Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 1
Integra il delitto di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 612, comma secondo, cod. pen., la minaccia fatta con un bastone, considerato che nel novero delle armi rientrano non solo quelle proprie ma anche quelle improprie e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ex art. 585, comma secondo, cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Contestazione in diritto di aggravante non serve, basta contestazione in fatto basta (Cass. 6842/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2026
L'aggravante dell'uso dell'arma può ritenersi legittimamente contestata anche senza l'esplicita menzione autonoma dell'art. 339 c.p., quando nel capo d'imputazione siano descritti i fatti materiali (l'essere armato mentre minaccia) e sia richiamato l'art. 612, co. 2, c.p.; trattandosi di circostanza priva di componenti valutative, la descrizione della materialità è idonea a garantire il diritto di difesa (Sez. U, “Sorge”, criteri). Integra la minaccia aggravata ex art. 612, co. 2, c.p. la condotta minacciosa posta in essere con un'arma anche impropria (es. bastone; coltello), sicché il reato è procedibile d'ufficio quando ricorre una delle modalità di cui all'art. 339 c.p., richiamato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2006, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/12/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2217
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 38917/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AD IO, N. IL 31/10/1946;
2) AD LA, N. IL 14/09/1977;
avverso SENTENZA del 07/04/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AT RO e AT AN venivano condannati nei due gradi di merito - sentenze del Tribunale di Vibo Valentia del 28 aprile 2004 e della Corte di Appello di Catanzaro del 7 aprile 2005 - alle pene di giustizia per il reato di cui all'art. 612 c.p., comma 2, per avere minacciato AT EN con un bastone.
Proponevano ricorso per Cassazione i due AT deducendo la violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b), non potendo il bastone essere considerato arma impropria ed essendo, quindi, il reato contestato perseguibile a querela di parte.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L'articolo 612 c.p., comma 1, precisa che la minaccia è grave se è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 c.p.; quest'ultima norma prevede l'aggravamento delle pene stabilite negli articoli precedenti anche se...la minaccia è commessa con armi. Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza per armi vanno intese non solo quelle proprie, ma anche quelle improprie, ovvero gli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato l'uso in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, come precisa l'art.585 c.p., comma 2, n. 2.
Gli argomenti utilizzati dal ricorrente non sono fondati dal momento che per la sussistenza dell'aggravante dell'arma di cui all'art. 612 c.p., comma 2, è sufficiente che lo strumento atto ad offendere sia di quelli per i quali la legge disciplina il porto o vietandolo in modo assoluto o vietandolo in modo relativo, e a nulla rileva che al momento del fatto l'agente porti lo strumento per giustificato motivo o che ne faccia a fini delittuosi un uso momentaneo o occasionale (vedi ad esempio Cass. Sez. 5^, 2 febbraio 1984, n. 1543, in RP 84, 847), trattandosi di elementi che possono venire in considerazione soltanto per integrare od escludere l'ipotesi contravvenzionale prevista dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 (vedi Cass. 18 dicembre 1981, n. 2006, in CP 83, 1130), reato che non è stato nemmeno contestato nel caso di specie.
In applicazione degli indirizzi indicati la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che rientra tra gli strumenti che non possono essere portati senza giustificato motivo fuori della propria abitazione, ove risulti, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, utilizzabile per l'offesa alla persona un bastone (così Cass., Sez. 5^ 5 dicembre 1984, 19 marzo 1985, n. 2595, in CP 1986, 804).
Tale indirizzo deve essere confermato perché non è stato portato dal ricorrente alcun argomento nuovo che ne imponga un mutamento. È, infine, appena il caso di rilevare che le circostanze di tempo e luogo che rendono utilizzabile l'arma è un requisito richiesto per l'aggravante di cui all'art. 585 c.p., comma 2, e non sembra sia necessario anche per l'aggravante di cui all'art. 612 c.p.; in ogni caso la valutazione della sussistenza delle predette circostanze è valutazione di merito che nel caso di specie è sostenuta da una motivazione logica e congrua.
Gli argomenti indicati impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento ed al versamento ciascuno della somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento e ciascuno a versare la somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007