Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2000, n. 8859
CASS
Sentenza 13 giugno 2000

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La facoltà dell'autorità di polizia di impartire, per motivi di giustizia, ordini la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 650 cod. pen., trova un limite nei diritti dei cittadini, che non possono essere conculcati anche quando l'imposizione abbia come unico fine quello di rendere più agevole per gli organi di polizia l'adempimento dei loro compiti istituzionali. Ne consegue che non integra la contravvenzione di cui alla citata norma l'inottemperanza a una convocazione di polizia avente come unico fine la notifica di un invito a comparire e a nominare un difensore, ben potendo tali atti preliminari all'interrogatorio essere compiuti con consegna personale all'interessato o a persona con lui convivente, senza l'imposizione dell'obbligo, per il destinatario della convocazione, di recarsi negli uffici di polizia.

Commentari2

  • 1Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Reato non presentarsi alla polizia se convocati per notifica? (Cass. 20308/08)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 marzo 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2000, n. 8859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8859
Data del deposito : 13 giugno 2000

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