Sentenza 13 giugno 2000
Massime • 1
La facoltà dell'autorità di polizia di impartire, per motivi di giustizia, ordini la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 650 cod. pen., trova un limite nei diritti dei cittadini, che non possono essere conculcati anche quando l'imposizione abbia come unico fine quello di rendere più agevole per gli organi di polizia l'adempimento dei loro compiti istituzionali. Ne consegue che non integra la contravvenzione di cui alla citata norma l'inottemperanza a una convocazione di polizia avente come unico fine la notifica di un invito a comparire e a nominare un difensore, ben potendo tali atti preliminari all'interrogatorio essere compiuti con consegna personale all'interessato o a persona con lui convivente, senza l'imposizione dell'obbligo, per il destinatario della convocazione, di recarsi negli uffici di polizia.
Commentari • 2
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- 2. Reato non presentarsi alla polizia se convocati per notifica? (Cass. 20308/08)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 marzo 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2000, n. 8859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8859 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI PIERO Presidente del 13/06/2000
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 682
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 13256/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) LL TT n. il 07.04.196
avverso sentenza del 19.01.2000 TRIBUNALE di CERIGNOLAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DELEHAYE ENRICO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale Dott. GIANFRANCO IADECOLA che ha concluso per rigetto del ricorso Svolgimento del processo.
Con sentenza del 19-1-2000 il Tribunale di Foggia in composizione monocratica - sezione distaccata di Cerignola - condannava IN EO alla pena di L. 200.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 650 c.p. per aver omesso in più occasioni di ottemperare all'ordine, impartito per motivi di giustizia, di recarsi al locale Commissariato di P.S.
In motivazione si contestava la tesi difensiva che l'imputato, sapendo trattarsi di un interrogatorio, avesse esercitato un suo diritto non presentandosi, rilevando come egli fosse stato convocato per ricevere la rituale notifica dell'invito a nominare un difensore ed a comparire a rendere le dichiarazioni, sicché si trattava di un adempimento al quale non poteva sottrarsi.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, il difensore del IN, riproponendo l'eccezione sul diritto a non presentarsi a rendere l'interrogatorio e sostenendo che una convocazione al solo fine di ricevere una notifica sarebbe una imposizione abnorme, potendo l'atto essergli consegnato direttamente;
si contesta, inoltre, la regolarità degli inviti, consegnati alla madre non convivente, e l'assenza di una prova che il ricorrente ne abbia avuto rituale conoscenza. Motivi della decisione.
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
Per quanto attiene, invero, alla tesi sostenuta in via principale dalla difesa sul diritto del IN a non presentarsi a rendere l'interrogatorio, va rilevato che la facoltà di non rispondere, riconosciuto all'imputato e all'indiziato, è distinta dall'obbligo di presentazione, la cui inottemperanza impedisce lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria indirizzate all'accertamento delle prove in ordine al reato, sicché la contravvenzione in esame sarebbe comunque configurabile. (così Cass. Sez. I, 16-9-1986 n. 9423, RV. 173.740). Risulta, però, accertato in punto di fatto dal Pretore che nel caso di specie la convocazione della polizia aveva come unico fine la notifica di un invito a comparire e la nomina di un difensore: appare quindi evidente come si sia trattato di una imposizione abnorme, ben potendo tali atti preliminari all'interrogatorio essere compiuti consegnandoli all'interessato, o a persona con lui convivente, senza imporgli di recarsi presso il Commissariato.
La facoltà di impartire degli ordini per motivi di giustizia, la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 650 c.p., trova infatti dei limiti nei diritti dei cittadini, che non possono essere conculcati anche quando l'imposizione abbia come unico fine quello di rendere più agevole per gli organi di polizia l'adempimento dei loro compiti istituzionali.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000