Sentenza 3 maggio 2011
Massime • 1
La contumacia dell'imputato non può avere alcun rilievo ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, giacché la mancata presentazione in giudizio corrisponde all'esercizio di una sua legittima facoltà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2011, n. 32811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32811 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/05/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 985
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 36673/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA EN N. IL 01/06/1944;
avverso la sentenza n. 562/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 17/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova con sentenza in data 17 giugno 2010 ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 28 marzo 2007 che ha condannato OR RE alla pena di mesi 4 di reclusione e 600 Euro di multa per il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art.2, per omesso versamento delle ritenute previdenziali operate per il periodo da dicembre 2002 all'aprile 2004.
L'imputato, tramite il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto la notifica a mezzo posta del decreto di citazione era stata ricevuta dalla madre, e vi era difformità tra i numeri della raccomandata: sussisterebbe quindi un ragionevole dubbio sull'effettiva ricezione, da parte dell'imputato, del decreto di citazione relativo al procedimento impugnato, con conseguente nullità assoluta per omessa notifica.
2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e per la mancata motivazione circa la non concessione delle attenuanti generiche, collegate al fatto che l'imputato avrebbe "deliberatamente scelto di restare contumace". Del pari sarebbe priva di adeguata motivazione la negazione della conversione della pena detentiva In sanzione sostitutiva L. n. 689 del 1981, ex art. 53. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso risulta infondato, in quanto il decreto di citazione è stato regolarmente notificato a mezzo posta, con ricezione della raccomandata presso il domicilio dell'imputato da parte della di lui madre, come del resto posto in evidenza nella parte motiva della impugnata decisione.
Risulta, di contro, fondato il secondo motivo di ricorso, atteso che non appare logico ancorare la reiezione delle circostanze attenuanti generiche al solo atteggiamento difensivo dell'imputato, per di più collegato alla contumacia, conseguente alla decisione di non presenziare al dibattimento. La giurisprudenza ha infatti precisato che la mancata presentazione in giudizio dell'Imputato non può assumere rilevanza a tali fini in quanto tale comportamento corrisponde all'esercizio di una facoltà legittima riconosciuta allo stesso (in tal senso Sez. 6, n. 9117 dell'1/7/1998, Emanuele, Rv. 211581 e Sez. 4, n. 2667 del 24/1/1992, Bonzi, Rv. 189640). La sentenza deve quindi essere annullata e, ferma restando la intervenuta prescrizione del reato in riferimento alle ritenute previdenziali operate fino al giugno 2003 (atteso che il reato di cui trattasi è reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso per il versamento, termine attualmente fissato al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi), il giudice del rinvio dovrà esaminare la eventuale concedibilità delle invocate circostanze attenuanti generiche e rideterminare la relativa pena, anche tenendo conto della possibile applicazione della sanzione sostitutiva, L. n. 689 del 1981, ex art. 53, atteso che "la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p." (Cfr. Sez. 2, n. 25085 del 18/6/2010, Amato, Rv. 247853).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011