Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 1
In seguito alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea 13 luglio 2000, n. 456 (con la quale la Corte europea ha deciso, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 86/653 CEE - relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti -, ribadendo con riferimento ad una società il principio già in precedenza affermato nella decisione 30 aprile 1998 - resa nel procedimento C-215 del 1997 - Bellone c. Yokohama SpA - secondo cui "osta ad una normativa nazionale subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo", sicché "il giudice nazionale, nell'applicare disposizioni del diritto nazionale anteriori o successive alla detta direttiva, è tenuto ad interpretarle quanto più possibile alla luce del tenore e delle finalità della direttiva stessa in modo da consentirne un'applicazione conforme agli obiettivi di quest'ultima"), le disposizioni delle leggi nazionali degli Stati membri non possono stabilire la nullità dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti in apposito ruolo (come, per l'ordinamento italiano, si evince dall'art. 1418 cod. civ.), siano essi agenti persona fisica ovvero agenti persona giuridica, non iscritta nel ruolo previsto dalla legge n. 204 del 1985, il cui articolo 9 va pertanto dal giudice nazionale disapplicato, al fine di realizzare in tutti gli Stati membri un'interpretazione e un'applicazione uniforme della suindicata direttiva comunitaria, rimasta inattuata dopo la scadenza del termine al riguardo assegnato e pertanto, contenendo essa disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, da tale momento produttiva di effetti diretti nell'ordinamento italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
M IN NO DE OPO05505 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RE ACI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE OPPOSIZIONE A DECRETO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INGIUNTIVO Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 1608/00 Cron.16543 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 1256 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.15/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere - Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 17 APR. 2002 SENTENZA IL ER sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE F.Z. DI RO FA & C SRL IN LIQUIDAZIONE, in Richiesta copia studio dal Sig. ONN persona del liquidatore Dr.FA RO, £55 domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 88, per diritti APR. 2002 elettivamente IL ER presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DE BONIS, che CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE lo difende unitamente all'avvocato FAUSTO CADEO, Richiesta copia studio dal Sig. GE giusta delega in atti;
PT7 APR. 2002
- ricorrente -
IL ER
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ATLANTIC SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del UFFICIO COPIE Richiesta copia studio liquidatore Giudiziale Avv. TARTAGLIA PAOLA, dal Sig. Fl per diritti € 1.55 elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. POLIZIANO 27, 2001 17 APR 2002 1530 presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BERNASCONI, che IL CANCELLA -1- lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 713/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 19/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Massimo DE BONIS, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 27/6/1990 la s.p.a. Atlantic proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, per £ 177.214.305, emesso dal presidente del tribunale di Brescia in accoglimento del ricorso monitorio presentato dalla s.r.l. F.Z. sulla base di copia autentica dei propri registri contabili. L'opponente deduceva che il credito della società F.Z. si fondava sul con- tratto 1/1/1988 che, qualificato dalle parti di procacciamento di affari, in realtà era di agenzia e, quindi, nullo perché né la F.Z. né il suo legale rap- presentante erano iscritti nell'albo degli agenti di commercio. La s.r.l. F.Z., costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione che, invece, il tribunale di Brescia accoglieva con sentenza 11/8/1993 con la quale veni- va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Avverso la detta sentenza la società F.Z. proponeva appello al quale resi- steva la s.p.a. Atlantic. La corte di appello di Brescia, con sentenza 19/12/1998, rigettava il gra- vame osservando: che il contratto stipulato dalle parti doveva essere qualifi- cato di agenzia ricorrendo tutti i requisiti tipici di tale rapporto;
che la diret- tiva 16/12/1986 del Consiglio della Comunità Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza 30/4/1998 emessa nella causa C- 215/97, non riguardava il rapporto di agenzia imprenditoriale, quale quello di specie, ma solo gli agenti commerciali “individuali” e, quindi, il rapporto di agenzia di parasubordinazione;
che la citata sentenza della Comunità Eu- ropea era stata emessa in relazione ad un imprenditore "individuale"; che il riferimento della Direttiva solo agli agenti individuali era confermato dall'articolo 1, n. 3, della Direttiva medesima e dall'intervenuta eliminazio- 3 ne in essa dell'articolo 33 del progetto di Direttiva del 1979 che faceva rife- rimento all'agente "persona giuridica o società"; che, peraltro, ai sensi dell'articolo 22 della citata Direttiva, le relative norme andavano applicate ai contratti di agenzia conclusi dopo il 1° gennaio 1990 ed a quelli conclusi anteriormente ma in corso al 1° gennaio 1994; che nella specie mancavano i detti requisiti temporali. La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chie- sta dalla s.r.l. F.Z con ricorso affidato a due motivi. La s.p.a. Atlantic ha re- sistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società F.Z. denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1418 c.c. ( in relazione all'articolo 9 della legge 3/5/1985 n. 204) e dell'articolo 13 della direttiva 86/653/CEE. La ricorrente deduce che la detta direttiva ha efficacia diretta sulla norma di cui all'articolo 9 legge 204/1985 - che vieta agli agenti non iscritti nell'apposito registro di esercitare la propria attività - comportando l'obbligo per il giudi- ce nazionale di disapplicare tale normativa interna incompatibile con quella comunitaria. Per quanto concerne la definizione di "agente commerciale" del tutto irrilevante è il fatto che la direttiva CEE non disciplini i rapporti tra enti collettivi ed i loro organi, atteso che il rapporto dedotto in causa inter- corse non tra essa società F.Z. ed il suo legale rappresentante, ma tra le due società. Peraltro dal dettato normativo non è dato in alcun modo di dedurre che la norma comunitaria contempli solo i rapporti di agenzia parasubordi- nati con esclusione di quelli imprenditoriali: una tale specificazione è del tutto estranea al testo. La stessa legge 204/1985 non contiene apprezzabili differenze di trattamento - ai fini dell'esercizio dell'attività di agente com- -merciale tra l'attività svolta in forma individuale e quella espletata in for- ma associata. Ne consegue che erroneamente la corte di merito non ha di- sapplicato la norma di cui all'articolo 8 della legge 204/1985 ed ha dichia- rato nullo il contratto inter partes. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa appli- cazione dell'articolo 189 del trattato istitutivo CEE (reso esecutivo con leg- ge 14/10/1957 n. 1203) e dell'articolo 22 della direttiva 86/653 CEE, dedu- ce che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, la diretti- va in esame è di immediata operatività per quel che concerne l'illegittimità dell'obbligo di iscrizione degli agenti nel ruolo previsto nella normativa in- terna. La corte territoriale ha errato nel ritenere differita l'efficacia della di- rettiva al momento dell'emanazione da parte degli Stati membri delle dispo- sizioni necessarie per conformarsi ad essa, senza tener conto che con la detta direttiva sono state immediatamente caducate tutte le esistenti norme interne dal contenuto contrastante. -Le dette censure da esaminare congiuntamente per la loro stretta con- nessione ed interdipendenza - sono fondate. Occorre premettere che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza 30/4/1998 n. 215, ha deciso la questione pregiudiziale - circa l'interpretazione della direttiva del Consiglio CEE 18/12/1986 n. 86/653 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali "indipendenti" ( e non “individuali" come erroneamente riportato nell'impugnata decisione della corte di appello di Brescia) - solle- vata nell'ambito di una controversia pendente presso il tribunale di Bologna 5 tra l'agente individuale BE e la s.p.a. Yokohama. Con la citata decisio- ne la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui la detta diretti- va "osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo". Il divieto di concludere contratti di agenzia con soggetti non iscritti in apposito albo è stato quindi ritenuto incompatibile con la normativa comu- nitaria volta ad assicurare un assetto concorrenziale corretto e non falsato da misure statali idonee a creare disparità di trattamento e restrizioni alla li- bertà di stabilimento la quale, pur lasciando agli Stati membri la facoltà imporre il requisito della forma scritta, muove dal principio fondamentale per cui il contratto di agenzia non è soggetto ad alcuna forma e non è invali- do se stipulato da un agente non iscritto in uno specifico elenco. Il contenuto della decisione del giudice comunitario è stato ritenuto, nella giurisprudenza di legittimità, vincolante per i giudici nazionali sì da consen- tire l'applicazione immediata - per la sua natura - della norma comunitaria secondo l'interpretazione compiuta attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di giustizia. In proposito bisogna rilevare che, in seguito alla menzionata sentenza interpretativa della direttiva CEE 86/653, questa Corte in controversie analoghe a quella per la quale è stato rivolto alla Corte di Giustizia il quesito sopra precisato - ha affermato che la norma comunitaria, come interpretata dal giudice delle comunità europee, disciplina in maniera esauriente la mate- ria ed è, dal punto di vista sostanziale, sufficientemente precisa e non condi- zionata (non richiedendo agli Stati membri completamenti né ulteriori va- lutazioni discrezionali in merito alla sua esecuzione ) per cui ha efficacia di- retta sull'articolo 9 della legge 9/5/1985 n. 204 relativo al divieto dei non iscritti al ruolo di esercitare l'attività di agente: da ciò l'obbligo per il giudi- ce nazionale di "disapplicare" la disposizione interna incompatibile con quella comunitaria, con conseguente venir meno della ragione che portava, ex articolo 1418 c.c., a considerare nulli i contratti stipulati con gli agenti non iscritti all'apposito albo ( in tali sensi, sentenze 18/5/1999 n. 4817; 12/11/1999 n. 12580). La questione relativa all'interpretazione della direttiva CEE 86/653 (non- ché degli articoli del Trattato CEE riguardanti la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi) è stata di nuovo affrontata dalla Corte di Giu- stizia delle C. E. in seguito ad un rinvio ex articolo 177 del Trattato disposto dal pretore di Brescia nel corso di una controversia avente ad oggetto un contratto di agenzia stipulato tra la s.r.l. Centrosteel e la AD GmbH. Con la sentenza 13/7/2000 n. 456 il giudice delle comunità europee ha ri- badito che la direttiva del Consiglio 18/12/1986 - 86/653/Cee - osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo, per cui "il giu- dice nazionale, nell'applicare disposizioni del diritto nazionale anteriori o successive alla detta direttiva, è tenuto ad interpretarle quanto più possibile alla luce del tenore e delle finalità della direttiva stessa, in modo da consen- tirne un'applicazione conforme agli obiettivi di quest'ultima". La Corte di Giustizia è pervenuta a detta conclusione dopo aver ricordato "in limine che la direttiva mira ad armonizzare le normative degli Stati membri riguardanti rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agente commerciale, indipendentemente da qualsiasi elemento transfrontaliero. La 7 sfera di applicazione della direttiva si estende quindi al di là di quella delle libertà fondamentali sancite dal Trattato". Il giudice comunitario ha poi evi- denziato la non necessità di "procedere alla soluzione delle questioni del giudice a quo riguardanti le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, atteso che la controversia pendente dinanzi a detto giudice può essere risolta sulla base della direttiva e della giurisprudenza della Corte relativa agli effetti delle direttive". Ciò posto va segnalato che la controversia in esame è analoga a quella oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia 456/2000 in quanto relativa ad un contratto di agenzia stipulato da un agente organizzato in forma so- cietaria (la s.r.l. Centrosteel) e non da un agente persona fisica il che sta a significare che la direttiva CEE 86/653 è stata interpretata dal giudice co- munitario nel senso della sua applicazione anche agli agenti persone giuridi- che oltre che persone fisiche, potendo entrambe rivestire la qualifica di "agente commerciale" la cui attribuzione è stata esclusa dall'articolo 1 n. 3 della citata direttiva solo alla "persona che, in qualità di organo, ha il potere di vincolare una società o associazione" e non anche alla società o all'associazione. L'applicazione corretta della norma comunitaria in que- stione come interpretata nella giurisprudenza comunitaria - si impone con tale evidenza da non lasciare adito a dubbi. Del pari occorre rilevare che, secondo quanto precisato dalla sentenza 456/2000, le norme interne "anteriori o successive" alla direttiva comunita- ria 86/653 (rimasta inattuata dopo la scadenza del relativo termine asse- gnato allo Stato membro) devono essere interpretate nel rispetto del tenore e delle finalità della direttiva stessa contenente disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, produttive di effetti diretti nell'ordinamento italia- no a partire dalla scadenza del termine entro il quale lo Stato italiano avreb- be dovuto dare esecuzione alla direttiva. E' di conseguenza errato quanto af- fermato dalla corte di appello di Brescia nella decisione impugnata secondo cui le norme della detta direttiva troverebbero applicazione solo in relazione ai contratti conclusi dopo il 1° gennaio 1990 ed a quelli conclusi anterior- mente ma in corso al 1° gennaio 1994. D'altra parte al riguardo è sufficiente segnalare che le citate sentenze della Corte di Giustizia 30/4/1998 n. 215 e 13/7/2000 n. 456 si riferiscono, rispettivamente, a contratti di agenzia sti- pulati nel 1980 e nel 1989 e conclusi nel 1989 e nel 1991. Da quanto precede deriva che l'interpretazione della norma comunitaria compiuta a livello comunitario dalla Corte di Giustizia con la sentenza 456/2000 deve ritenersi vincolante anche a livello interno. E' quindi super- fluo rimettere nuovamente, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia la questione relativa all'interpretazione ed alla portata della direttiva 86/653/CEE con riferimento alla sua applicabilità anche ai contratti di agen- zia stipulati da società non iscritte nel ruolo previsto dalla legge 204/1985. La detta questione è sostanzialmente identica ad altra sollevata in controver- sia analoga a quella in esame ( in quanto entrambe relative a prestazioni di agente svolte da una società) e già decisa in via pregiudiziale. La funzione di realizzare un'interpretazione ( ed un'applicazione ) uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri è stata ormai svolta dalle citate decisio- ni a livello comunitario vincolanti a livello interno al fine di disapplicare, nel decidere la controversia in esame, la norma non conforme di cui all'articolo 9 della legge 204/1985. In definitiva deve dichiararsi come già affermato da questa Corte con riferimento a contratti di agenzia conclusi da agenti persone fisiche non iscritte nell'apposito ruolo - che la validità di un contratto di agenzia stipu- lato come agente da una società non può essere subordinata all'iscrizione dell'agente nel relativo albo. Il ricorso deve pertanto essere accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad al- tra sezione della corte di appello di Brescia la quale provvederà a nuovo esame disapplicando - ai fini della validità del contratto di agenzia stipulato dalle parti la disposizione normativa nazionale che prevede l'obbligo dell'iscrizione dell'agente nel relativo ruolo e che, ai detti fini, è conflig- gente con la direttiva del Consiglio CEE 18/12/1986 n. 86/653.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Brescia. Roma 15 novembre 200 Il consigliere estensore Il presidente ª 2 A M O R . E 4 T 0 e A 1 ROSITATO IN CANCELLERIA ER G1 i , r R i z T 0 2 i . Francesco CA 0 v 6 N r 0 0 1 E e 1 2 S / . 109T 129,11 E a O L A e G L T r D E A A o o N i t a D o z i i t a A z 17 APR. 2002 1 v n a r S r e e A oma I S S 456T 3099 G g i a E IL ER C1 Z e Z r l a i i t l S b N . a D a a P E c s ER C1 O M n . P T G n o a i . p RA CA . TOT. 160,10 N s A p s C o e E t e S R a A R C r o t R r s . i u T n p g I ENT e E L 10 L E D 13