Sentenza 24 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, la disposizione di cui all'art.4, comma quarto, L. n. 1423 del 1956 (come mod. dall'art. 15, comma primo lett. a), L. n. 128 del 2001) per la quale il divieto del Questore - di cui al medesimo comma - è opponibile davanti al "giudice monocratico", va interpretata nel senso che la competenza a provvedere sull'opposizione spetta al giudice della sezione incaricata della trattazione delle misure di prevenzione, assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto sollevato dalla sezione delle misure di prevenzione del Tribunale sul presupposto che al proprio interno non era previsto alcun giudice monocratico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2008, n. 8967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8967 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/01/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 175
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 032335/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE BARI SEZ. MISURE PREVENZIONE;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE BARI;
ORDINANZA del 20/07/2007 TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI L., che ha chiesto dichiararsi la competenza del Presidente del Tribunale di Bari. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che, con ordinanza del 20.7.2007, il Tribunale di Bari in composizione collegiale, quale tribunale della prevenzione, rilevava conflitto di competenza a conoscere del procedimento conseguente all'opposizione propostala IS LE a norma della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 4, rilevando che il giudice monocratico, cui detta disposizione attribuisce la cognizione dell'opposizione, aveva ritenuto che la competenza a decidere spettasse ad un giudice assegnato alla sezione del tribunale alla quale - secondo le previsioni tabellari - era attribuita la materia delle misure di prevenzione, e che l'opinione non era condivisibile in quanto all'interno di detta sezione non era riscontrabile alcun giudice monocratico;
che, preliminarmente, il conflitto deve considerarsi inammissibile in rito, anche sotto il profilo dei casi analoghi previsti dall'art. 28 c.p.p., comma 2;
che la locuzione "giudice monocratico" che figura nella disposizione contenuta nella L. n. 1423 del 1956, comma 4, sostituito dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 15, all'interno del sistema processuale ha valore assolutamente univoco, con significato semantico che non può certamente essere riferito alla sezione del tribunale deputata alla trattazione delle misure di prevenzione, dato che l'art. 48, comma 2, Ord. Giud. stabilisce che in tale materia il tribunale pronuncia esclusivamente in composizione collegiale;
che, pertanto, sull'opposizione deve provvedere il giudice che, secondo la previsione delle tabelle, risulta assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica: di talché, trattandosi di contrasto insorto all'interno del medesimo ufficio, mancano le condizioni che rendono configurabile un conflitto di competenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008