CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 4770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4770 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha cahrAuso Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MERCURELLI MASSIMO GIUSEPPE del foro di ROMA in difesa di DE IE, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4770 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 29/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. PE GO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 marzo 2021, che ha confermato la sentenza del 27 maggio 2020 del Tribunale di Tivoli, con la quale era stato condannato alla pena di anni nove di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 12 novembre 2018 in IA LI: a) tentato omicidio aggravato dai futili motivi, ai sensi degli artt. 56, 575 e 61, primo comma, n. 1, cod. pen., perché, dopo aver commesso il reato di cui al capo b (con il quale è stato riunito dal vincolo della continuazione), per futili motivi, consistenti in una lite insorta poco prima per ragioni di viabilità con AN BU, aveva compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di quest'ultimo (in particolare, con il taglierino di cui al capo c, aveva inflitto alla vittima cinque colpi in diverse parti del corpo, procurando alla stessa cinque ferite da taglio), non riuscendo nel suo intento perché la parte offesa, con una tempestiva manovra, era riuscita a spingere l'imputato verso lo sportello della propria autovettura e a darsi alla fuga;
b) minaccia aggravata dall'uso di armi, ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen., perché, mediante l'uso del bastone in legno di cui al capo c (strumento atto a offendere), aveva prospettato nei confronti di BU un male grave e ingiusto, avendo proferito la seguente frase: "vieni qua! Ti ammazzo, ti scanno!"; c) porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un taglierino di colore argentato e un bastone in legno, strumenti atti a offendere, utilizzati per commettere i reati di cui ai capi precedenti. 2. Il ricorrente articola nove motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56 e 575 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, travisando il contenuto delle testimonianze agli atti, avrebbe omesso di considerare che BU, prima delle condotte poste in essere dall'imputato, si era messo all'inseguimento dello stesso con l'intento di cercare lo scontro fisico a seguito del fatto che questi non aveva rispettato il segnale di "stop" della strada. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che, dopo che i due veicoli erano stati costretti a fermarsi a causa del traffico (e non per volontà dell'imputato), fosse avvenuto il fatto di cui al capo b, anche considerando che la 2 parte offesa aveva dichiarato di non ricordare se l'imputato avesse o meno raccolto il bastone da terra, che l'imputato non lo aveva brandito contro la parte offesa (ma si era limitato a batterlo per terra), che lo stesso imputato non aveva mai manifestato un atteggiamento aggressivo e che non era verosimile che lo stesso avesse pronunciato la frase «vieni qua» (posto che era proprio l'imputato che - secondo la ricostruzione stessa - si era mosso verso la parte offesa). Nel ricorso, poi, si evidenzia che il giudice di merito avrebbe sbagliato nel fornire la ricostruzione del movimento dei due veicoli subito prima del secondo confronto tra le parti, posto che era dimostrato che l'imputato aveva cercato di evitare che BU potesse superarlo al fine di obbligarlo a scendere dall'auto e non che avesse tentato di bloccare la marcia del suo veicolo. Era provato, inoltre, che negli istanti antecedenti l'aggressione fisica BU era sceso per primo dal suo furgone e si era diretto verso l'autovettura di PE. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe travisato le parole del teste IA, il quale non aveva potuto vedere le dinamiche della lite e si era limitato a definire "aggressore" l'imputato, solo perché aveva visto sanguinare la parte offesa. Con riferimento al reato di tentato omicidio, infine, il ricorrente evidenzia che, dall'analisi del compendio probatorio, era possibile affermare che la parte offesa si era avvicinata all'imputato con intenti manifestamenti aggressivi e che l'imputato si era limitato ad agitare davanti a sé il taglierino, nell'intento di tenere relativamente lontano il primo. Inoltre, solo una delle cinque ferite riportate dalla parte offesa era risultata (secondo il consulente del pubblico ministero) astrattamente idonea in astratto a cagionare la morte di BU. Il giudice di merito, inoltre, si era limitato ad affermare in maniera illogica che la mera localizzazione della ferita (cavo ascellare) era stata idonea a cagionare la morte della vittima, a prescindere dalla profondità della ferita (che non era stata oggetto di indagine), senza considerare che vi era prova del fatto che la parte offesa era stata attinta in quel luogo del corpo solo perché, nell'esatto momento in cui l'imputato si era avvicinato con il taglierino, questi aveva alzato il braccio. Secondo il ricorrente, pertanto, non vi era prova della sussistenza dell'univocità dell'azione accertata e dell'elemento soggettivo del tentato omicidio. 2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 52, 55 e 59, quarto comma, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, nell'escludere la scriminante della legittima difesa (anche nella sua forma putativa e per eccesso colposo) e travisando le dichiarazioni rilasciate da BU, ha affermato che quest'ultimo non aveva ingaggiato alcun scontro fisico nei confronti dell'imputato, quando lo stesso 3 BU, sentito all'udienza dell'Il dicembre 2019 aveva dichiarato di aver colpito PE con un pugno alla faccia. La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe fornito alcuna valida motivazione alla specifica doglianza formulata con l'atto di appello avente a oggetto il ferimento alla gamba della parte offesa, che si era potuto verificare solo perché l'imputato aveva agitato il taglierino, non solo da destra verso sinistra, ma anche dall'alto verso il basso, e perché lo stesso BU aveva tentato di dare un calcio all'imputato. La Corte territoriale, pertanto, anche in considerazione di quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe omesso di applicare la causa di giustificazione della legittima difesa, pur ricorrendone tutti i presupposti. 2.3. Con il quinto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli art. 582 e 590 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe rigettato la richiesta di riqualificazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali o di lesioni personali colpose. 2.4. Con il sesto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 612, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, con riferimento al capo b), avrebbe omesso di accertare l'estinzione del reato previa riqualificazione dello stesso in quello di minaccia semplice di cui al primo comma dell'art. 612 cod. pen. 2.5. Con il settimo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, con riferimento al capo c), avrebbe omesso di considerare che il porto del taglierino era giustificato dal fatto che l'imputato svolgeva le mansioni di operaio e che, quindi, tale oggetto era utilizzato nel suo lavoro. 2.6. Con l'ottavo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe in maniera ingiustificata applicato la circostanza aggravante dei futili motivi, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. 2.7. Con il nono motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, senza offrire alcuna valida motivazione, avrebbe omesso di applicare la circostanza attenuante derivante dall'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover disattendere la tesi difensiva secondo cui, nell'ambito della circolazione stradale tra gli autoveicoli, a causa della mancata concessione della precedenza in un'intersezione stradale, BU avrebbe inseguito PE in modo tale da ingenerare in quest'ultimo uno stato di timore. Dalla lettura delle dichiarazioni di entrambe le parti, infatti, non era emerso che / con le due autovetture interessate, fosse stato posto in essere un vero e proprio inseguimento. Secondo il giudice di merito, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non vi erano elementi idonei a ritenere provato lo stato confusionale e di timore che avrebbe indotto l'imputato a lasciare la propria automobile per affrontare la parte offesa. Le modalità esecutive dell'azione, per di più, sono state considerate in modo plausibile un chiaro elemento sintomatico dell'intenzione aggressiva di PE, considerando che, dopo il primo colpo inferto alla vittima, l'imputato avrebbe potuto desistere dall'azione per allontanarsi, approfittando dello stato di sconcerto di BU, anziché continuare a infliggere ulteriori e pericolosi colpi contro lo stesso. Tale circostanza, quindi, era del tutto incompatibile con il dedotto intento difensivo dell'imputato, anche considerando che appariva contraddittorio affermare che PE avesse avuto il timore di arrestarsi e di affrontare BU quando, in entrambe le occasioni, era sceso dal veicolo, aveva affrontato la parte offesa, l'aveva offesa e minacciata e, impugnando un bastone, dopo aver estratto un taglierino, l'aveva ferito ripetutamente, come confermato dal teste IA, ritenuto attendibile dalla Corte territoriale (che, sul punto, ha offerto ampia motivazione). Anche la doglianza relativa al tentato omicidio è infondata, considerando che la Corte di appello, sulla base di una valutazione effettuata ex ante, ha evidenziato che la condotta dell'imputato era stata idonea a cagionare la morte della persona offesa, evento non verificatosi solo grazie all'intervento dei soccorritori allertati da IA. La modalità esecutiva dell'azione e la reiterazione dei colpi inferti con il taglierino, infatti, erano elementi sintomatici del chiaro intento aggressivo dell'imputato volto a colpire BU in varie parti del corpo;
in particolare, l'imputato aveva approfittato del fatto che la persona offesa si stesse tamponando la ferita (determinata dalla prima aggressione) per 5 ‘ colpirlo nella zona ascellare, determinando in esso delle ferite che, come chiarito dalla perizia medico-legale redatta dal consulente del pubblico ministero, apparivano idonee ex ante - in forza della loro ubicazione - a cagionarne il decesso. Per le medesime ragioni, la Corte ritiene che il quinto motivo di ricorso vada dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, in larga misura tesi ad ottenere una ulteriore - e non consentita - valutazione di merito. In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390). Il ricorrente, pertanto, propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito. 1.2. Con riferimento al secondo, al terzo e al quarto motivo di ricorso, il Collegio evidenzia che, tenuto conto delle modalità incontroverse con cui si era sviluppata l'aggressione di PE nei confronti di BU, non è possibile ritenere la condotta accertata sia giustificabile ai sensi dell'art. 52 cod. pen., nemmeno sotto il profilo dell'eventuale eccesso colposo, invocato dalla sua difesa con i sopra citati motivi di ricorso, alla stregua dei parametri canonizzati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 6 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352). La Corte territoriale, dunque, ha escluso in capo all'imputato la sussistenza di un atteggiamento difensivo, ancorché putativo, sulla base di una ricostruzione ineccepibile della dinamica degli accadimenti che avevano preceduto l'aggressione della parte offesa, osservando che tale esclusione discendeva dall'assenza di elementi dimostrativi di una reazione difensiva. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che si attaglia perfettamente al caso in esame, secondo cui, in tema di tentato omicidio, vanno esclusi l'eccesso di legittima difesa e la legittima difesa putativa allorquando l'aggressore attenti con arma da taglio all'incolumità di un uomo disarmato mirando a zone vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un'aggressione patita (Sez. 1, n. 26878 del 25/05/2012, Inturri, Rv. 253068). La Corte di appello, inoltre, ha evidenziato che BU, pur avendo ricevuto le minacce dell'imputato, perpetrate anche attraverso l'uso di un bastone, non aveva ingaggiato alcun scontro fisico e aveva dimostrato di non avere alcun intento aggressivo nei confronti dello stesso imputato. 1.3. Il sesto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Infatti, integra il delitto di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 612, comma secondo, cod. pen., la minaccia fatta con un bastone, considerato che nel novero delle armi rientrano non solo quelle proprie ma anche quelle improprie e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ex art. 585, secondo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 682 del 13/12/2006, dep. 2007, Badolato, Rv. 235776). Per la sussistenza della circostanza aggravante dell'arma di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen., quindi, è sufficiente che lo strumento atto a offendere sia di quelli per i quali la legge disciplina il porto, a nulla rilevando che al momento del fatto l'agente avesse portato lo strumento per giustificato motivo o che ne faccia a fini delittuosi un uso momentaneo od occasionale. 1.4. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che la circostanza dedotta dalla difesa - secondo la quale PE avrebbe portato il taglierino in un luogo pubblico per ragioni legate alla propria occupazione - appariva poco credibile, in considerazione del fatto che l'imputato aveva tenuto l'arma indosso, all'interno della tasca dei pantaloni, e aveva utilizzato tale oggetto per offendere il soggetto passivo. Infatti, il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze 7 ,(
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali. Così deciso il 29/09/2022 dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878). 1.5. Manifestamente infondati, altresì, sono l'ottavo e il nono motivo di ricorso. È inammissibile, infatti, la doglianza relativa al mancato disconoscimento dell'aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61, primo comma, n. 1), cod. pen.; infatti, la Corte di merito ha espressamente fatto riferimento alla sproporzione tra le ragioni che hanno determinato l'alterco tra l'imputato e la parte offesa e la condotta realizzante l'evento delittuoso. La circostanza aggravante in oggetto, infatti, sussiste tutte le volte in cui la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di lieve entità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103). Conseguentemente, deve ritenersi infondato il motivo relativo alla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62, primo comma, n. 2), cod. pen. che la giurisprudenza di legittimità ritiene intrinsecamente incompatibile con l'aggravante di cui sopra, non potendo coesistere stati d'animo così contrastanti (Sez. 5, n. 41052 del 26/01/2010, Matei, Rv. 247223). In ogni caso, l'accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha cahrAuso Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MERCURELLI MASSIMO GIUSEPPE del foro di ROMA in difesa di DE IE, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4770 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 29/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. PE GO ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 marzo 2021, che ha confermato la sentenza del 27 maggio 2020 del Tribunale di Tivoli, con la quale era stato condannato alla pena di anni nove di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 12 novembre 2018 in IA LI: a) tentato omicidio aggravato dai futili motivi, ai sensi degli artt. 56, 575 e 61, primo comma, n. 1, cod. pen., perché, dopo aver commesso il reato di cui al capo b (con il quale è stato riunito dal vincolo della continuazione), per futili motivi, consistenti in una lite insorta poco prima per ragioni di viabilità con AN BU, aveva compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di quest'ultimo (in particolare, con il taglierino di cui al capo c, aveva inflitto alla vittima cinque colpi in diverse parti del corpo, procurando alla stessa cinque ferite da taglio), non riuscendo nel suo intento perché la parte offesa, con una tempestiva manovra, era riuscita a spingere l'imputato verso lo sportello della propria autovettura e a darsi alla fuga;
b) minaccia aggravata dall'uso di armi, ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen., perché, mediante l'uso del bastone in legno di cui al capo c (strumento atto a offendere), aveva prospettato nei confronti di BU un male grave e ingiusto, avendo proferito la seguente frase: "vieni qua! Ti ammazzo, ti scanno!"; c) porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un taglierino di colore argentato e un bastone in legno, strumenti atti a offendere, utilizzati per commettere i reati di cui ai capi precedenti. 2. Il ricorrente articola nove motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56 e 575 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, travisando il contenuto delle testimonianze agli atti, avrebbe omesso di considerare che BU, prima delle condotte poste in essere dall'imputato, si era messo all'inseguimento dello stesso con l'intento di cercare lo scontro fisico a seguito del fatto che questi non aveva rispettato il segnale di "stop" della strada. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che, dopo che i due veicoli erano stati costretti a fermarsi a causa del traffico (e non per volontà dell'imputato), fosse avvenuto il fatto di cui al capo b, anche considerando che la 2 parte offesa aveva dichiarato di non ricordare se l'imputato avesse o meno raccolto il bastone da terra, che l'imputato non lo aveva brandito contro la parte offesa (ma si era limitato a batterlo per terra), che lo stesso imputato non aveva mai manifestato un atteggiamento aggressivo e che non era verosimile che lo stesso avesse pronunciato la frase «vieni qua» (posto che era proprio l'imputato che - secondo la ricostruzione stessa - si era mosso verso la parte offesa). Nel ricorso, poi, si evidenzia che il giudice di merito avrebbe sbagliato nel fornire la ricostruzione del movimento dei due veicoli subito prima del secondo confronto tra le parti, posto che era dimostrato che l'imputato aveva cercato di evitare che BU potesse superarlo al fine di obbligarlo a scendere dall'auto e non che avesse tentato di bloccare la marcia del suo veicolo. Era provato, inoltre, che negli istanti antecedenti l'aggressione fisica BU era sceso per primo dal suo furgone e si era diretto verso l'autovettura di PE. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe travisato le parole del teste IA, il quale non aveva potuto vedere le dinamiche della lite e si era limitato a definire "aggressore" l'imputato, solo perché aveva visto sanguinare la parte offesa. Con riferimento al reato di tentato omicidio, infine, il ricorrente evidenzia che, dall'analisi del compendio probatorio, era possibile affermare che la parte offesa si era avvicinata all'imputato con intenti manifestamenti aggressivi e che l'imputato si era limitato ad agitare davanti a sé il taglierino, nell'intento di tenere relativamente lontano il primo. Inoltre, solo una delle cinque ferite riportate dalla parte offesa era risultata (secondo il consulente del pubblico ministero) astrattamente idonea in astratto a cagionare la morte di BU. Il giudice di merito, inoltre, si era limitato ad affermare in maniera illogica che la mera localizzazione della ferita (cavo ascellare) era stata idonea a cagionare la morte della vittima, a prescindere dalla profondità della ferita (che non era stata oggetto di indagine), senza considerare che vi era prova del fatto che la parte offesa era stata attinta in quel luogo del corpo solo perché, nell'esatto momento in cui l'imputato si era avvicinato con il taglierino, questi aveva alzato il braccio. Secondo il ricorrente, pertanto, non vi era prova della sussistenza dell'univocità dell'azione accertata e dell'elemento soggettivo del tentato omicidio. 2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 52, 55 e 59, quarto comma, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, nell'escludere la scriminante della legittima difesa (anche nella sua forma putativa e per eccesso colposo) e travisando le dichiarazioni rilasciate da BU, ha affermato che quest'ultimo non aveva ingaggiato alcun scontro fisico nei confronti dell'imputato, quando lo stesso 3 BU, sentito all'udienza dell'Il dicembre 2019 aveva dichiarato di aver colpito PE con un pugno alla faccia. La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe fornito alcuna valida motivazione alla specifica doglianza formulata con l'atto di appello avente a oggetto il ferimento alla gamba della parte offesa, che si era potuto verificare solo perché l'imputato aveva agitato il taglierino, non solo da destra verso sinistra, ma anche dall'alto verso il basso, e perché lo stesso BU aveva tentato di dare un calcio all'imputato. La Corte territoriale, pertanto, anche in considerazione di quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe omesso di applicare la causa di giustificazione della legittima difesa, pur ricorrendone tutti i presupposti. 2.3. Con il quinto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli art. 582 e 590 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe rigettato la richiesta di riqualificazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali o di lesioni personali colpose. 2.4. Con il sesto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 612, secondo comma, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, con riferimento al capo b), avrebbe omesso di accertare l'estinzione del reato previa riqualificazione dello stesso in quello di minaccia semplice di cui al primo comma dell'art. 612 cod. pen. 2.5. Con il settimo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, con riferimento al capo c), avrebbe omesso di considerare che il porto del taglierino era giustificato dal fatto che l'imputato svolgeva le mansioni di operaio e che, quindi, tale oggetto era utilizzato nel suo lavoro. 2.6. Con l'ottavo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe in maniera ingiustificata applicato la circostanza aggravante dei futili motivi, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. 2.7. Con il nono motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, senza offrire alcuna valida motivazione, avrebbe omesso di applicare la circostanza attenuante derivante dall'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover disattendere la tesi difensiva secondo cui, nell'ambito della circolazione stradale tra gli autoveicoli, a causa della mancata concessione della precedenza in un'intersezione stradale, BU avrebbe inseguito PE in modo tale da ingenerare in quest'ultimo uno stato di timore. Dalla lettura delle dichiarazioni di entrambe le parti, infatti, non era emerso che / con le due autovetture interessate, fosse stato posto in essere un vero e proprio inseguimento. Secondo il giudice di merito, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non vi erano elementi idonei a ritenere provato lo stato confusionale e di timore che avrebbe indotto l'imputato a lasciare la propria automobile per affrontare la parte offesa. Le modalità esecutive dell'azione, per di più, sono state considerate in modo plausibile un chiaro elemento sintomatico dell'intenzione aggressiva di PE, considerando che, dopo il primo colpo inferto alla vittima, l'imputato avrebbe potuto desistere dall'azione per allontanarsi, approfittando dello stato di sconcerto di BU, anziché continuare a infliggere ulteriori e pericolosi colpi contro lo stesso. Tale circostanza, quindi, era del tutto incompatibile con il dedotto intento difensivo dell'imputato, anche considerando che appariva contraddittorio affermare che PE avesse avuto il timore di arrestarsi e di affrontare BU quando, in entrambe le occasioni, era sceso dal veicolo, aveva affrontato la parte offesa, l'aveva offesa e minacciata e, impugnando un bastone, dopo aver estratto un taglierino, l'aveva ferito ripetutamente, come confermato dal teste IA, ritenuto attendibile dalla Corte territoriale (che, sul punto, ha offerto ampia motivazione). Anche la doglianza relativa al tentato omicidio è infondata, considerando che la Corte di appello, sulla base di una valutazione effettuata ex ante, ha evidenziato che la condotta dell'imputato era stata idonea a cagionare la morte della persona offesa, evento non verificatosi solo grazie all'intervento dei soccorritori allertati da IA. La modalità esecutiva dell'azione e la reiterazione dei colpi inferti con il taglierino, infatti, erano elementi sintomatici del chiaro intento aggressivo dell'imputato volto a colpire BU in varie parti del corpo;
in particolare, l'imputato aveva approfittato del fatto che la persona offesa si stesse tamponando la ferita (determinata dalla prima aggressione) per 5 ‘ colpirlo nella zona ascellare, determinando in esso delle ferite che, come chiarito dalla perizia medico-legale redatta dal consulente del pubblico ministero, apparivano idonee ex ante - in forza della loro ubicazione - a cagionarne il decesso. Per le medesime ragioni, la Corte ritiene che il quinto motivo di ricorso vada dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, in larga misura tesi ad ottenere una ulteriore - e non consentita - valutazione di merito. In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390). Il ricorrente, pertanto, propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito. 1.2. Con riferimento al secondo, al terzo e al quarto motivo di ricorso, il Collegio evidenzia che, tenuto conto delle modalità incontroverse con cui si era sviluppata l'aggressione di PE nei confronti di BU, non è possibile ritenere la condotta accertata sia giustificabile ai sensi dell'art. 52 cod. pen., nemmeno sotto il profilo dell'eventuale eccesso colposo, invocato dalla sua difesa con i sopra citati motivi di ricorso, alla stregua dei parametri canonizzati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 6 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352). La Corte territoriale, dunque, ha escluso in capo all'imputato la sussistenza di un atteggiamento difensivo, ancorché putativo, sulla base di una ricostruzione ineccepibile della dinamica degli accadimenti che avevano preceduto l'aggressione della parte offesa, osservando che tale esclusione discendeva dall'assenza di elementi dimostrativi di una reazione difensiva. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che si attaglia perfettamente al caso in esame, secondo cui, in tema di tentato omicidio, vanno esclusi l'eccesso di legittima difesa e la legittima difesa putativa allorquando l'aggressore attenti con arma da taglio all'incolumità di un uomo disarmato mirando a zone vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un'aggressione patita (Sez. 1, n. 26878 del 25/05/2012, Inturri, Rv. 253068). La Corte di appello, inoltre, ha evidenziato che BU, pur avendo ricevuto le minacce dell'imputato, perpetrate anche attraverso l'uso di un bastone, non aveva ingaggiato alcun scontro fisico e aveva dimostrato di non avere alcun intento aggressivo nei confronti dello stesso imputato. 1.3. Il sesto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Infatti, integra il delitto di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 612, comma secondo, cod. pen., la minaccia fatta con un bastone, considerato che nel novero delle armi rientrano non solo quelle proprie ma anche quelle improprie e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ex art. 585, secondo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 682 del 13/12/2006, dep. 2007, Badolato, Rv. 235776). Per la sussistenza della circostanza aggravante dell'arma di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen., quindi, è sufficiente che lo strumento atto a offendere sia di quelli per i quali la legge disciplina il porto, a nulla rilevando che al momento del fatto l'agente avesse portato lo strumento per giustificato motivo o che ne faccia a fini delittuosi un uso momentaneo od occasionale. 1.4. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che la circostanza dedotta dalla difesa - secondo la quale PE avrebbe portato il taglierino in un luogo pubblico per ragioni legate alla propria occupazione - appariva poco credibile, in considerazione del fatto che l'imputato aveva tenuto l'arma indosso, all'interno della tasca dei pantaloni, e aveva utilizzato tale oggetto per offendere il soggetto passivo. Infatti, il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze 7 ,(
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali. Così deciso il 29/09/2022 dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878). 1.5. Manifestamente infondati, altresì, sono l'ottavo e il nono motivo di ricorso. È inammissibile, infatti, la doglianza relativa al mancato disconoscimento dell'aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61, primo comma, n. 1), cod. pen.; infatti, la Corte di merito ha espressamente fatto riferimento alla sproporzione tra le ragioni che hanno determinato l'alterco tra l'imputato e la parte offesa e la condotta realizzante l'evento delittuoso. La circostanza aggravante in oggetto, infatti, sussiste tutte le volte in cui la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di lieve entità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103). Conseguentemente, deve ritenersi infondato il motivo relativo alla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62, primo comma, n. 2), cod. pen. che la giurisprudenza di legittimità ritiene intrinsecamente incompatibile con l'aggravante di cui sopra, non potendo coesistere stati d'animo così contrastanti (Sez. 5, n. 41052 del 26/01/2010, Matei, Rv. 247223). In ogni caso, l'accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.