Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2017, n. 53557
CASS
Sentenza 8 novembre 2017

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea, ammesso al beneficio in base alla autocertificazione prodotta unitamente alla istanza, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in conseguenza di un'allegata impossibilità di produrre la certificazione consolare prevista dall'art. 79, comma 0, dello stesso decreto, non è tenuto ad una ulteriore produzione documentale. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto con il quale la corte di appello aveva revocato, in sede di liquidazione dei compensi, l'ammissione al beneficio già concesso, sul presupposto che la parte interessata non aveva provveduto a depositare, nel termine previsto dall'art. 94, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, la certificazione consolare).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2017, n. 53557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53557
Data del deposito : 8 novembre 2017

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