Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2008, n. 8967
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Sentenza 24 gennaio 2008

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In tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, la disposizione di cui all'art.4, comma quarto, L. n. 1423 del 1956 (come mod. dall'art. 15, comma primo lett. a), L. n. 128 del 2001) per la quale il divieto del Questore - di cui al medesimo comma - è opponibile davanti al "giudice monocratico", va interpretata nel senso che la competenza a provvedere sull'opposizione spetta al giudice della sezione incaricata della trattazione delle misure di prevenzione, assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto sollevato dalla sezione delle misure di prevenzione del Tribunale sul presupposto che al proprio interno non era previsto alcun giudice monocratico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2008, n. 8967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8967
    Data del deposito : 24 gennaio 2008

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