Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11891 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0313.1 1 89 1/0 Dott. Vincenzo MILEO R.G. N. 11096/00 Cron. 25773 Dott. Fernando LUPI Dott. Natale · Consigliere CAPITANIO Rep. - Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.25/02/03 Rel. Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: TA TO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL NAZZARENO 8, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CERNIGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO CIMINO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FINMACCHINE S.R.L., UNINTESA S.P.A., LEASING MACCHINE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE 2003 MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO 1212 ROSSI, che li rappresenta e difende unitamente -1- all'avvocato TOMMASO TOMMESANI, giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 348/00 del Tribunale di FERMO, depositata il 14/03/00 R.G.N. 26/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato CERNIGLIA;
udito l'Avvocato ROSSI%; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi, ER FR, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. Cerfin, premesso di avere lavorato come agente, collaboratore e funzionario di tre distinte società (spa IN, srl NM e spa AS NE) conveniva le stesse avanti al Pretore di Fermo per sentirle condannare al pagamento di somme diverse indicate -- rispettivamente -- in lire 348.038.433, 611.077.482 e 422.540.078 in conseguenza del rapporto di lavoro protrattosi per alcuni anni, per differenze provvigioni, indennità mancato preavviso, indennità di fine rapporto, maturate, provvigioni su affari non conclusi per colpa delle preponenti, indennità di clientela. Le società si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e chiedendo la condanna del ER, in via riconvenzionale, al pagamento di somme diverso, a titolo di risarcimento del danno, garanzia contrattuale per affari non andati a buon fine e partecipazione al rischio. Il Pretore riuniva i giudizi e ammetteva prova per testi e consulenza tecnica di ufficio. All'esito della istruttoria, condannava la società IN e la AS NE a pagare rispettivamente lire 56.263.000 e 43.568.000 al ER. Quest'ultimo era condannato a pagare, a sua volta, alla terza società (NM) la somma di lire 36.056.000. Avverso tale decisione proponevar appello sia il ricorrente che le tre società resistenti. Il ER, appellante principale, lamentava l'esclusione - da parte del primo giudice - degli ulteriori compensi richiesti in aggiunta ai compensi provvisionali. Contestava la fondatezza delle richieste avanzate dalla società NM, rilevando che, in ogni caso, le somme eventualmente dovute alla stessa non potevano essere maggiorate per effetto della rivalutazione monetaria. Le tre società contestavano il ragionamento seguito dal Pretore nella determinazione delle somme liquidate al ER e insistevano nell'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte. Con sentenza 18 febbraio – 14 marzo 2000, il Tribunale di Fermo riformava parzialmente la decisione di primo grado. Il Tribunale riduceva la somma dovuta dalla AS NE a lire 12.000.000 (riconoscendo che per un periodo precedente al quinquennio dalla domanda era intervenuta la prescrizione). Respingeva le domande del ER nei confronti delle altre due società, condannando il ER a pagare alla AS NE la somma di lire 1521.840.239. Confermava la decisione del Pretore sulle riconvenzionali proposte dalle società IN e NM, riconoscendo a favore di questa ultima l'importo di lire 57.068.000. I giudici di appello osservavano, innanzi tutto, di non condividere la impostazione seguita dal Pretore, secondo il quale il rapporto tra ER e le tre società doveva considerarsi unitariamente, in considerazione dei collegamenti esistenti tra le varie società. Dagli atti raccolti, secondo il Tribunale, risultava che i rapporti contrattuali erano stati instaurati di volta in volta tra le parti e che gli stessi avevano carattere autonomo e diversa fonte negoziale, avendo - tra l'altro - ad oggetto prestazioni di lavoro diverse. Doveva pertanto escludersi che il rapporto intercorso tra il ER e le tre società convenute, benché esplicatosi nei confronti di diversi committenti, avesse carattere sostanzialmente unitario, I giudici di appello escludevano, poi, che le parti avessero voluto regolare i rapporti, facendo rinvio alle clausole della disciplina legale del contratto di agenzia. A conforto di tale affermazione, il Tribunale sottolineava che il ER non si era mai iscritto al ruolo degli agenti, di cui alle leggi nn.316 del 1968 e 204 del 1985, in tutto l'arco del rapporto (dal 1984 al 1992). Tra l'altro le parti erano ben consapevoli della necessità di una tale iscrizione. Infatti, uno dei primi contratti di agenzia stipulato con IN conteneva una clausola sospensiva che ne subordinava l'efficacia alla iscrizione nel ruolo degli agenti, di fatto mai avvenuta in tutti i nove anni del rapporto. Successivamente, proseguiva il Tribunale, erano stati stipulati diversi contratti di procacciamento di contrattuale collettiva al contratto di agenzia. ス affari e di consulenza, che non contenevano, tuttavia, alcun richiamo alla disciplina legale o 2 Tra NM e ER era stato stipulato solo un contratto di procacciamento di affari, che non conteneva alcun richiamo, neppure implicito, al contratto di agenzia. Doveva ritenersi, quindi, almeno con riferimento alla volontà espressa dalle parti, che non si volle mai attribuire al ER formalmente la qualifica di "agente", ma neppure, sostanzialmente, il corrispondente trattamento economico e normativo (quindi né le provvigioni né le indennità tutte di fine rapporto, stabilite dalla legge e dagli accordi economici collettivi). Solo il compenso mensile di lire 500.000 era stato pattuito con AS NE: e solo questo poteva essere riconosciuto al ER, nell'ambito tuttavia della eccepita prescrizione quinquennale, da calcolare avente come punto di riferimento finale la data di notifica dei ricorsi introduttivi (febbraio 1994-febbraio 1989). Ancora, sottolineavano i giudici di appello, non poteva assumere alcun rilievo la circostanza che le tre società si fossero, in ipotesi, arricchite indebitamente per effetto dell'attività svolta dal ER nel corso di diversi anni: infatti il ER non aveva svolto alcuna domanda di indebito arricchimento, neppure in via subordinata.La questione, pertanto, non poteva essere oggetto di esame nella presente controversia. Sulla base di tali premesse, il Tribunale concludeva che la decisione di rigetto della domanda riconvenzionale proposta da IN e NM doveva essere confermata. A diverse conclusioni doveva pervenirsi, invece, per la terza società. AS NE: nei confronti di questa società la domanda riconvenzionale doveva essere accolta, sulla base del minor prezzo degli autoveicoli effettivamente ottenuto dalla impresa di leasing a seguito di rivendita a terzi, per effetto di insolvenza (il ER si era obbligato a rispondere di tali danni come garante). In conseguenza di ciò, la AS NE aveva diritto di ricevere la somma di lire 57.068.000. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il ER con cinque distinti motivi. Resistono le tre società con controricorso, illustrato da memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, degli articoli 1742 e seguenti, 1362, 1366, 1367, 1375, 1418, 2041 codice civile, della direttiva CEE n.86-653 CEE, nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto specifico della controversia (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Il ricorrente richiama le difese delle tre società, osservando che le stesse avevano sin dall'inizio qualificato tutti i rapporti intercorsi tra le parti come di agenzia, sia pure per farne derivare gli effetti della mancata iscrizione nell'albo degli agenti. Condividendo tale impostazione, i giudici di appello avevano escluso nel caso di specie la esistenza di un contratto di agenzia, senza tuttavia qualificare il rapporto intercorso tra le parti. Contraddittoriamente, il Tribunale avrebbe, in un punto della motivazione, (p.4) affermato che dovevano riconoscersi al ER le indennità di fine rapporto, in quanto richiamate negli accordi dell'11 maggio 1989, al punto 14, ma nelle conclusioni, aveva riconosciuto tuttavia solo parte delle provvigioni e nessuna altra somma in favore del ER: "Deve quindi ritenersi, proprio riferendosi alla volontà manifestata dalle parti, che non si sia mai voluto attribuire al lavoratore la qualifica di agente ed il relativo trattamento economico, dal che consegue che allo stesso non possono essere riconosciuti né l'indennità di fine rapporto né gli altri specifici compensi stabiliti in aggiunta al pagamento delle pattuite provvigioni". Non è più possibile - sottolinea il ricorrente - sostenere la nullità del contratto di agenzia per la mancata iscrizione all'albo degli agenti e rappresentanti per effetto della legislazione comunitaria. Anche a prescindere da tale rilievo, il contratto di agenzia nullo non avrebbe impedito la richiesta sia delle provvigioni non corrisposte, sia delle indennità di risoluzione previste dall' art. 1751 codice civile e dalle corrispondenti norme della disciplina collettiva, ivi compresa l'indennità suppletiva di clientela, che hanno natura di corrispettivi differiti, valutabili sotto i profili dell'arricchimento del preponente e della diminuzione patrimoniale del preposto. Osserva il Collegio: il motivo è fondato. Ogni questione circa la validità dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti nel ruolo previsto dalla legge 204 del 1985, sostitutiva della legge n.316 del 1968, può dirsi definitivamente risolta a seguito della Direttiva CEE 18 febbraio 1986 n.653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. In seguito alla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 30 aprile 1998 (resa nel procedimento C-215 del 1997, Bellone c. Yokohama s.p.a.) ed in applicazione di tale direttiva, deve ritenersi che non sia consento ad una normativa nazionale subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo. Con successiva decisione 13 luglio 2000 n.456, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ribadito la precedente decisione, rilevando che “il giudice nazionale, nell'applicare disposizioni del diritto nazionale anteriori o successive alla detta direttiva, è tenuto ad interpretarle quanto più è possibile alla luce del tenore e delle finalità della direttiva stessa, in modo da consentirne una applicazione conforme agli obiettivi di questa ultima". E' quindi da dirsi superato l'orientamento, condiviso nella sentenza impugnata dai giudici di appello, per il quale il contratto di agenzia concluso con un agente non iscritto deve ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative di legge, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile (Cass. 20 settembre 1996 n. 8368, 29 aprile 1994 n. 4154, 8 aprile 1987 n. 3487). Infatti, come già riconosciuto da questa Corte (Cass. 17 aprile 2002 n.5505, 18 marzo 2002 n. 3914, 23 febbraio 2001 n. 2627, 12 novembre 1999 n.12580, 18 maggio 1999 n.4817), in base ai principi enunciati dalla Corte Europea, i contratti di agenzia stipulati con agenti non iscritti nell'apposito ruolo sono validi. La Direttiva 86/653 CEE, ha ricordato la Corte di Giustizia, tutela gli agenti a prescindere dalla loro iscrizione in un ruolo, lasciando ai legislatori nazionali la sola facoltà di imporre la forma scritta per la stipula dei contratti di agenzia. Sono, di conseguenza, incompatibili con tale Direttiva tutte le disposizioni delle leggi nazionali degli Stati membri che subordinano la validità dei contratti a condizioni differenti da quella della 5 stipulazione del contratto in forma scritta (come per l'ordinamento italiano si evince dall'art. 1418 del codice civile). In linea di principio, solo i regolamenti - che per loro natura hanno la funzione di norme di legge – hanno efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, mentre le Direttive sono atti normativi rivolti agli Stati membri con la funzione di imporre al singolo Stato, rimanendo quest'ultimo libero di perseguirlo ponendo in essere gli atti legislativi ritenuti idonei (Cass. 5 aprile 1995 n. 3974, 20 novembre 1997 n.1 11571). La portata di tale conclusione è stata ridimensionata dalla stessa Corte di Giustizia, secondo la quale possono trovare diretta applicazione anche quelle Direttive, le cui disposizioni presentino contenuto sufficientemente preciso e non condizionato, ovvero sanciscano un obbligo in termini non equivoci e non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, in relazione alla sua osservanza o ai suoi effetti, all'emanazione di un atto degli Stati membri o delle istituzioni della Comunità. Nello stesso senso si sono espresse del resto, alcune recenti pronunce della Corte Costituzionale (2 febbraio 1990 n. 64). Ove, pertanto, le Direttive presentino detti connotati sufficientemente precisi e determinati, deve riconoscersi al giudice nazionale il potere-dovere di disapplicare le norme dell'ordinamento interno con esse incompatibili, escludendosi, per ciò stesso, una non consentita abrogazione di dette norme. ma affermandosi, al contempo, la possibilità di giudicare del rapporto giuridico dedotto in giudizio come se la norma interna, incompatibilnon esistesse (Cass. 4817 del 1999, 5505 del 2002). Questa Corte, tuttavia, ha precisato che il giudice nazionale può procedere alla disapplicazione di una norma nazionale in contrasto con quella dell'ordinamento comunitaria solo qualora il rapporto giuridico controverso sia di tipo "verticale", ovvero riguardi lo Stato membro da una parte ed un cittadino dall'altra e non invece nei rapporti cosiddetti “orizzontali” tra privati. -Ai fini della disapplicazione, occorre pertanto procedere – di volta in volta -- ad una indagine diretta ad acclarare se l'incompatibilità con la Direttiva è propria di una disposizione che concerna i rapporti tra Stato, ovvero Pubblica Amministrazione, oppure solo tra privati. 6 A tale scopo, occorre individuare la reale portata dei contrapposti interessi e quindi la norma destinata a disciplinarli, la quale - sola – deve costituire oggetto di una valutazione circa una sua eventuale incompatibilità con la Direttiva Comunitaria. In questa prospettiva, ancorché la controversia si svolga tra privati, occorre distinguere: se la disposizione imperativa contraria alla Direttiva limita l'autonomia negoziale a tutela di interessi esclusivamente privati, la disposizione stessa non potrà essere disapplicata dal giudice, attesa la efficacia "verticale" della Direttiva (sentenze 19 novembre 1991 n. 6-9/90 Francovich, 2 agosto 1993 n. 271/91, Marshall, 14 luglio 1994, n. 91/92, Faccini Dori). Se, invece, la disposizione limita o sopprime l'autonomia privata per la realizzazione di interessi di cui è titolare direttamente la Pubblica Amministrazione, in quanto ente esponenziale di interessi collettivi, la controversia, anche se formalmente intervenuta tra soggetti privati, coinvolge necessariamente gli interessi dell'Amministrazione. In tal caso, conclude Cass. n. 4817 del 1999, l'interesse pubblico, cui fa capo la disposizione in -contrasto con la Direttiva – sempre che questa sia chiara e sufficientemente precisa - comporta la disapplicazione della disposizione stessa, senza che ciò, evidentemente, contravvenga al principio della efficacia esclusivamente "verticale" della Direttiva comunitaria. Nel caso di specie, pur essendo il rapporto tra agente e preponente innegabilmente di tipo "orizzontale", deve tuttavia riconoscersi che la norma imperativa invocato per sostenere la nullità del contratto (art.9 della legge n.204 del 1985), non è posta nell'interesse dei privati, ma nell'interesse della Pubblica Amministrazione, riguardando il rapporto tra lo Stato da un lato e gli agenti ed i preponenti dall'altro. Pertanto, rispetto a tale norma, la Direttiva ha efficacia diretta, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la disposizione interna incompatibile. Per effetto della disapplicazione della norma interna (legge n.204 del 1985) non trova applicazione neppure la disposizione dell'art. 1418 codice civile. che sancisce la nullità dei contratti a norme imperative di legge. 7 La controversia in esame è analoga a quella esaminata dalla Corte di Giustizia con la decisione sopra richiamata. Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, come noto, fanno venir meno l'obbligo del rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza non solo quando la questione sollevata davanti ad essi sia identica ad altra già posta in relazione ad analoga fattispecie, e decisa in via pregiudiziale, ma anche in presenza di una giurisprudenza costante della Corte che risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità tra le materie del contendere (Corte di Giustizia 6 ottobre 1982, CILFIT). Poiché la questione esaminata nel caso di specie appare analoga a quella già decisa dalla Corte di Giustizia, appare superfluo rimettere la questione, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia, potendosi procedere alla disapplicazione della norma. Infatti, la Direttiva comunitaria ha menzionato esclusivamente la condizione dell'atto scritto per la validità del contratto di agenzia, così disciplinando in maniera esauriente la materia. Da ultimo, è appena il caso di sottolineare che l'Antitrust, con una segnalazione rivolta ai Presidenti delle due Camere, contemporaneamente alla discussione della Legge Comunitaria 2001, ha sollecitato il riesame dell'attuale disciplina, che subordina l'esercizio dell'attività di agente all'iscrizione al ruolo, in quanto tale da produrre "ingiustificate restrizioni della concorrenza”. Deve essere, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: "In base alla Direttiva della CEE 18 dicembre 1986 n.86/653 CEE ed a seguito delle decisioni della Corte di Giustizia della Unione europea del 30 aprile 1998 e 13 luglio 2000, le disposizioni delle leggi nazionali degli Stati membri non possono stabilire la nullità dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti in apposito ruolo (come per l'ordinamento italiano si evince dalla legge 204 del 1986, sostitutiva della legge n.316 del 1968 e dall'art. 1418 codice civile) siano essi agenti persona fisica ovvero agenti persona giuridica, non iscritta nel ruolo previsto dalla predetta legge, il cui art.9 va pertanto dal giudice nazionale disapplicato, al fine di realizzare in tutti gli Stati membri, una interpretazione ed una applicazione uniforme della suindicata direttiva comunitaria, rimasta 8 inattuata dopo la scadenza del termine al riguardo assegnato e contenendo la stessa disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, da tale momento produttiva di effetti diretti nell ordinamento italiano". Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi. Con essi si denunciano, rispettivamente, vizi di violazione di legge e vizi della motivazione: -con riferimento a quella parte della pronuncia del Tribunale che ha ritenuto prescritte le pretese del ER, senza tener conto della confessione della società AS NE e delle interruzioni della prescrizione del marzo e agosto 1993 (secondo motivo); -con riferimento ai criteri di calcolo utilizzati dal Tribunale nell'accertamento di quanto dovuto dal ER nei confronti della AS NE per i danni subiti a seguito della rivendita a terzi delle automobili recuperate (terzo motivo). Sotto diverso, subordinato profilo, il ricorrente osserva che la responsabilità del ER discenderebbe dall'esistenza di un valido contratto di agenzia, e nei limiti di esso, concludendo che "proprio l'invocata nullità del contratto (non convertibile in ipotesi, ex art. 1424 codice civile) determinerebbe ...l'impossibilità di far scaturire obbligazioni a carico di alcuno dei contraenti, ivi comprese quelle di garantire pagamenti collegati all'esecuzione del contratto nullo"; -con riferimento al mancato riconoscimento delle indennità di risoluzione del contratto di agenzia, il ricorrente rileva che il Tribunale nella premessa aveva comunque sottolineato – sia pure nella rilevata mancanza di iscrizione nell'albo dell'agente - l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1751 codice civile, per effetto dell'accordo sottoscritto dalle parti (quarto motivo). In ogni caso, rileva il ricorrente, il trattamento di fine rapporto previsto per l'agente dovrebbe essere riconosciuto a carico di tutte le società resistenti, posto che le parti rinviarono espressamente a questa disciplina legale e contrattuale oltre che "per la natura di rapporto agenziale del contratto "inter partes", che non soffre di alcuna nullità stante la ricordata disciplina comunitaria". Il ricorrente rileva,, inoltre, la mancanza di qualsiasi motivazione circa l'accoglimento (o il rigetto)/ 9 del motivo di appello relativo alla corresponsione della somma di lire 23.5000.000 per un indebito pagamento effettuato dal ER, liquidato dal Pretore. In ordine a tale questione, sottolinea il ricorrente, non potrebbe assumere alcuna rilevanza la natura del rapporto o la presunta nullità del contratto di agenzia, trattandosi semplicemente di una ripetizione di indebito;
-con riferimento alle domande riconvenzionali proposte dalle tre distinte società, il ricorrente rileva la assoluta mancanza di motivazione nella sentenza impugnata, rilevando che le richieste vennero avanzate a distanza di diversi anni dalle pretese insolvenze e senza consentirgli di procedere al recupero. Il ER ricorda che le società non ebbero a proporre alcuna istanza nei confronti dei debitori principali. Richiamando le osservazioni già formulate nei motivi precedenti, il ricorrente ribadisce che la invocata nullità del contratto di agenzia (da escludersi, peraltro, per effetto della disciplina comunitaria) determinerebbe come logica conseguenza anche l'impossibilità di far scaturire obbligazioni a carico di alcuno dei contraenti, ivi comprese quelle di garantire pagamenti collegati all'esecuzione del contratto nullo" (ciò nella impossibilità di una sua conversione ex art. 1424 codice civile). Nemmeno una riga di motivazione sarebbe possibile rinvenire, nella sentenza impugnata, su questo punto decisivo, così come non esisterebbe motivazione in ordine al profilo di natura contrattuale relativo al riconoscimento, attraverso un "rappel”, di un compenso ulteriore. Fin qui, il quinto motivo, che, come i tre precedenti, deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo di ricorso. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, che procederà a nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato. Tutte le questioni sollevate dalle parti, da quella relativa alla prescrizione dei rispettivi diritti delle parti, alle altre, relative al mancato riconoscimento di differenze di provvigioni e di indennità di risoluzione del rapporto, fino alle domande riconvenzionali proposte dalle società resistenti, 10 potranno essere esaminate e risolte solo dopo aver provveduto ad una qualificazione dei rapporti intercorsi tra il ER e le tre diverse società (sul punto, i giudici di appello, con accertamento insindacabile in questa sede, hanno escluso la esistenza di un unico soggetto giuridico, rilevando che "dalla documentazione rinvenuta in atti si evince che i rapporti contrattuali instaurati di volta in volta tra le parti avevano carattere autonomo, erano regolați da distinte fonti negoziali ed avevano ad oggetto prestazioni di diverso contenuto"). Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona anche per le spese di Гальбам questo giudizio. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vincenzo Meileo IL CANCERLIERE Depositato in 2003 CANCELLIEREa for alle Roggi tuore 0 1 I N L I O S O T I V O A S I S 3 D A 3 , T 5 O . L L L N O D N 7 I N - G A T O S 1 A O D P 2 E M G , I G O A E R L D T S I E A T G E L N L R E E S E D 11