha, pertanto, unificato per continuazione.
Il Tribunale, rilevando la distanza significativa di tempo - rispetto all'indicato arco temporale - del periodo in cui erano stati commessi i numerosi episodi di ricettazione di assegni, già non unificati per continuazione, ha congruamente argomentato che i medesimi, in luogo di porsi come espressione di un programma iniziale e unitario ideato per linee generali, erano la manifestazione concreta di uno stile di vita che aveva caratterizzato l'esistenza del condannato dal 1998 al 2005, e ha coerentemente ritenuto che al riconoscimento del vincolo della continuazione anche con detti reati non poteva pervenirsi a norma dell'art. 671 c.p.p.
2.1. La decisione, nel parziale accoglimento della richiesta, ha valorizzato il dato fattuale tratto dalla sentenza del 6 dicembre 2006 del Tribunale di Isernia, attinente alla riconosciuta sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione di autoveicoli rubati e di reati contro la fede pubblica concernente le stesse, e ha ritenuto che l'adesione a detta associazione, per la quale il ricorrente era stato condannato in primo grado, unitamente ad altri coimputati, fosse dimostrativa della generale rappresentazione unitaria da parte del medesimo della commissione di una serie frequente e periodica di reati contro il patrimonio e dei connessi reati contro la fede pubblica. Essa ha, tuttavia, omesso di tenere conto, pur dando atto che la indicata decisione del 6 dicembre 2006 era stata parzialmente riformata con sentenza dell'1 ottobre 2009 della Corte d'appello di Campobasso, che, dichiarato prescritto in sede di appello il reato associativo, aveva rideterminato la pena per il reato-fine di cui all'art. 648 bis c.p., che il ricorrente, sia nella richiesta d'incidente di esecuzione, sia nella memoria depositata in occasione della udienza del 22 marzo 2011, aveva espressamente chiesto l'inserimento in continuazione di detta condanna (riportata sub 19 della tabella riportata nella istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione).
2.2. Tale omissione valutativa comporta l'annullamento della ordinanza sul punto.
3. È fondata anche la doglianza relativa alla quantificazione della pena per i fatti ritenuti in continuazione.
3.1. Il Tribunale è pervenuto alla rideterminazione della pena, all'esito del riconoscimento parziale del vincolo della continuazione in sede esecutiva tra i reati di ricettazione di autoveicoli, giudicati con sei sentenze del Tribunale di Cassino, emesse tra il 27 giugno 2001 e l'1 ottobre 2007, in aggiunta a quelli oggetto della ordinanza del 18 giugno 2006, assumendo come pena base quella già determinata con detta ordinanza di anni quattro e mesi nove di reclusione ed Euro millecentocinquanta di multa, che ha aumentato per la continuazione di mesi otto di reclusione ed Euro cento di multa per ciascuno dei reati, applicando un aumento complessivo di anni due di reclusione ed Euro ottocento di multa, fino a un totale di anni sei e mesi nove di reclusione ed Euro millenovecentocinquanta di multa.
Il Tribunale, in tal modo, oltre a non fornire alcuna motivazione - sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi - in ordine alle ragioni del trattamento sanzionatorio adottato e a non dare logicamente conto dei criteri seguiti per la rideterminazione della pena, avendo indicato in mesi otto di reclusione ed Euro cento di multa l'aumento di pena per ciascun reato e poi fissato in anni due di reclusione ed Euro ottocento di multa l'aumento complessivo per la continuazione, non si è attenuto al criterio legale di determinazione della pena per il reato continuato.
3.2. Tale pena deve essere, infatti, rapportata alla violazione della legge penale individuata come più grave, e, in executivis, a quella in concreto più gravemente sanzionata dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p., con autonomi aumenti per i reati di minore entità entro un limite massimo proporzionalmente computato (il triplo), non essendo invece consentito usare come base una pena unica per più reati - neppure se già unificati ex art. 81 c.p. in separata sede - e aumentarla per i residui, alterando, in danno del condannato, il parametro di riferimento e precludendo il controllo del rispetto del limite massimo di aumento (tra le altre, Sez. 1, n. 544 del 28/01/1994, dep. 11/03/1994, Talarico, Rv. 196683;
Sez. 1, n. 6557 del 29/11/1999, dep. 03/02/2000, Aperi, Rv. 215221;
Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, dep. 04/02/2009, Neder e altri, Rv. 243375; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, dep. 29/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987; Sez. 1 n. 38244 del 13/10/2010, dep. 29/10/2010, Conte, Rv. 248299).
3.3. Consegue a tali rilievi che, ai fini della determinazione della pena in fase esecutiva, la violazione più grave - la cui pena deve essere assunta come base del calcolo a norma del richiamato art. 187 disp. att. c.p.p. - deve essere individuata fra tutti i reati cui è
applicata la disciplina della continuazione prescindendo dall'aumento per i reati satelliti, e applicando sulla medesima gli aumenti per le violazioni meno gravi da determinarsi a cura del giudice dell'esecuzione entro il limite massimo (il triplo) a essa proporzionale.
L'ordinanza, che ha assunto come base del calcolo l'intera pena determinata con l'indicata ordinanza del 18 giugno 2006, deve essere pertanto annullata anche sul punto.
4. È, invece, inammissibile la censura che attiene alla contestata omessa applicazione del criterio di cui all'art. 78 c.p. a tutti i reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna.
4.1. Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti.
Occorre, invece, procedere a cumuli parziali, e quindi al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p. e detrazione dal risultato del presofferto;
poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione, e così via fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 4940 del 12/10/1998, dep. 18/11/1998, Monopoli, Rv. 211803; Sez. 1, n. 5313 del 27/09/2000, dep. 19/12/2000, Pino G., Rv. 217602; Sez. 1, n. 19540 del 02/03/2004, dep. 27/04/2004, Colafigli, Rv. 227974; Sez. 5, n. 39946 del 11/06/2004, dep. 13/10/2004, Serio, Rv. 230135; Sez. 1, n. 34348 del 11/05/2005, dep. 26/09/2005, Morabito, Rv. 232277; Sez. 1, n. 5775 del 02/12/2008, dep. 11/12/2008, Calogero, Rv. 242574). Consegue a tali rilievi che il criterio moderatore della pena, previsto dall'art. 78 c.p., non opera nel caso, disciplinato dal successivo art. 80, di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, e, imponendosi in tal caso la formazione di cumuli differenti, il predetto criterio è applicabile, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati nella norma predetta.
Il calcolo unitario delle pene concorrenti ne suppone, pertanto, l'integrale cumulabilità, che è possibile quando le pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse.
4.2 Alla stregua di detti condivisi principi, se, come dedotto con il ricorso, il criterio fissato dall'art. 78 c.p. non si applica solo nel caso di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di cumulo, dovendo, invece, tenere conto, come rilevato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte, di cumuli parziali dovuti alle diverse date di commissione dei reati e ai periodi di custodia o espiazione subiti, era onere del ricorrente dare elementi specifici, idonei a sostenere la formulata richiesta, al di là dei richiami alla sua fondatezza. Tali elementi, non dedotti in sede di merito, non sono stati specificati neppure in questa sede, tale non essendo la mera affermazione dello stato di libertà del ricorrente nell'arco temporale in cui ha commesso i delitti, oggetto della richiesta.
5. L'ordinanza impugnata, come indicato sub 2.2. e sub 3.3., deve essere, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Cassino, che procederà a nuovo esame tenendo conto dei rilievi e dei principi di diritto sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cassino.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2012