Sentenza 3 marzo 2010
Massime • 1
Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. chi non ottemperi ad una convocazione di polizia finalizzata alla più agevole notifica di un provvedimento inibitorio di prevenzione adottato nei suoi confronti dal Questore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2010, n. 17920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17920 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 210
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 40633/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI UR ON N. IL 18/01/1967;
avverso la sentenza n. 1384/2008 TRIBUNALE di CATANIA, del 28/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 28 aprile 2009 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, dichiarava AN Di AU colpevole del reato previsto dall'art. 650 c.p., per essersi reso inottemperante all'invito di presentarsi presso gli uffici del Commissariato P.S. di Nesima per motivi di giustizia (notifica del provvedimento emesso dal Questore di Catania in data 17 gennaio 2007, contenente il divieto rivolto a Di AU, nella sua qualità di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, indumenti antiproiettile, mezzi di trasporto blindati), e lo condannava alla pena di duecento Euro di ammenda.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Di AU, il quale lamenta: a) erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento all'omesso rispetto delle procedure di notificazione del provvedimento, opponibile ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, con conseguente insussistenza della dedotta violazione, tenuto conto anche del fatto che, in ogni caso, l'imputato si era presentato spontaneamente presso il Commissariato P.S. di Nesima il 19 giugno 2007; b) violazione dell'art. 495 c.p.p. con riguardo all'omesso accertamento, mediante l'escussione testimoniale degli appartenenti alla Polizia di Stato che procedettero alla notifica, dell'effettiva comunicazione a Di AU delle motivazioni sottese alla convocazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto all'altro, è fondato.
Il suo esame implica una duplice premessa.
1. Innanzitutto è da evidenziare che, ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità di cui all'art. 650 c.p., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e dell'incompetenza. Ne consegue che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia "legalmente dato" (Cass., sez. 1, 3 luglio 1996, n. 7954).
2. Inoltre, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 4, sostituito dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 5 e,
successivamente, modificato dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 15, comma 1, lett. a), (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), contestualmente all'emissione dell'avviso orale, il Questore può imporre alle persone socialmente pericolose L. n. 1423 del 1956 ex art. 1, condannate con sentenza definitiva per delitti non colposi, il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati alfine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti alfine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.
Il provvedimento inibitorio emesso dal Questore, a differenza dell'avviso orale costituente una sorta di preliminare contestazione degli addebiti da porre poi a base del procedimento di prevenzione, costituisce una "nuova" misura di prevenzione, immediatamente esecutiva, non finalizzata di per sè ad ulteriori proposte, non vincolata ad un termine di efficacia e soltanto opponibile dinanzi al giudice della sezione incaricata della trattazione delle misure di prevenzione, assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica (Cass., Sez. fer. 1 settembre 2009, n. 38514, rv. 245301;
Cass. Sez. 1, 24 gennaio 2008, n. 8967, rv. 239177).
3. Sulla base di tali premesse il Collegio rileva che, nel caso di specie, l'ordine rivolto a Di AU di presentarsi presso gli Uffici del Commissariato P.S. di Nesima per motivi di giustizia correlati alla notifica del provvedimento emesso dal Questore di Catania L. n. 1423 del 1956, ex art. 4, quarto 4, così come da ultimo modificato dalla L. n. 1423 del 1956, art. 15, comma 1, lett. a), e successive modifiche, non appare legalmente dato. Infatti, ai sensi del combinato disposto del R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 5 e R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 9, i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza concernenti singoli interessati sono comunicati mediante consegna di copia del provvedimento per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale. La relazione della notifica, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'agente o dal messo comunale e dal consegnatario e, se quest'ultimo non vuole apporre la propria firma, deve esserne fatta apposita menzione (R.D. n. 635 del 1940, art. 9, comma 2). La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata - o chi la rappresenta legalmente - rilascia ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda o quando, in qualsiasi modo, risulta che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento (L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 3, e successive modifiche).
4. Se quella della notifica mediante consegna di copia è la procedura da seguire, affinché (come nel caso di specie) un provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, già compiutamente formato in ogni sua parte e non implicante la presenza dell'interessato, sia portato a conoscenza della parte e possa essere produttivo di effetti giuridicamente rilevanti, la convocazione del soggetto da parte dell'autorità di pubblica sicurezza all'unico fine di renderlo edotto del contenuto dell'atto stesso (nella specie imposizione, da parte del Questore, del divieto L. n. 1423 del 1956, ex art. 4, comma 4, così come da ultimo novellato dalla L. n. 128 del 2001, art. 15, comma 1, lett. a)) costituisce la manifestazione di un potere non attribuito dalla legge all'Autorità e, inoltre, rappresenta un'imposizione che esula dagli schemi procedimentali previsti dalla legge in tema di esecuzione di provvedimenti di polizia e si traduce in una non consentita compressione dei diritti del cittadino, non giustificabile con l'esigenza di rendere più agevole per gli organi di polizia l'adempimento dei loro compiti istituzionali (Cass., Sez. 1, 13 giugno 2000, n. 8859, rv. 216903;
contra, sia pure con riferimento ad una diversa fattispecie, Cass., Sez. 1, 4 novembre 2009, n. 46120, rv. 245499). Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 3 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010