Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2006, n. 682
CASS
Sentenza 13 dicembre 2006

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Massime1

Integra il delitto di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 612, comma secondo, cod. pen., la minaccia fatta con un bastone, considerato che nel novero delle armi rientrano non solo quelle proprie ma anche quelle improprie e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ex art. 585, comma secondo, cod. pen..

Commentario1

  • 1Contestazione in diritto di aggravante non serve, basta contestazione in fatto basta (Cass. 6842/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2026

    L'aggravante dell'uso dell'arma può ritenersi legittimamente contestata anche senza l'esplicita menzione autonoma dell'art. 339 c.p., quando nel capo d'imputazione siano descritti i fatti materiali (l'essere armato mentre minaccia) e sia richiamato l'art. 612, co. 2, c.p.; trattandosi di circostanza priva di componenti valutative, la descrizione della materialità è idonea a garantire il diritto di difesa (Sez. U, “Sorge”, criteri). Integra la minaccia aggravata ex art. 612, co. 2, c.p. la condotta minacciosa posta in essere con un'arma anche impropria (es. bastone; coltello), sicché il reato è procedibile d'ufficio quando ricorre una delle modalità di cui all'art. 339 c.p., richiamato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2006, n. 682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 682
Data del deposito : 13 dicembre 2006

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