Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
2 996/02 AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 10942/99 + SEZIONE LAVORO 15025/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OGGETTO: Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente lavoro Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Cron.a.7071 Dott. Mario Putaturo Donati Consigliere Dott. Donato Figurelli Consigliere Rep. Ud. 6 di- Dott. Alessandro De Renzis Consigliere cembre 2001 ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: ER HI, a mezzo del procuratore generale Antonino Tra- vagliante, giusta procura generale 13 gennaio 1992, registrata in Massa Marittima il 21 gennaio 1992, elettivamente domiciliato in Roma, via Bafile n. 5, studio avv. Fiormonte, presso l'avv. Franco Zuccaro che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
4798 ricorrente e controricorrente avverso ricorso incidentale
contro
NO FF, elettivamente domiciliato in Roma, Largo di Torre Ar- gentina n. 11, studio avv. Giancarlo Di Mattia, presso l'avv. Roberto Л Santi Laurini che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - 162/99, decisa il 25 marzo 1999 e pubblica- avverso la sentenza n. ta il 7 aprile 1999, resa dal Tribunale di Grosseto nel procedi- mento n. 376/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Roberto Santi Laurini nell'interesse del controricor- rente NO FF;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per il rigetto del ricorso prin- cipale, assorbito il ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 3 luglio 1996 NO FF conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Gros seto, Sezione Distaccata di Massa Marittima, HI ER, quale esercente in Follonica del Ristorante Tony's al fine di ottenere il pagamento dell'importo complessivo di lire 60.750.000 quale corrispettivo delle prestazioni effettuate quale intrattenitore musicale. Resisteva la convenuta affermando che l'attore non aveva svolto alcuna attività di intrattenitore ma solo aveva frequentato assi- duamente il ristorante e fornito parte degli arredi e degli im- pianti luce, sui quali era intervenuto durante l'utilizzo dei me- desimi. Con sentenza n. 14/97 in data 5 febbraio 1997, il Giudice adito 2 0 accoglieva la domanda, limitando peraltro la condanna alla somma di lire 33.900.000. Interponeva appello la HI con atto depositato in data 11 marzo 1998 e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. ― 7 aprile 199 dal Tribunale di 162/99 emessa in data 25 marzo Grosseto. La decisione veniva così motivata. Veniva disattesa l'eccezione di tardività dell'appello sul rilievo che l'attestazione della cancelleria circa la data del deposito della minuta non valeva a far decorrere il termine annuale e per- tanto, in mancanza di qualsiasi indicazione circa il deposito del- la sentenza in originale, unica data certa era quella dell'avviso di deposito, comunicato il 12 marzo 1997. Sulla base delle risultanze probatorie acquisite in primo grado si correttezza dell'accertamento pretorile circa rilevava la prestazione dell'attività lavorativa, con continuità, l'avvenuta con rispetto di un preciso orario, in giorni prefissati e fino a quando vi erano clienti nel locale, con modalità tali quindi da escludere l'ipotesi di una presenza da ricollegarsi ad un rapporto di amicizia e ad una normale frequentazione. Avverso la sentenza, notificata il 20 aprile 1999, HI Pie- ralba propone ricorso per cassazione con atto notificato il 2 giu- gno 1999; deduce due motivi. NO FF resiste con controricorso, notificato il 12 luglio 1999; rileva tra l'altro l'inammissibilità del ricorso, siccome 3 proposto da procuratore generale cui non è stato attribuito il re- lativo potere in epoca successiva alla pronunzia della sentenza impugnata;
propone ricorso incidentale con un solo motivo. HI ER notifica in data 3 agosto 1999 controricorso avverso il ricorso incidentale e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Si deve quindi esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricor- so per difetto di poteri del procuratore generale che ha rilascia- to il mandato. Al riguardo, nel corso dell'orale discussione, il difensore del controricorrente ha altresì rilevato che la procura notarile 13 gennaio 1992, registrata in Massa Marittima il successivo giorno 21, è stata prodotta in copia informe, apparentemente fotostatica di quella rilasciata dall'Ufficio del Registro. Dall'esame degli atti, consentito a fronte di una denunzia di er- ror in procedendo, si rileva peraltro che la HI si è costi- tuita nei giudizi di primo e secondo grado sempre a mezzo di pro- curatore generale i cui poteri risultavano appunto in detta copia, l'unica prodotta per l'intero giudizio. La rispondenza ad un originale dello stesso tenore non può dunque essere contestata per la prima volta nel corso del giudizio di le- gittimità, nell'ultimo intervento difensivo, essendovi stato un implicito accertamento circa la validità del documento prodotto da 4 parte dei giudici di primo e di secondo grado, in ordine al quale non è stata sollevata censura di sorta. Osserva quindi la Corte che "la procura speciale conferita per rilasciata direttamenteil giudizio di legittimità deve essere dalla parte, ovvero da chi la rappresenta in forza di una procura generale "ad negotia", ma non dal procuratore "ad litem" (Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 1998, n. 1929, conf. ex pluribus, 4996, Cass. civ., sez. Cass. civ., sez. III, 19 maggio 1998, n. 2 marzo 1995, n. 2395, Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 1994, I, n. 10967, Cass. civ., sez. II, 21 luglio 1995, n. 7975). La procura in atti peraltro conferisce apertis verbis un mandato ad negotia, con tutti i poteri sostanziali e processuali, e per- tanto il procuratore officiato è senz'altro legittimato a proporre ricorso per cassazione. Il ricorso è dunque ammissibile. Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione о falsa applicazione degli artt. 2225, 2697, 2702 CC, 432 cpc. Si Osserva che la liquidazione effettuata è ar- bitraria in quanto l'art. 2225 cc consente al giudice di stabili- re il compenso per una prestazione di lavoro autonomo nel solo ca- so in cui il corrispettivo non sia stato convenuto tra le parti e non possa esser determinato secondo le tariffe professionali e gli non anche per sopperire al difetto di attività probatoriausi, della parte la quale ha dedotto, al fine di dimostrare che era stato pattuito un compenso di lire 150.000 a serata, prova testi- 5 moniale espletata in primo grado con "esito completamente negati- vo". La censura non è fondata. Si premette che il Pretore aveva fatto luogo a liquidazione con riferimento ai principi dettati all'art. 36 della Costituzione, mentre il Tribunale, ritenendo, correttamente come riconosce la stessa ricorrente, non applicabile tale disposizione all'ipotesi di lavoro autonomo, ha confermato la statuizione pretorile facendo luogo a liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 2225 cc. La ricorrente, in violazione al principio di autosufficienza, non riporta il testo della prova testimoniale espletata in primo grado e si limita ad affermare che essa ha avuto "esito negativo", senza chiarire se con tale espressione vuole affermare che è risultata esclusa la pattuizione di un compenso in misura determinata oppure se la circostanza è soltanto non dimostrata. Ancora non vengono indicati gli atti della fase di merito in cui tale esito negativo della prova sarebbe stato prospettato al va- glio del giudice di secondo grado. Sempre per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ri- corso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affer- mazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documen- ove l'argomento sarebbe stato introdotto о trattato. Si deveti) 6 dunque considerare la questione come nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare ingresso in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revi- sentenza in rapporto alla regolarità formale del sione della processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto temi di contesta- zione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio 0, nel- l'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 feb- braio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). La ricorrente censura ancora la pronunzia del Tribunale per avere utilizzato, quale parametro di riferimento, una nota del centro 7 spettacolo a firma Silvia Fazzi, recante l'indicazione dei compen- si comunemente erogati per ordinarie prestazioni nell'ambito dell'intrattenimento pubblico ed assume di aver immediatamente contestato la produzione "quanto alla sua utilizzabilità e rile- vanza probatoria in mancanza di conferma circa la sua stessa pro- avrebbe formato oggetto del terzo contestazione venienza". Tale motivo di appello. Il Tribunale ha osservato al riguardo che detta nota "non è stata in alcun modo contestata, se non riguardo al profilo dell'attinenza della stessa alla questione de qua". La ricorrente sembra ignorare tale capo della pronuncia dal momen- Che to si limita ad affermare di aver contestato la produzione sotto ogni profilo. Non vengono però riportati nel ricorso, ancora una volta in viola- zione al principio di autosufficienza, i termini precisi in cui la contestazione avrebbe avuto luogo e pertanto non è possibile verificare la congruità dell'interpretazione data dal giudice di appello alle deduzioni di parte, specie in presenza di una do- glianza che si limita ad un radicale diniego e non indica i termi- ni di un eventuale vizio di motivazione neppure dedotto. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. il vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo360 cpc, della controversia individuato nell'omessa considerazione degli argomenti svolti circa la mancata richiesta di compensi per tutta la durata della pretesa prestazione e circa l'avvenuto acquisto 8 Л da parte del convenuto di attrezzature fornite dall'attore il qua- le si sarebbe poi limitato a provvedere alla messa in opera e alla verifica del buon funzionamento. Osserva la corte che il controllo sulla logicità del giudizio, ri- servato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore va- lutazione degli elementi sottoposti all'esame del giudice del me- rito, con apprezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cassazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a ve- rificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo formale di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo adeguato il proprio convincimento, risolvendo la que- stione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comunque desumibili dai principi fondamentali dell'ordi- namento giuridico. Tali principi sono stati del tutto trascurati dalla ricorrente la quale si limita a richiamare risultanze probatorie, per vero in parte enunciate nella denunciata sentenza, e ad opporre una sua differente valutazione delle stesse, lamentando ancora il silenzio 9 del Tribunale su circostanze che assume esser rilevanti e peraltro non dichiara di aver prospettato nel corso del giudizio di merito in termini tali da esigere una esplicita contestazione. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Rimane assorbito il ricorso incidentale, implicitamente condizio- nato, col quale si ripropone la tesi dell'inammissibilità I D O dell'appello. L ! L D liquidate in O del giudizio di legittimità R , L I D Le spese A T S seguono la soccombenza. F O O P M A I A
P.Q.M.
D E T T N S I E La Corte G S E E R Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso inci- dentale. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li- 2.350 oltre euro 2.000 (duemila) per quidate in euro onorario. buglichen w all Roma, 6 dicembre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Albue سها Deposites in Cancelleria MAR. 2002 oggi, 1 IL CANCELLIERE E T R O C 10